In particolare, il comma 339 modifica definitivamente l’articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, inserendo il comma 1bis in virtù del quale anche le madri ed i padri italiani, come i loro colleghi dell’Unione europea, potranno fruire del congedo parentale ad ore.
Questa novità dovrebbe permettere una migliore gestione ed una maggiore flessibilità della cura del bambino nonché una condivisione della stessa fra i genitori ed una migliore conciliazione famiglialavoro.
Tuttavia i lavoratori italiani non potranno immediatamente fruire di tale possibilità in quanto la norma prevede un previo intervento della contrattazione collettiva di settore che dovrà stabilire: le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria; i criteri di calcolo della base oraria; l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Una particolarità è, invece, prevista per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali la disciplina collettiva dovrà prevedere, altresì, specifiche e diverse modalità di fruizione nonché di differimento del congedo parentale.
Praticamente finchè non aggiornano il proprio contratto e non inseriscono tale possibilità, non se ne può fruire? Ho capito bene?
Che str0nz@ta scusate... le solite cose fatte alla cavolo...
