Ho bisogno di un parere legale.
Mio padre ha un appartamento.
Per 30 anni è stato affittato ad una signora che da poco è venuta a mancare.
I suoi parenti, visto i tanti debiti, hanno deciso di rinunciare all'eredità.
Ora mio padre vorrebbe riaffittare l'appartamento, ma gli è stato detto che deve prendere un avvocato e fare un'istanza perchè ci sono ancora gli arredi della defunta e nel box è ancora custodita la macchina di questa persona.
Ci hanno detto che andiamo incontro ad una trafila lunga e costosa.
Quindi oltre al danno (la signora non ha pagato gli ultimi sei mesi di affitto, ma poco importa) la beffa (il nuovo inquilino è in attesa di una nostra riposta).
Ma dobbiamo essere noi ad accollarci queste spese??
E il notaio che ha ricevuto la rinuncia non doveva fare una lista dei beni posseduti??
E i parenti rinunciatari non c'entrano più??
Grazie in anticipo per le risposte!
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Rinuncia eredità
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Ara
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Rinuncia eredità
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Re: Rinuncia eredità
I parenti rinunciatari non c'entrano più, hanno fatto la rinuncia e quindi non devono e non vogliono toccare neanche 1 fazzoletto della defunta. Bisognerebbe scoprire se esistono altri eredi che non hanno rinunciato, ma a naso credo che i parenti hanno fatto tutti quanti la rinuncia...
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Ara
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Re: Rinuncia eredità
Noi quindi non possiamo entrare in possesso dell'appartamento??
Non possiamo mettere tutti i mobili nel box ed affittarlo??
Ci hanno detto che non possiamo entrare e non dobbiamo toccare niente fino all'arrivo di .... chi lo sa ... Mi sembra tutto uno scherzo ..
Non possiamo mettere tutti i mobili nel box ed affittarlo??
Ci hanno detto che non possiamo entrare e non dobbiamo toccare niente fino all'arrivo di .... chi lo sa ... Mi sembra tutto uno scherzo ..
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Re: Rinuncia eredità
Petta che provo a informarmi ma non garantisco...
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Re: Rinuncia eredità
Hai ragione sai...leggendo qua e là è un bel casino, anche se non sono riuscita a trovare un riferimento preciso che possa tornarti utile...
aspettiamo le mamme con la toga...
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Re: Rinuncia eredità
La questione è un pò complessa...
Io utilizzerei l'escamotage dell'eredità giacente. Al riguardo ti ricordo che:
Presupposti per la dichiarazione di giacenza dell’eredità: 1) mancata accettazione dell’eredità da parte dei chiamati; 2) necessità che i chiamati, ex lege o ex testamento, non siano nel possesso dei beni ereditari (art. 528 co. I c.c.).
Dal punto di vista pratico l’esigenza della dichiarazione della giacenza dell’eredità si profila anche
nel caso in cui i chiamati all’eredità siano ignoti, ed in quanto tali, non abbiano accettato l’eredità né
siano nel possesso dei beni ereditari. Pertanto, anche nel caso de quo il patrimonio ereditario si viene a trovare in assenza di soggetti che lo possano amministrare per cui si ravvisa la necessità della ichiarazione dell’ eredità giacente con la contestuale nomina di un curatore della stessa.
Competente alla dichiarazione di giacenza dell’eredità è il giudice unico (competente funzionalmente all’emanazione di atti di volontaria giurisdizione) del luogo di apertura della successione, che, come noto, coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.). Il procedimento può essere attivato d’ufficio o su istanza proveniente da parte di soggetti interessati, tra cui è da ritenere siano inclusi i creditori dell’eredità i quali hanno evidentemente interesse alla nomina di un soggetto che possa amministrare il patrimonio ereditario al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
Infine: Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente, ex art. 528 c.c., è atto di volontaria giurisdizione. Di per sè non sarebbe, pertanto, necessario un avvocato per la presentazione dell'istanza di nomina.
Io utilizzerei l'escamotage dell'eredità giacente. Al riguardo ti ricordo che:
Presupposti per la dichiarazione di giacenza dell’eredità: 1) mancata accettazione dell’eredità da parte dei chiamati; 2) necessità che i chiamati, ex lege o ex testamento, non siano nel possesso dei beni ereditari (art. 528 co. I c.c.).
Dal punto di vista pratico l’esigenza della dichiarazione della giacenza dell’eredità si profila anche
nel caso in cui i chiamati all’eredità siano ignoti, ed in quanto tali, non abbiano accettato l’eredità né
siano nel possesso dei beni ereditari. Pertanto, anche nel caso de quo il patrimonio ereditario si viene a trovare in assenza di soggetti che lo possano amministrare per cui si ravvisa la necessità della ichiarazione dell’ eredità giacente con la contestuale nomina di un curatore della stessa.
Competente alla dichiarazione di giacenza dell’eredità è il giudice unico (competente funzionalmente all’emanazione di atti di volontaria giurisdizione) del luogo di apertura della successione, che, come noto, coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.). Il procedimento può essere attivato d’ufficio o su istanza proveniente da parte di soggetti interessati, tra cui è da ritenere siano inclusi i creditori dell’eredità i quali hanno evidentemente interesse alla nomina di un soggetto che possa amministrare il patrimonio ereditario al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
Infine: Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente, ex art. 528 c.c., è atto di volontaria giurisdizione. Di per sè non sarebbe, pertanto, necessario un avvocato per la presentazione dell'istanza di nomina.
La madre trasformerà con successo la fame in soddisfazione, il dolore in piacere, la solitudine in compagnia, la paura di morire in tranquillità
G. 2.5.2008 A. 26.2.2013
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Ara
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Re: Rinuncia eredità
Cabi e Corallina grazie per le risposte!
Ora vado a riprendere in mano il mio vecchio c.c. e leggermi gli articoli.
In questo caso mio padre potrebbe presentare lui stesso istanza al Tribunale competente chiedendo la nomina di un curatore dell'eredità giacente giusto?
Ma per "giudice unico del luogo di apertura della sucessione" si intende anche il giudice di pace?? o devo recarmi al Tribunale competente per giurisdizione??
Grazie ancora .....

Ora vado a riprendere in mano il mio vecchio c.c. e leggermi gli articoli.
In questo caso mio padre potrebbe presentare lui stesso istanza al Tribunale competente chiedendo la nomina di un curatore dell'eredità giacente giusto?
Ma per "giudice unico del luogo di apertura della sucessione" si intende anche il giudice di pace?? o devo recarmi al Tribunale competente per giurisdizione??
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Re: Rinuncia eredità
Sì, tuo padre è legittimato a presentare l'istanza al Tribunale competente.Ara ha scritto:In questo caso mio padre potrebbe presentare lui stesso istanza al Tribunale competente chiedendo la nomina di un curatore dell'eredità giacente giusto?
Ma per "giudice unico del luogo di apertura della sucessione" si intende anche il giudice di pace?? o devo recarmi al Tribunale competente per giurisdizione??
Il Giudice di Pace non ha competenza in materia di successioni. Nella fattispecie si tratta del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Giudice Unico nel senso che chi decide non è un collegio ma una sola persona. Informatevi presso la cancelleria del Tribunale competente.
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Ara
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Re: Rinuncia eredità
Grazie mille Corallina, mi sei stata di grande aiuto!

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