PAOLA HO TROVATO QUESTOpaoladt ha scritto:ecco e' questo che mi fa specie...crea ha scritto:
beh il padrino di Asia convive
ma questo mica me l'hanno chiesto...
è tanto giovane, potrebbe benissimo essere un single...
e per i sacramenti li ha ricevuti
ma nessuno ci ha chiesto prove in merito...
cioe' se sono "regole" perche' certi preti dicono si, certi no, certi sorvolano???
I padrini
Per quanto è possibile, al battezzando venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana e presentare al battesimo, con i genitori, il battezzando e cooperare affinché il battezzato conduca una vita conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti (c. 872). Per il battesimo basta un solo padrino o una sola madrina, ma si possono ammettere anche un padrino e una madrina
(c. 873).
Per essere ammessi all'incarico di padrino è necessario che il fedele: sia scelto dal battezzando se adulto e, per l'infante, dai genitori o da chi ne fa le veci, o dal parroco o dal ministro e abbia l'intenzione di esercitare questo incarico; abbia compiuto sedici anni, a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito una diversa età oppure il parroco o il ministro del sacramento ritengano, per giusta causa, di fare eccezione; sia cattolico, cresimato, comunicato e di vita coerente alla fede e all'incarico che assume; non sia colpito da pena canonica legittimamente inibita o dichiarata; non sia il padre o la madre del battezzando. Un battezzato non cattolico può essere ammesso soltanto come teste e insieme al padrino cattolico (c. 874).
L'idoneità del padrino va giudicata non soltanto in base ai requisiti canonici obiettivamente verificabili, ma anche all'effettiva attitudine e volontà di cooperare all'educazione e crescita cristiana del battezzando.
Nella scelta del padrino, i genitori non debbono perciò ispirarsi a criteri che nulla o ben poco hanno a che vedere con le responsabilità che derivano dall'incarico di padrino.
Spetta al parroco illuminare i genitori nella scelta del padrino; ma poiché sarebbe molto problematico e poco efficace intervenire a scelta già fatta, il parroco intervenga con larga tempestività e, ancor meglio, nel contesto della catechesi permanente e comunitaria.
Merita particolare cura la pastorale del dopo battesimo, in quanto contribuisce a tenere vivi e a verificare gli impegni assunti dai genitori e dai padrini del battezzato.
È quindi opportuno che nelle settimane o nei mesi immediatamente successivi alla celebrazione del battesimo, e poi nelle visite almeno annuali alle famiglie della parrocchia, il parroco si premuri di esortare e incoraggiare i genitori e i padrini ad adempiere i doveri e i compiti loro propri.
Il parroco deve registrare nel libro dei battezzati, e senza indugio, i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento del battesimo e della nascita (c. 877, par. 1).
Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori (c. 877, par 2).
Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti e, almeno se così viene fatto nell'atto civile, dei genitori naturali a norma dei paragrafi 1 e 2 del c. 877, in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale (c. 877, par 3).
L'annotazione del battesimo nell'apposito registro compete al parroco; ma se per giusta causa è amministrato da altri sacerdoti o, per causa grave, da un fedele, il parroco deve esserne quanto prima informato per la doverosa annotazione e perché possa avere opportuni contatti pastorali con i genitori del battezzato.
Se il battesimo è stato amministrato in una parrocchia diversa da quella dei genitori del battezzato o del battezzato adulto, l'avvenuta celebrazione sia notificata al parroco proprio dei battezzati per ovvie ragioni pastorali.
MA TU CHI METTERESTI?
PERCHE' MI E' VENUTO IN MENTE CHE DUE NOSTRI AMICI SI SONO SPOSATI ED HANNO BATTEZZATO IL FIGLIO LO STESSO GIORNO.
HANNO MESSO COME PADRINO IL FRATELLO DI LEI, CHE PER LE REGOLE DELLA CHIESA ERA OK.
PER MADRINA VOLEVANO METTERE LA NUOVA MOGLIE DEL PADRE DI LUI, MA IL PRETE HA DETTO NO PERCHE' ERANO SPOSATI SOLO IN COMUNE.
COSì LEI HA PARTECIPATO AL RITO MA NON HA FIRMATO IL REGISTRO.
DICIAMO CHE E' STATA UNA PRESENZA E BASTA.
NON SO... MAGARI PUOI CHIEDERE AL PRETE SE TUO FRATELLO POTREBBE FARE COSì...




