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la casetta attrezzi in giardino

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Lunette
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la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Lunette » 3 ago 2010, 7:42

Ragassuole,

ma la casetta attrezzi in giardino necessita di particolari permessi? Perché abbiamo comprato casa con un giardino NON confinante a quelli vicini e volevo metterne una (tipo quelle che si vendono negli iper) in un angolo. Ora però un mio amico che ha casa indipendente mi ha detto che per qualsiasi costruzione serve un permesso o una DIA. Lui aveva costruito insieme ai suoi figli una casettina giochi sull'albero con corda, altalena.. Un suo vicino gli ha mandato il controllore dell'ufficio tecnico comunale che gli ha fatto 516 euro di multa e l'ordine di smantellarla. :urka

Io pensavo che una struttura mobile di dimensioni ridotte non necessita di DIA, ma evidentemente mi sbaglio. Qualcuna ce l'ha? E se si ha fatto qualche papiro?

Many thanks!!!
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da aramc75 » 3 ago 2010, 7:51

Per quanto ne so io solo le opere in muratora richiedono la denuncia in comune.
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nemo
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da nemo » 3 ago 2010, 9:42

Esatto....tutto quello che é "fisso" e quindi in muratura ha bisogno di permessi, le opere fatte con pannelli smontabili no.
Amo i miei due figli!!!

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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da kyky » 3 ago 2010, 12:45

dipende molto anche dai comuni.
Qui per esempio in certe zone vietano quelle casette di legno per una questione di estetica (anche se alcune sono bellissime) e che non sono conformi col paesaggio :che_dici
secondo me fai bene ad informarti, poi sceglierai tu se metterla comunque anche se serve un permesso o magari ti dicono che puoi metterla senza problemi. Certi comuni sono davvero esagerati!
Qua a volte anche per un recinto (animali a parte) fan problemi!
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Lunette » 3 ago 2010, 17:31

ragazze io ho detto infatti LEGNO non mattoni!!

Nessuna ce l'ha?
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da ely66 » 3 ago 2010, 17:36

da quanto so, per non creare un abuso edilizio, devi fare una DIA.
ci sarebbe anche il testo nazionale
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
però dipende da regione a regione e dal regolamento edil. del tuo comune. se non specificano, vale la legge nazionale.
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da lalat » 3 ago 2010, 17:46

La casetta i legno è a tutti gli effetti una costruzione ... però ... dipende anche dall'interpretazione che si vuole dare alla cosa .. se comperi una di quelle casette con porta, finestrella, etc ... allora il rischio è appunto quello del tuo amico ... se compri una cosa che è poco più di un armadio ... non vai a certo a sollecitar l'intervento di qualche vicino impiccione. E comunque non è detto che chiedendo il permesso si possa costruire: potrebbe non esserci più volume disponibile sul tuo terreno.
Al tuo posto mi comprerei una sorta di casupola per attrezzi molto piccola, una sorta di armadio attrezzi per esterno che non possa essere scambiato per una costruzione abusiva.
Dove abbiamo i terreni noi è zona protetta da vincolo ambientale e da coltivazione ad uliveto certi utilizzano delle roulotte come casetta per attrezzi (in genere ci tengono le reti) perché la roulotte è una struttura mobile.
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Lunette » 3 ago 2010, 17:59

Allora la casetta il la vorrei piccola, non mi serve una capanna, che ne so 4mq

io non ho problemi a fare Dia, ma da quello che ho capito i costi della Dia sono almeno 800 euro, la casetta ne costa si e no 200!! Non ha molto senso.

Lalat aspettavo il tuo intervento, quindi - per ipotesi - mi metto a fare che ne so 3 armadi di legno lunghi 4 metri e alti 2 nessuno mi dice niente?
Ma che vuol dire volume disponibile del terreno?

Ely, si mi sa che rifarò una chiamata in comune ma stamane giusto per curiosità ho provato e dopo aver parlato con 10 persone diverse sono stata impietosamente buttata fuori dalla linea, come dire: ritenta sarai più fortunato!
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da ely66 » 3 ago 2010, 18:07

ma la dia è una dichiarazione d'inizio lavori normale, non mi sembra che serva nemmeno il geometra. io me l'ero fatta da sola per un impianto idraulico per cambio caldaia fa te.

per l'ufficio, vai diretta a telefonare all'ufficio tecnico e chiedi di parlare con l'addetto all'edilizia privata. in questo modo dovresti saltare almeno 8 persone
no si chiama in modo differente
Direzione:Pianificazione Generale e di Bacino
Servizio:Servizio Pianificazione Generale
Ufficio:Ufficio Strumenti Urbanistici e Procedimenti Concertativi
Indirizzo:L.go Francesco Cattanei, 3 (GE)Tel.:010 5499 945
E-mail:[email protected]
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Lunette » 3 ago 2010, 18:11

Grandissima!! Grazie domani chiamerò lì. E se il Dia non è tutta sta complicazione ancora meglio. Sinceramente preferirei non domandare agli inquilini, altrimenti mi infogno in un casino perché devo aspettare l'assembela ecc.. Io pensavo ci volesse il geometra con chissà quali costi!!
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da ely66 » 3 ago 2010, 18:59

ah no aspetta, se è condominale ti tocca chiedere il permesso agli altri condomini.
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Lunette » 4 ago 2010, 8:20

Aiuto mi sento male: il palazzo si compone di due scale ciascuna con circa una trenita di appartamenti.. Praticamente una mission impossibile.

Poi cmq stavo guardando ste casette sul web, sapete che mica sono tanto carine? La maggior parte sono dei baracconi e costano un botto..

A me piacerebbe avere un giardino curato, ma non avendone mai avuto uno sono decisamente principiante, l'unica cosa che porto dal mio appartamento sono: un abetello mignon, una magnolia, una camelia e una rosa in punto di morte.
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da lalat » 4 ago 2010, 10:01

Ogni terreno ha un indice di fabbricabilità e in genere in città questo indice è già saturo. Per cui tu potresti avere un terreno e zero possibilità di costruzione, perché non c'è più volume utilizzabile così come potresti avere possibilità di realizzare solo pertinenze (casette attrezzi) ... c'è anche la possibilità (succede spesso) che il precedente propieterio abbia venduto solo l'indice tenendosi il terreno. Quando hai comprato la casa dovrebbero averti detto queste cose ... comunque dovrebbero essere contenute nell'atto di compravendita ...
Per sapere cosa puoi fare devi:
-capire in quale zona di PUC ti trovi e leggere le norme della tua zona;
L'edilizia in Liguria è regolata dalla legge regionale 16/2008 che supera il testo unico (dpr 380/2001); in questa legge trovi l'elenco delle opere realizzabili con DIA (Denuncia di Inizio Attività) e le opere realizzabili con semplice Comunicazione.
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da lalat » 4 ago 2010, 10:05

Regione Liguria
Legge regionale 06.06.2008, n. 16
(Bollettino Ufficiale Regionale 18 giugno 2008, n. 6)

Disciplina dell'attività edilizia.

PARTE I - Titolo III Attività edilizia

Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria

--------------------------------------------------------------------------------

1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all'articolo 21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, anche comportanti modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle consistenti nell'eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari; (1)

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore; (2)

d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

e) la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 19, comma 3;

f) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;

g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;

h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'articolo 28 nonché, purché conformi a quanto previsto nell'articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:

1) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;

2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;

3) impianti eolici fino a 60 Kw;

4) impianti idraulici fino a 100 Kw;

5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.

I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere successivamente modificati

Questi sono gli interventi soggetti a DIA altrimenti ... prova a vedere questi ...
Articolo 21 - Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione

--------------------------------------------------------------------------------

1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA né a comunicazione purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei Parchi:

a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell'articolo 6;

b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;

e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l'installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell'attività medesima;

e bis) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati "palchi", di cui all'articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all'attività agro-silvo-pastorale; (4)

e ter) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agrosilvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi; (4)

f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico.

g) l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione. (1)

2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici:

a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;

b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;

c) opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari semprechè non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie, salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici caratterizzanti l'edilizia storica;

d) interventi di manutenzione straordinaria all'esterno dell'edificio indicati nelle lettere d) e h) dell'articolo 7, comma 2, laddove conformi alle specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali.

Qualora il Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla gamma dei colori prevalenti nel contesto;

e) interventi relativi all'installazione di:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;

2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;

3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m.. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007. I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali. (2)

f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione di cui all'articolo 27, comma 9, ed interventi relativi a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di armadietti per terminazioni di rete;

g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 28, comma 16;

h) l'installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all' articolo 3 comma 8, del d.lgs. 494/1996 come modificato dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione è priva di effetti.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).

6. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l'installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera e) è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 159 del decreto medesimo qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime [ANI-MA o] di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l'installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove l'intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto. (3)

7. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).

Le disposizioni di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5 della l.r. 22/2007.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi da realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni.

-----

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1 L.R. 24.12.2008, n. 45 (B.U.R. 24.12.2008, n. 18), con decorrenza dal 25.12.2008.

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1 L.R. 24.12.2008, n. 45 (B.U.R. 24.12.2008, n. 18), con decorrenza dal 25.12.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"e) interventi relativi all'installazione di:

- impianti solari termici se di sviluppo inferiore a 20 mq. a servizio di case di civile abitazione, alberghi, agriturismi, impianti sportivi e attrezzature balneari, piscine, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;

- pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;".

(3) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 1 L.R. 24.12.2008, n. 45 (B.U.R. 24.12.2008, n. 18), con decorrenza dal 25.12.2008.

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1 L.R. 06.08.2009, n. 31 (B.U.R. 12.08.2009, n. 15) con decorrenza dal 13.08.2009.
...
Te li copio senza averli letti bene (in questo periodo sto lavorando per altre regioni ...) ... comincia a dargli un'occhiata
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Lunette » 4 ago 2010, 10:33

Ragazze ho chiamato in comune e ho parlato con l'ufficio tecnico.
Mi hanno detto che per evitare Dia e permessi posso comprare una casetta di max 5 mq di superficie e munita di rotelle, perché se è mobile non costituisce "costruzione fissa"
A quanto pare nella mia zona non ci sono restrizioni, e anzi mi hanno detto che non devo nemmeno chiedere autorizzazione al condominio.

Ora mi voglio far mettere tutto sto ambaradan per iscritto.
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da i8aaq » 6 ago 2010, 12:24

Lunette ha scritto:Ragazze ho chiamato in comune e ho parlato con l'ufficio tecnico.
Mi hanno detto che per evitare Dia e permessi posso comprare una casetta di max 5 mq di superficie e munita di rotelle, perché se è mobile non costituisce "costruzione fissa"
A quanto pare nella mia zona non ci sono restrizioni, e anzi mi hanno detto che non devo nemmeno chiedere autorizzazione al condominio.

Ora mi voglio far mettere tutto sto ambaradan per iscritto.
mmmm...il fatto di non chiedere al condominio ho i miei dubbi che un tecnico comunale possa dirti una cosa del genere...come ben sai le regole condominiali possono essere particolari e certamente un tecnico comunale non può saperle tutte, sinceramente chiederei all'amministratore (presumo che ne avete uno...) conferma di ciò...ora non ho capito bene dove vuoi mettere questa casetta attrezzi (se su parte privata o condominiale e/o affaccia su zona condominiale o meno...), ma una verifica con l'amministratore la farei sicuramente...anche perchè i primi "nemici" di qualsiasi cosa fai in casa tua sono proprio i vicini...... :fischia
indubbiamente con le rotelle bypassi i permessi...
per chiarezza la DIA, la comunicazione di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il permesso di costruire, ecc. SONO comunque permessi concessi dal comune con "tempi" più o meno lunghi (30 gg. per una DIA, di più per un permesso di costruire, "istantanea" per una manutenzione straordinaria/ordinaria).
Luca è nato il 21.10.2009 ore 21:43 - "Dio mi liberi dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, dall’orgoglio che non s’inchina davanti a un bambino." Kahlil Gibran

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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da lalat » 6 ago 2010, 15:01

Certamente il comune ti autorizza a fare ciò che puoi fare dal punto di vista dell'edilizia ... ma sempre in ogni permesso che Ti viene rilasciato compare la dicitura "fatti salvi diritti di terzi" ... quindi eventuali regolamenti di condominio, diritti di veduta, etc ...
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Pizzy » 7 ago 2010, 18:49

Ciao Lunette! A parte che la casetta con le rotelle non l'ho mai vista... :urka Ma esiste? :-D
Nel mio comune, anzi in tutta la mia provincia, le casette in legno si possono mettere, ma si deve fare il PROGETTO DAL GEOMETRA ela DIA. Poi, ogni comune ti permette di fare casette di diverse metrature e distanze dal confine.
Ad esempio, nel mio comune, le casette possono essere al massimo di 6 mq; la distanza dai confini (che ci siano case o parco pubblico, sempre confini sono!) deve essere di 1m e mezzo.
Nel mio quartiere (che è nuovo) TUTTI hanno messo la casetta, senza rispettare i confini, senza rispettare la metratura, senza fare il progetto.
Noi siamo stati gli unici a fare tutto in regola. 700 euro di progetto e dia.
Tutti ci dicevano che non ce n'era bisogno, che basta il consenso del vicino, che siamo dei fanatici...e tutti ci trattavano da ebeti ridendo sotto i baffi! :che_dici
Risultato? E' arrivata una segnalazione in comune, con tanto di foto (io avevo visto qualche mese prima un omino baffuto che fotografava! :perplesso ) e sono arrivati i controlli. TUTTI HANNO PAGATO LA MULTA E SMANTELLATO CASETTE E PERGOLATI ABUSIVI!!! :ahah :ahah :ahah Noi siamo stati gli unici con casetta e pergolato integri! :fuck: All'inizio, l'intero quartiere ha pensato che fossimo stati noi a mandare i controlli e nessuno ci salutava più! :che_dici Poi, quando è arrivato il controllo anche a noi si sono ricreduti. Ti metto foto nel fotoalbum della mia casetta! :sorrisoo
18/08/2011, alle ore 17.14, a 36+5, è nata la nostra meraviglia. Giada pesa 2.350g ed è lunga 48 cm. Il nostro sogno si è avverato!

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hamilton
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da hamilton » 9 ago 2010, 13:42

PIZZY, PROVA A GUARDARE LA MIA NEL PHOTOALBUM, e' la foto con scritto "meraviglioso colore...."
Mi sembra proprio uguale alla tua!
Le dimensione sono 3 metri per 3.
Quando l'abbiamo comprata chi ce l'ha venduta ha detto che per queste dimensioni non serve nessuna DIA e nessuna denuncia al Comune.
Il mio vicino di casa, invece l'ha presa uguale, soltanto piu' grande, non ha dichiarato nulla, ma e' ben consapevole di non essere in regola.
Illuminami....
Ringrazio sempre il cielo e la chitarra

Pizzy
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Re: la casetta attrezzi in giardino

Messaggio da Pizzy » 10 ago 2010, 11:37

hamilton ha scritto:PIZZY, PROVA A GUARDARE LA MIA NEL PHOTOALBUM, e' la foto con scritto "meraviglioso colore...."
Mi sembra proprio uguale alla tua!
Le dimensione sono 3 metri per 3.
Quando l'abbiamo comprata chi ce l'ha venduta ha detto che per queste dimensioni non serve nessuna DIA e nessuna denuncia al Comune.
Il mio vicino di casa, invece l'ha presa uguale, soltanto piu' grande, non ha dichiarato nulla, ma e' ben consapevole di non essere in regola.
Illuminami....
Ciao hamilton!
OT
Ma che bambino hai? :urka E' da pubblicità!!!! :congratulations: Ma il marito è Finlandese? :spiteful: E' di un biondo spettacolare! :-D
Fine OT

Tornando alla casetta...Anche qui a Rovigo, tutti i venditori ti dicono "Ma no, state tranquilli, per le casette piccole non servono permessi. Basta chiedere se il vicino è d'accordo!". Loro cercano solo di vendere...che caspita ne sanno ogni comune che regole ha? :fischia
La mia casetta è 2,5x2,5 ma, nel mio comune, sono permesse casette fino al massimo 3x3. Assolutamente (questo in tutti i comuni di Rovigo) serve il PROGETTO...quindi non la semplice DIA...che te la caveresti con 60 euro di bolli! No, ti devi pagare il geometra che ti fa il progetto e ti apre la DIA. Sono 600-700 euro in tutto! Come raccontavo, fioccano le multe e i smantellamenti! :hi hi hi hi
Non so li da te come siano le regole comunali. :domanda Mi sembra d'aver capito che la casa è a Cona, no?

ps: Tuo marito è comodo comodo per il nuovo ospedale! :spiteful:
18/08/2011, alle ore 17.14, a 36+5, è nata la nostra meraviglia. Giada pesa 2.350g ed è lunga 48 cm. Il nostro sogno si è avverato!

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