non ho superato nessun limite ,ho espresso la mia opinione come tu hai espresso la tua!pippicalzelunghe ha scritto:beh Paris hai proprio superato quel limite sottile che finora nessuna aveva superato...
hai parlato addirittura di DNA...della loro cattiveria innata...
credo che posizioni come la tua siano così pericolose da non meritare neppure di essere in alcun modo controbattute...
mi spiace ma, probabilmente sbagliando, di fronte ad esternazioni così razziste (e sì ti chiamo razzista perchè lo sei, per davvero) non ci sia più spazio per un dialogo serio, magari acceso, però interessante e importante...
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Bimbi USATI per accattonaggio
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
e un'altra cosa..
LEGGI BENE prima di giocare a fare l'indignata!ho scritto che nel loro DNA c'è ARROGANZA, NON CATTIVERIA!
LEGGI BENE prima di giocare a fare l'indignata!ho scritto che nel loro DNA c'è ARROGANZA, NON CATTIVERIA!
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Giocare a fare l'indignata? Perche giocare??? E' un gioco questo per te? Pensi davvero che non c'e da indignarsi in quello che hai scritto?paris ha scritto:e un'altra cosa..
LEGGI BENE prima di giocare a fare l'indignata!ho scritto che nel loro DNA c'è ARROGANZA, NON CATTIVERIA!
Tu hai espresso la tua bellissima e molto costruttiva opinione, la gente non puo reagire a questo? Attenta con le parole...perche PER FORTUNA non siamo tutte uguali!
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
pippi, ti quoto in tutto.pippicalzelunghe ha scritto:beh Paris hai proprio superato quel limite sottile che finora nessuna aveva superato...
hai parlato addirittura di DNA...della loro cattiveria innata...
credo che posizioni come la tua siano così pericolose da non meritare neppure di essere in alcun modo controbattute...
mi spiace ma, probabilmente sbagliando, di fronte ad esternazioni così razziste (e sì ti chiamo razzista perchè lo sei, per davvero) non ci sia più spazio per un dialogo serio, magari acceso, però interessante e importante...
Io, ogni volta che leggo interventi come quello di paris ( e poi parla di arroganza
Perche io rimango sconvolta quando la gente dice :"Si, sono razzista, lo ammetto". Ma sono davvero convinti di questo, o ancora non sanno cosa significhi davvero essere razzisti?? Mi sconvolge con quanta naturalezza e convinzione lo ammetanno. Mah....povero mondo!
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Paris io non gioco a fare l'indignata...
le tue parole mi hanno realmente indignato, così come discorsi che parlano di una componente genetica che porta gli uomini ad essere in un modo piuttosto che in un altro mi fanno venire immediatamente in mente i genocidi del passato e quelli del presente...
ho riletto bene quello che hai scritto, è vero hai parlato di sguardo cattivo e arroganza impressa nel DNA...il mio sdegno rimane intatto
e sì hai superato un limite, hai scritto cose orribili, e il fatto di aver espresso la tua opinione non ti esula dall'aver detto una gran brutta cosa...
P.S...io sto moderando i termini, perchè se non nutrissi un estremo rispetto per questo forum, potrei trascendere, per cui chiedo anche a te di non permetterti di dirmi che "gioco a ...", perchè non è corretto insinuare che io non sia sincera quando scrivo...
le tue parole mi hanno realmente indignato, così come discorsi che parlano di una componente genetica che porta gli uomini ad essere in un modo piuttosto che in un altro mi fanno venire immediatamente in mente i genocidi del passato e quelli del presente...
ho riletto bene quello che hai scritto, è vero hai parlato di sguardo cattivo e arroganza impressa nel DNA...il mio sdegno rimane intatto
e sì hai superato un limite, hai scritto cose orribili, e il fatto di aver espresso la tua opinione non ti esula dall'aver detto una gran brutta cosa...
P.S...io sto moderando i termini, perchè se non nutrissi un estremo rispetto per questo forum, potrei trascendere, per cui chiedo anche a te di non permetterti di dirmi che "gioco a ...", perchè non è corretto insinuare che io non sia sincera quando scrivo...
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Il razzismo non è un opinione. Il razzismo è un reato!
Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l'origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.
La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all'articolo 3 recita:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.42 del d.lgs. 286/98). Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Vista la gravità di tale fenomeno, la legge prevede delle pene molto dure, per i colpevoli.
Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione sino a tre anni.
Mentre chiunque commette o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Esistono, inoltre, norme che puniscono in modo più grave, con la reclusione da cinque a dodici anni e con una multa da € 1033.00 a 10.330.00, chiunque promuova, organizzi, diriga associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica o propaganda.
Chi fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo con finalità fasciste ovvero chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 206.00 a € 516.00.
Alcune disposizioni legislative inoltre si occupano della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio prevedendo la punizione con la reclusione da dieci a diciotto anni, per chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo. Se provoca la morte o lesioni personali gravissime, ovvero sottopone persone a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, la pena prevista è la reclusione da ventiquattro a trenta anni .
Ci sono, quindi, una serie di norme volte a colpire atti diretti a commettere genocidio mediante deportazione, limitazione delle nascite, e sottrazione di minori.
È infine vietato manifestare in pubbliche riunioni usando simboli o emblemi delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi antirazziali.
Spesso è difficile definire ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali. Per questa ragione la legge si è preoccupata di fornire una tutela specifica in questi casi.
Compie un atto di discriminazione:
1) il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);
3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (locazione di immobili);
4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Cosa fare quando si subisce una discriminazione
Se sei stato vittima di un atto discriminatorio e vuoi chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio puoi presentare, personalmente o attraverso un legale, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui vivi.
Il giudice, una volta accertato che c'è stato un atto discriminatorio, potrà accogliere il tuo ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio nei tuoi confronti e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcirti dei danni che hai subito.
Per chi non rispetterà le decisioni del giudice è prevista la reclusione fino a tre anni oppure il pagamento di una multa da 103 fino a 1032 euro
Se invece il giudice dovesse respingere il tuo ricorso, hai un'altra possibilità: entro dieci giorni dal momento della notifica della sua decisione puoi presentare un reclamo alla Corte di Appello.
Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, puoi presentare una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l'evento oggetto del reato con cui chiedere l'arresto di chi commette una discriminazione.
Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.
Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi particolari per il colpevole.
Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.
Le varie norme legislative, sebbene assicurino un'ampia tutela alle vittime di comportamenti discriminatori, contengono alcune lacune o difficoltà di applicazione.
Una di queste deve sicuramente intendersi la difficoltà di fornire la prova per chi abbia subito un atto discriminatorio. È apprezzabile, in tal senso, la direttiva comunitaria 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che è stata recepita dall'Italia il 1 marzo 2002 con legge n.39.
Con tale legge è stato, fra l'altro, posto il principio in virtù del quale l'onere della prova è a carico di chi abbia posto in essere il comportamento discriminatorio.
Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l'origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.
La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all'articolo 3 recita:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.42 del d.lgs. 286/98). Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Vista la gravità di tale fenomeno, la legge prevede delle pene molto dure, per i colpevoli.
Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione sino a tre anni.
Mentre chiunque commette o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Esistono, inoltre, norme che puniscono in modo più grave, con la reclusione da cinque a dodici anni e con una multa da € 1033.00 a 10.330.00, chiunque promuova, organizzi, diriga associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica o propaganda.
Chi fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo con finalità fasciste ovvero chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 206.00 a € 516.00.
Alcune disposizioni legislative inoltre si occupano della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio prevedendo la punizione con la reclusione da dieci a diciotto anni, per chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo. Se provoca la morte o lesioni personali gravissime, ovvero sottopone persone a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, la pena prevista è la reclusione da ventiquattro a trenta anni .
Ci sono, quindi, una serie di norme volte a colpire atti diretti a commettere genocidio mediante deportazione, limitazione delle nascite, e sottrazione di minori.
È infine vietato manifestare in pubbliche riunioni usando simboli o emblemi delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi antirazziali.
Spesso è difficile definire ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali. Per questa ragione la legge si è preoccupata di fornire una tutela specifica in questi casi.
Compie un atto di discriminazione:
1) il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);
3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (locazione di immobili);
4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Cosa fare quando si subisce una discriminazione
Se sei stato vittima di un atto discriminatorio e vuoi chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio puoi presentare, personalmente o attraverso un legale, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui vivi.
Il giudice, una volta accertato che c'è stato un atto discriminatorio, potrà accogliere il tuo ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio nei tuoi confronti e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcirti dei danni che hai subito.
Per chi non rispetterà le decisioni del giudice è prevista la reclusione fino a tre anni oppure il pagamento di una multa da 103 fino a 1032 euro
Se invece il giudice dovesse respingere il tuo ricorso, hai un'altra possibilità: entro dieci giorni dal momento della notifica della sua decisione puoi presentare un reclamo alla Corte di Appello.
Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, puoi presentare una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l'evento oggetto del reato con cui chiedere l'arresto di chi commette una discriminazione.
Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.
Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi particolari per il colpevole.
Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.
Le varie norme legislative, sebbene assicurino un'ampia tutela alle vittime di comportamenti discriminatori, contengono alcune lacune o difficoltà di applicazione.
Una di queste deve sicuramente intendersi la difficoltà di fornire la prova per chi abbia subito un atto discriminatorio. È apprezzabile, in tal senso, la direttiva comunitaria 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che è stata recepita dall'Italia il 1 marzo 2002 con legge n.39.
Con tale legge è stato, fra l'altro, posto il principio in virtù del quale l'onere della prova è a carico di chi abbia posto in essere il comportamento discriminatorio.
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
potremmo continuare all'infinito!
ma non ne ho voglia!
ho espresso il mio parere e ho letto quello degli altri PUR NON TROVANDOMI DACCORDO (come in molte altre discussioni)
ADESSO VI LASCIO ALLA VOSTRA CACCIA ALLE STREGHE!mica mi faccio prendere così facilmente...
uuuuuuuuuhhhhhhhhhhhh
a meno che adesso Ely non decida di bannarmi!....ehhhh allora si che ho poco da scappare!
18 ottobre 2007 Nicole
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Pita, ecco grazie.
E questo che intendevo io prima.
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
TUTTO A POSTO????PITA ha scritto:Il razzismo non è un opinione. Il razzismo è un reato!
Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l'origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.
La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all'articolo 3 recita:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.42 del d.lgs. 286/98). Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Vista la gravità di tale fenomeno, la legge prevede delle pene molto dure, per i colpevoli.
Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione sino a tre anni.
Mentre chiunque commette o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Esistono, inoltre, norme che puniscono in modo più grave, con la reclusione da cinque a dodici anni e con una multa da € 1033.00 a 10.330.00, chiunque promuova, organizzi, diriga associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica o propaganda.
Chi fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo con finalità fasciste ovvero chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 206.00 a € 516.00.
Alcune disposizioni legislative inoltre si occupano della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio prevedendo la punizione con la reclusione da dieci a diciotto anni, per chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo. Se provoca la morte o lesioni personali gravissime, ovvero sottopone persone a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, la pena prevista è la reclusione da ventiquattro a trenta anni .
Ci sono, quindi, una serie di norme volte a colpire atti diretti a commettere genocidio mediante deportazione, limitazione delle nascite, e sottrazione di minori.
È infine vietato manifestare in pubbliche riunioni usando simboli o emblemi delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi antirazziali.
Spesso è difficile definire ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali. Per questa ragione la legge si è preoccupata di fornire una tutela specifica in questi casi.
Compie un atto di discriminazione:
1) il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);
3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (locazione di immobili);
4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Cosa fare quando si subisce una discriminazione
Se sei stato vittima di un atto discriminatorio e vuoi chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio puoi presentare, personalmente o attraverso un legale, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui vivi.
Il giudice, una volta accertato che c'è stato un atto discriminatorio, potrà accogliere il tuo ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio nei tuoi confronti e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcirti dei danni che hai subito.
Per chi non rispetterà le decisioni del giudice è prevista la reclusione fino a tre anni oppure il pagamento di una multa da 103 fino a 1032 euro
Se invece il giudice dovesse respingere il tuo ricorso, hai un'altra possibilità: entro dieci giorni dal momento della notifica della sua decisione puoi presentare un reclamo alla Corte di Appello.
Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, puoi presentare una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l'evento oggetto del reato con cui chiedere l'arresto di chi commette una discriminazione.
Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.
Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi particolari per il colpevole.
Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.
Le varie norme legislative, sebbene assicurino un'ampia tutela alle vittime di comportamenti discriminatori, contengono alcune lacune o difficoltà di applicazione.
Una di queste deve sicuramente intendersi la difficoltà di fornire la prova per chi abbia subito un atto discriminatorio. È apprezzabile, in tal senso, la direttiva comunitaria 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che è stata recepita dall'Italia il 1 marzo 2002 con legge n.39.
Con tale legge è stato, fra l'altro, posto il principio in virtù del quale l'onere della prova è a carico di chi abbia posto in essere il comportamento discriminatorio.
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
VADO A COSTITUIRMI SCUSATE.... 
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Te lo sconsiglierei perche secondo la costituzione rischi fino a 3 anni di reclusione.paris ha scritto:VADO A COSTITUIRMI SCUSATE....
No, perche tu non potevi esprimere la tua opinione come tutte le altre, no, hai parlato di DNA, di cattiveria e arroganza innata, quindi.....
Chi dice le cose, si prende anche la responsabilita' di quello che dice.
Comunuque, io sono molto buona e ingenua di natura (
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
paris,ma che dici? il gene dell'arroganza? eddaiiii
ma perchè arrivare sempre agli estremi? può non starmi bene una situazione senza che questa comporti razzismo e bile a fiumi
ma perchè arrivare sempre agli estremi? può non starmi bene una situazione senza che questa comporti razzismo e bile a fiumi
Francesca e Rachele (07-08-99 ore 19.15) e Leonardo (12-04-05 ore 02.03) e Michele (18-12-06 ore 14.20)
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
CHE CAVOLO STATE COMBINANDO???? 
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
L'uscita di paris sul gene dell'arroganza e' effettivamente infelice
pero' non capisco cosa c'entri la pappardella postata da Pita, veramente superflua e inopportuna (genocidio? associazione fascista?
)
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
L'intervento di Pita, secondo me, non e affatto superfluo o inopportuno anzi, direi il contrario. E' semplicemente la costituzione italiana che dice in chiare lettere che il razzismo non e solo un uscita infelice e un reato.yoga ha scritto:L'uscita di paris sul gene dell'arroganza e' effettivamente infelicepero' non capisco cosa c'entri la pappardella postata da Pita, veramente superflua e inopportuna (genocidio? associazione fascista?
)
Forse sono io che sono esagerata, non lo so, tutto puo essere, ma io interventi come quelli di paris li trovo molto gravi.
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
ema,la costituzione dice anche però che nessuno può essere fatto schiavo e mandare un bambino a mendicare è di fatto schiavitù
la legge italiana non permette il lavoro minorile (non ricordo se puoi iniziare a 14 o 16 anni)
la legge italiana dice che la scuola è obbligatoria
io ripeto,ci sono esempi di integrazine ovunque in italia,ma a parer mio (almeno è questa è la sensazione che ho) c'è anche troppo assistenzialismo -cosa peraltro frequente in italia anche con gli italiani
-
vicino alla mia città è stato costruito un campo rom,fornito di bungalows,acqua potabile,luce e gas
c'è da anni,ora i rom si lamentano perchè manca la manutenzione,e diamine,non possono farla loro?non possono (ora che sono integrati) pagare le utenze? ripararsi i bungalows?
non trovo assurdo aiutarli,però trovo assurdo aiutarli vita natural durante
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Francesca e Rachele (07-08-99 ore 19.15) e Leonardo (12-04-05 ore 02.03) e Michele (18-12-06 ore 14.20)
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Verissimo (meno male che non hai postato gli articoli per intero...francesca74 ha scritto:ema,la costituzione dice anche però che nessuno può essere fatto schiavo e mandare un bambino a mendicare è di fatto schiavitù
la legge italiana non permette il lavoro minorile (non ricordo se puoi iniziare a 14 o 16 anni)
la legge italiana dice che la scuola è obbligatoria
Brava Francescafrancesca74 ha scritto: io ripeto,ci sono esempi di integrazine ovunque in italia,ma a parer mio (almeno è questa è la sensazione che ho) c'è anche troppo assistenzialismo -cosa peraltro frequente in italia anche con gli italiani-
vicino alla mia città è stato costruito un campo rom,fornito di bungalows,acqua potabile,luce e gas
c'è da anni,ora i rom si lamentano perchè manca la manutenzione,e diamine,non possono farla loro?non possono (ora che sono integrati) pagare le utenze? ripararsi i bungalows?
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Quoto tutto.
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
Francesca, penso che sia ovvio, Non e solo la costituzione italiana che lo dice ma la costituzione della maggioranza dei paesi democtratici.francesca74 ha scritto:ema,la costituzione dice anche però che nessuno può essere fatto schiavo e mandare un bambino a mendicare è di fatto schiavitù
la legge italiana non permette il lavoro minorile (non ricordo se puoi iniziare a 14 o 16 anni)
la legge italiana dice che la scuola è obbligatoria
io ripeto,ci sono esempi di integrazine ovunque in italia,ma a parer mio (almeno è questa è la sensazione che ho) c'è anche troppo assistenzialismo -cosa peraltro frequente in italia anche con gli italiani-
vicino alla mia città è stato costruito un campo rom,fornito di bungalows,acqua potabile,luce e gas
c'è da anni,ora i rom si lamentano perchè manca la manutenzione,e diamine,non possono farla loro?non possono (ora che sono integrati) pagare le utenze? ripararsi i bungalows?
non trovo assurdo aiutarli,però trovo assurdo aiutarli vita natural durante
Se io non accetto una uscita razzista di qualsiassi tipo, non vuol dire che io non condanni chi usa la schiavitu' verso i bimbi e le donne.
Sono due cose totalmente differenti.
E sinceramente non ho capito cosa c'entra questo tuo intervento con quello che ho scritto io, davvero.
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
la prima parte si riferiva ai reati,la seconda nulla,era una cosa che volevo aggiungere io
mi ha molto incuriosita una parte postata da pita,nella quale si dice
qualche volta vorrei che i discriminati non fossero gli italiani
mi ha molto incuriosita una parte postata da pita,nella quale si dice
ecco,io vorrei che fosse veroTutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio
qualche volta vorrei che i discriminati non fossero gli italiani
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Re: Bimbi USATI per accattonaggio
preciso che non è un inno razzista,è una semplice e amara considerazione
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