Il Tar annulla le linee guida della legge 40
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dalla Warm (World association reproductive medicine), annullando per eccesso di potere le linee guida della legge 40 sulla fecondazione assistita. La sentenza (sezione III quater, n. 398/2008, depositata il 21 gennaio) prevede di fatto il via libera immediato, ma non definitivo, alla diagnosi genetica preimpianto degli embrioni. Il Tar ha inoltre chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla costituzionalita' della legge 40. La sentenza (sezione III quater, n. 398/2008) ha di fatto tre contenuti di fondo. In primo luogo rinvia alla Corte costituzionale la legge 40/2004 nella parte in cui limita a tre il numero degli embrioni producibili. Quindi annulla le linee guida ministeriali secondo le quali le indagini preimpianto sulla salute degli embrioni devono limitarsi alla mera osservazione. Infine, respinge tutte le altre censure proposte dai ricorrenti, come, per esempio, la mancanza nelle linee guida di una definizione precisa di embrione o altri vizi procedurali. Dopo questa sentenza le linee guida ministeriali non sono piu' applicabili fino a diversa decisione del Consiglio di Stato. La sentenza, pero', non e' definitiva e potrebbe essere appellata davanti al Consiglio di Stato dal ministero della Salute o dalle associazioni intervenute nel processo davanti al Tar per difendere le linee guida. Il Tar Lazio si era gia' pronunciato una prima volta nel 2005 (sezione III ter, n.3452/2005) sullo stesso ricorso, ritenendo legittime le linee guida ora annullate. Le due sentenze hanno espresso, cioe', opinioni antitetiche.
I passaggi contestati delle linee guida: divieto diagnosi, obbligo di produzione, impianto tre embrioni
"E' proibita ogni diagnosi preimpianto a finalita' eugenetica". Questo il passaggio piu' contestato delle linee guida della legge sulla fecondazione assistita, pubblicate il 16 agosto per integrare la legge 40/2004. Decreto 21 luglio 2004 (GU n. 191 del 16-8-2004). Linee guida annullate da una sentenza del Tar del Lazio. "Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovra' essere di tipo osservazionale- si legge ancora nel testo- Qualora dall'indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione il medico responsabile della struttura ne informa la coppia. Ove in tal caso il trasferimento dell'embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi". L'embrione "non trasferito per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna", si legge ancora nelle linee guida della legge 40, deve essere crioconservato. Oggetto di forte contestazione anche la parte in cui si prevede la possibilita' per il medico di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l'obbligo del contemporaneo impianto. "Le tecniche di produzione degli embrioni- si legge nel testo delle linee guida-, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". E al punto 3 si specifica che "qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile, per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione, e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".
Fecondazione, Tar: illegittima la sola 'osservazione'
Il Tar del Lazio ha annullato le linee guida ministeriali secondo le quali le indagini preimpianto sulla salute degli embrioni devono limitarsi alla mera "osservazione". I magistrati del Tar hanno rilevato che, mentre la legge 40 "consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione, sia pure per finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso", nelle linee guida disposte con decreto ministeriale nel luglio 2004 "tale possibilita' viene contratta al punto di essere limitata alla sola 'osservazione' dell'embrione". Tale previsione, secondo i giudici amministrativi, e' illegittima poiche' "deve ritenersi che, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di delimitazione della disciplina della procreazione medicalmente assistita, il potere relativo non possa che competere al legislatore". Questo, proseguono i magistrati del Tar, "con la conseguenza che quest'ultimo, nella sua ampia discrezionalita' politica, ha stabilito di consentire interventi diagnostici sull'embrione per le finalita' sopra espresse, questi non possono essere limitati nel senso prospettato delle linee guida".
Tar: limite tre embrioni incostituzionale
La sentenza del Tar del Lazio in merito alle linee guida sulla fecondazione assistita rinvia alla corte costituzionale la legge 40/2004 nella parte in cui limita a tre il numero degli embrioni producibili. I giudici amministrativi spiegano che "la predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili, imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico curante, sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita, appare rivelarsi non in linea con quel bilanciamento di interessi (tutela dell'embrione-procreazione) che la legge 40 sembra voler perseguire". Il Tar del Lazio, inoltre, afferma che la fecondazione assistita "e' un trattamento sanitario, vale a dire una pratica terapeutica per sopperire ad alterazioni dell'organismo". Per questo motivo le "disposizioni sembrano incorrere in un contrasto con il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della costituzione". Non ha convinto il Tar neanche "il divieto della crioconservazione degli embrioni". Perche', spiegano i giudici nella sentenza, "nell'ipotesi tutt'altro che improbabile di un tentativo non andato a buon fine, e' necessario assoggettare la donna ad un successivo trattamento ovarico, ad una pratica medica che comporta in se' il rischio della sindrome da iperstimolazione ovarica e che trova nella legge, e non in esigenze di carattere medico, il suo fondamento". Tutto cio', secondo il tar del Lazio, "appare addirittura in contrasto con i principi ai quali la stessa legge 40 dichiara di volersi ispirare", cioe' quello "di minore invasivita'", espressi dall'articolo 4 (comma 2 lettera a della norma). I magistrati del Tar hanno inoltre rilevato che, mentre la legge 40 "consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione, sia pure per finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso", nelle linee guida disposte con decreto ministeriale nel luglio 2004 "tale possibilita' viene contratta al punto di essere limitata alla sola 'osservazione' dell'embrione". Tale previsione, secondo i giudici amministrativi, e' illegittima poiche' "deve ritenersi che, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di delimitazione della disciplina della procreazione medicalmente assistita, il potere relativo non possa che competere al legislatore". Questo, proseguono i magistrati del Tar, "con la conseguenza che quest'ultimo, nella sua ampia discrezionalita' politica, ha stabilito di consentire interventi diagnostici sull'embrione per le finalita' sopra espresse, questi non possono essere limitati nel senso prospettato delle linee guida".
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Re: Indagini preimpianto: i Tar annulla le linee guida della leg
se n'è già parlato nella sezione opportuna (sos)
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