GravidanzaOnLine: il Forum

Prima, durante e dopo la gravidanza

 

si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Grattacapi, scocciature, entusiasmi di ogni giorno, tra figli, mariti, suocere, mamme, amiche, che a volte ci fanno delirare!!
Rispondi
Avatar utente
ely66
Platinum~GolGirl®
Platinum~GolGirl®
Messaggi: 58918
Iscritto il: 8 apr 2005, 22:00

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da ely66 » 20 mag 2009, 11:45

puravita ha scritto:una cosa io nn ho badge non timbro :spiteful: :spiteful:
invidiosa. però a te non vale, tu le cose le sai su licenziamenti e assunzioni :prr
Gaia,il soffio della mia vita è arrivata il 12 agosto 2003 I bambini devono essere felici, non farci felici
Non avere paura di essere solo. Le aquile volano sole, i piccioni volano in gruppo (prov. Lakota)

Avatar utente
cinzia1974
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 6944
Iscritto il: 24 apr 2006, 11:00

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da cinzia1974 » 20 mag 2009, 11:45

puravita ha scritto:una cosa io nn ho badge non timbro :spiteful: :spiteful:
ah ecco perchè il mondo sta andando a rotoli è colpa tua :ahaha
/=\ Matteo 05.12.06 Alessia 04.01.10 /=\
... e ho visto grandi orologi su gente di poco polso ...

Avatar utente
mariangelac
Collaboratore
Collaboratore
Messaggi: 37684
Iscritto il: 25 gen 2008, 14:54

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da mariangelac » 20 mag 2009, 11:49

cinzia1974 ha scritto:siccome della sua assenza mi ha avvisato il fratello quando è venuto al lavoro il commercialista mi scrive:

"Tuttavia io contesterei un'altra cosa: infatti, l'avviso di malattia è data da 2 passaggi: la comunicazione urgente all'Azienda e la giustificazione dell'assenza.
La comunicazione urgente sembrerebbe essere avvenuta (il Contratto non stabilisce che debba essere fatta dall'interessato...); manca però attualmente la seconda parte ossia la giustificazione dell'assenza tramite certificato medico entro 48 ore dall'assenza stessa (altrimenti telefono dico che sto male e basta....). Questa secondo me non è stata fatta! Se non c'è il certificato medico entro 48 ore (vale anche il timbro di un'eventuale raccomandata) è assenza ingiustificata"
Cinzia purtroppo nn è esattamente così..... ho seguito tentativi di conciliazione che si basavano appunto sulla mancata comunicazione all'azienda, poi però il giudice ha dato ragione al dipendente, perche è si vero che ha l'obbligo di avvisare l'azienda, ma è anche vero che la malattia, se c'è è un dato oggettivo, e per la mancata comunicazione si puo solo nn retribuire quei giorni con l'importo a carico dell'azienda. MA ti ripeto che nn siete sopra i 15 dipendenti, e alla fine anche se il giudice ti da torto nn devi reintegrarlo nel posto di lavoro..... solo un minimo di risarcimento dei danni.... forse vale la pena iniziare a far capire anche agli altri che la festa è finita.
Ciascuno quanto piu interna contentezza gli manca, tanto piu desidera nell'opinione altrui passare per felice. (Schopenhauer)

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 11:54

ora vi faccio ridere..
l'unica volta che ho timbrato in vita mia con badge...timbravo 8.30 12.30 13.00 17.00 peccato che avevo un contratto part time pomeridiano 14-18 :che_dici
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

BarbyLondra
Expert~GolGirl®
Expert~GolGirl®
Messaggi: 3329
Iscritto il: 28 giu 2007, 19:15

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da BarbyLondra » 20 mag 2009, 12:26

Ely, ora capisco che frase non ti e' piaciuta "va licenziato in tronco". Be', io non mi rifacevo a nessuna legge, ma era una frase detta, che per principio, se uno sgarra dovrebbe essere punito.
Le leggi non le so, non sono laureata in giurisprudenza, ma era una frase detta cosi.
Logicamente, vedo che qualcuna si puo' appligliare e noto ora il motivo della tua aggressivita'.
Vabbe', spero di aver spiegato.

Cinzia, ti auguro di poter essere circondata da persone responsabili. E che non chiedano ai parenti di avvertire.
R: 10/6/2008 a 41+1 & M: 23/2/2010 a 39+5 «Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.» Dante Alighieri

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 12:35

TITOLO XXXII
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso
Art. 145 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.)
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 146 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 154.
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 12:39

Art. 139 (Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
- non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’Azienda.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 12:40

Art. 135 (Divieti)
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art 136 (Giustificazioni delle assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione di possibili sanzioni maggiori.
Art. 137 (Rispetto orario di lavoro)
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 139.
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 12:41

Art. 102 (Normativa)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 154 e 155 del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 12:42

cinzialicenzia il commercialista va :hi hi hi hi
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
ely66
Platinum~GolGirl®
Platinum~GolGirl®
Messaggi: 58918
Iscritto il: 8 apr 2005, 22:00

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da ely66 » 20 mag 2009, 13:56

puravita, peta un secondo.. è artigianato o industria? perchè ci sono variazioni tra i due contratti.
tra l'altro nell'industria hanno appena cambiato il tempo del licenziamento (ho la mente ottenebrata dalla pasta, dammi un attimo che mi rimetto in riga..) ah si il preavviso.

se non ricordo male cinzia è nell'artigianato. devo riguardare il ccnl..
Gaia,il soffio della mia vita è arrivata il 12 agosto 2003 I bambini devono essere felici, non farci felici
Non avere paura di essere solo. Le aquile volano sole, i piccioni volano in gruppo (prov. Lakota)

Avatar utente
mariangelac
Collaboratore
Collaboratore
Messaggi: 37684
Iscritto il: 25 gen 2008, 14:54

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da mariangelac » 20 mag 2009, 14:02

http://www.confterziario.it/CCNL/ccnl_artigianato.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ely ma che tipo di artigianato è quello di cinzia?
Ciascuno quanto piu interna contentezza gli manca, tanto piu desidera nell'opinione altrui passare per felice. (Schopenhauer)

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 14:44

artigiano ely
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
puravita
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 15112
Iscritto il: 14 ago 2005, 11:33

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da puravita » 20 mag 2009, 14:46

metalmeccanica artigiano..ci potrebbero essere delle differenze tra settore produttivo..noi facciamo lavori di meccanica quindi lavoraz su torni e cnc
Ros degli anni '60 mamma di Chiara 26/7/99 &Tommaso 14/9/05
Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita.

Avatar utente
cinzia1974
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 6944
Iscritto il: 24 apr 2006, 11:00

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da cinzia1974 » 20 mag 2009, 15:05

il ns. è il contratto metalmeccanico artigiano.
non penso ci siano distinzioni tra lavorazioni e lavorazioni metalmeccaniche... o no?
/=\ Matteo 05.12.06 Alessia 04.01.10 /=\
... e ho visto grandi orologi su gente di poco polso ...

Avatar utente
mariangelac
Collaboratore
Collaboratore
Messaggi: 37684
Iscritto il: 25 gen 2008, 14:54

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da mariangelac » 20 mag 2009, 16:02

Nel link che ti ho messo cinzia, credo che troverai scritto tutto tutto :sorrisoo
Ciascuno quanto piu interna contentezza gli manca, tanto piu desidera nell'opinione altrui passare per felice. (Schopenhauer)

Avatar utente
dottbaby
Collaboratore
Collaboratore
Messaggi: 9076
Iscritto il: 2 mar 2007, 8:46

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da dottbaby » 21 mag 2009, 18:52

Mariangela, mica hai un link anche al CCNL applicabile anche a società simil-ANAS? :hi hi hi hi
24.10.07
*MDlegalmente riconosciuta*

Avatar utente
mariangelac
Collaboratore
Collaboratore
Messaggi: 37684
Iscritto il: 25 gen 2008, 14:54

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da mariangelac » 21 mag 2009, 20:47

dottbaby ha scritto:Mariangela, mica hai un link anche al CCNL applicabile anche a società simil-ANAS? :hi hi hi hi
:domanda mica ho capito che contratto ti serve :domanda che lavori effettua? Ci lavori tu?
Ciascuno quanto piu interna contentezza gli manca, tanto piu desidera nell'opinione altrui passare per felice. (Schopenhauer)

Avatar utente
cinzia1974
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 6944
Iscritto il: 24 apr 2006, 11:00

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da cinzia1974 » 22 mag 2009, 8:15

ragazze sono NERA

stamattina come da accordi con il commercialista devo spedire la raccomandata al dipendente che il 19 non era presente al lavoro chiedendo spiegazioni in merito visto che non ha portato certificati di malattia e non si è nemmeno giustificato.
arrivo al lavoro e.... il dipendente in questione + un altro dipendente non sono venuti a lavorare.
io sono stanca non ce la faccio più.
ho detto al commercialista che quasi quasi li licenzio in tronco e se vanno dai sindacati li liquido con qualche mensilità.
al peggio non c'è mai fine
/=\ Matteo 05.12.06 Alessia 04.01.10 /=\
... e ho visto grandi orologi su gente di poco polso ...

Avatar utente
Savina
Bronze~GolGirl®
Bronze~GolGirl®
Messaggi: 10657
Iscritto il: 3 ago 2006, 8:52

Re: si può timbrare il cartellino di lavoro di un collega?

Messaggio da Savina » 22 mag 2009, 9:29

Cinzia fallo!!!! E secondo me contatta pure un altro consulente... uno con le controp@lle te li avrebbero già tolti di mezzo :aargh
♥ Savina, Gionata, Angelo, Matteo e un piccolo cuoricino che batte tra gli angeli... Piccolino farai sempre parte di me... ♥

Rispondi

Torna a “LIBERA_MENTE confidenze, confronti, consigli e scontri”