ciao ragazze,
ho un dubbio che spero mi aiutate a risolvere.
Cristian è nato il 1 maggio, io sono in congedo parentale fino al 2 febbraio,poi in teoria dovrei rientrare al lavoro. Mi hanno detto che posso chiedere un'aspettativa non pagata di tre mesi fino al compimento dell'anno del bambino e che il datore di lavoro non può rifiutarsi di concedermela, è vero?
Un'altra persona mi ha detto che dopo questio tre mesi, posso chiedere ancora due anni di aspettativa, ovviamente non pagata, fino al compimento dei tre anni del bimbo e in questo caso il capo può rifiutarsi di concedermela, è vero? Mi sembra un po' improbabile che si possa fare cosi tanta aspettativa....qualcuna ne sa qualcosa?
grazie mille!!!!!
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aspettativa fino ai 3 anni???
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pisolina
- Basic~GolGirl®

- Messaggi: 360
- Iscritto il: 16 ott 2009, 11:02
aspettativa fino ai 3 anni???
Cristian 01.05.10
- cleo
- Master~GolGirl®

- Messaggi: 9782
- Iscritto il: 20 mag 2005, 8:11
Re: aspettativa fino ai 3 anni???
Ciao,
l'aspettativa non retribuita è, di norma, regolamentata da ogni singolo CCNL che prevede la casistica precisa per farne richiesta.
Alcuni contratti la prevedono, in caso di malattia, dopo la scadenza del periodo di comporto.
Altri la prevedono solo in caso di comprovati e gravi motivi.
In linea di massima è comunque sempre valido il principio del trattamento di miglior favore: se il lavoratore esprime al proprio datore di lavoro una richiesta (possibilmente scritta) di poter usufruire di determinati privilegi/vantaggi e il datore di lavoro acconsente anche quando non vi è espressa regolamentazione contrattuale, nulla vieta al datore di lavoro di accettare.
In soldoni: se l'aspettativa non retribuita non fosse regolamentata dal tuo CCNL e tu la richiedi lo stesso, nulla vieta al tuo datore di lavoro di accettare.
Ti ricordo che in caso di aspettativa non retribuita avrai diritto alla sola conservazione del posto: non maturerai alcun rateo (ferie, mensilità aggiuntive, ecc.), non maturerai retribuzione utile al TFR né ti verranno accreditati contributi, nemmeno figurativi.
l'aspettativa non retribuita è, di norma, regolamentata da ogni singolo CCNL che prevede la casistica precisa per farne richiesta.
Alcuni contratti la prevedono, in caso di malattia, dopo la scadenza del periodo di comporto.
Altri la prevedono solo in caso di comprovati e gravi motivi.
In linea di massima è comunque sempre valido il principio del trattamento di miglior favore: se il lavoratore esprime al proprio datore di lavoro una richiesta (possibilmente scritta) di poter usufruire di determinati privilegi/vantaggi e il datore di lavoro acconsente anche quando non vi è espressa regolamentazione contrattuale, nulla vieta al datore di lavoro di accettare.
In soldoni: se l'aspettativa non retribuita non fosse regolamentata dal tuo CCNL e tu la richiedi lo stesso, nulla vieta al tuo datore di lavoro di accettare.
Ti ricordo che in caso di aspettativa non retribuita avrai diritto alla sola conservazione del posto: non maturerai alcun rateo (ferie, mensilità aggiuntive, ecc.), non maturerai retribuzione utile al TFR né ti verranno accreditati contributi, nemmeno figurativi.
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011
