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Petizioni, notizie e modifiche riguardanti la legge 40
- annagiò
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Petizioni, notizie e modifiche riguardanti la legge 40
Questo spazio vuole fungere da raccolta di tutte le notizie, modifiche e petizioni riguardanti la legge 40.
Di seguito sono riportati gli interventi finora inseriti su questo argomento.
ely68
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Per chi volesse maggiori informazioni sulla legge 40, può trovarle a questo link TESTO LEGGE 40
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ely68
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Per chi volesse maggiori informazioni sulla legge 40, può trovarle a questo link TESTO LEGGE 40
Francesco 28/02/2010 (TC 40+0, 3770gr*52,7cm), Chiara 23/09/2011 (TC 38+5, 3950gr*52cm) e Elena 13/09/2013 (TC 39+1, 3830gr*52cm)
Sossina endometriosina rinata
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- liladude
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Re: Firmiamo contro la legge 40
Vi rinvio per conoscenza ad alcuni recenti articoli relativi alla dichiarazione di incostituzionalità di questa legge da parte di due giudici:
articolo sulla sentenza
commento di Miriam Mafai
Spero che chiariscano quali punti di questa legge è lesiva di diritti delle mamme.
articolo sulla sentenza
commento di Miriam Mafai
Spero che chiariscano quali punti di questa legge è lesiva di diritti delle mamme.
Il 26 dicembre 2006 è nato Gabriele, 3,790 kg per 52 cm da riempire di baci!
Mamme single ~ Dicembrine ~ 73ine ~ Miciofile
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- liladude
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Re: Firmiamo contro la legge 40
Vi porto buone notizie! A quanto pare il Tar del Lazio ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla costituzionalità della legge!
Leggete l'articolo
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Il 26 dicembre 2006 è nato Gabriele, 3,790 kg per 52 cm da riempire di baci!
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Re: Firmiamo contro la legge 40
Questa è proprio una bella notizia... speriamo bene!annagiò ha scritto:Forse qualcosa inizia a muoversi
Speriamo che le linee guida sia riviste in toto e non solo per la diagnosi pre-impianto
Tra l'altro leggevo di uno studio importante al San Raffaele di Milano proprio su una nuova tecnica che consentirebbe la diagnosi pre-impianto senza conseguenze per l'embrione!
- silviateo
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Re: Firmiamo contro la legge 40
Aggiornamenti del 25/09/08 dal sito Il Paese delle donne online http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article2591
Nuova ordinanza del Tribunale di Firenze pone dubbi di costituzionalità sulla legge 40/2004
L’ordinanza ripropone in modo più preciso il problema del limite della creazione di soli tre embrioni
Rossella Bartolucci
Si aprono nuovi spazi per un giudizio più ampio della Corte costituzionale che il 4 novembre prossimo si troverà ad esaminare la legge n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Il Tribunale di Firenze infatti ha sollevato nuove questioni di costituzionalità con un’ordinanza dettagliata, puntuale ed estesa a nuovi aspetti di irrazionalità della legge 40.
Il ricorso che ha promosso l’ordinanza è stato presentato da una coppia infertile, sostenuta dalle associazioni HERA Onlus di Cataniae SOS Infertilità Onlus di Milano, con il collegio di difesa costituito dagli avvocati Maria Paola Costantini del Foro di Firenze, Ileana Alesso, Massimo Clara, prof. Marilisa D’Amico del Foro di Milano e Sebastiano Papandrea del Foro di Catania.
“Siamo contenti – dice la Signora Miriam – forse ci sarà qualcuno che ascolterà le nostre ragioni e non valuterà come irrisorie le nostre drammatiche e dolorose esperienze. Non è possibile che migliaia di coppie siano costrette ad andare all’estero per il silenzio e l’insensibilità del nostro Parlamento”.
La richiesta di procedere con la diagnosi preimpianto su di una coppia ad alto rischio genetico che cerca o di evitare la nascita di un figlio che nel 50% dei casi sarà malato di un tumore agli occhi o in alternativa affrontare l’aborto terapeutico, non può essere considerata eugenetica.
Nella diagnosi genetica preimpianto, non esiste nessuna possibilità tecnica e alcuna intenzione, di migliorare o modificare la specie. Si tratta di un falso problema posto da chi cerca di creare solo confusione. Piuttosto la diagnosi genetica preimpianto chiesta dalla coppia siciliana è una giusta considerazione per risolvere una situazione di sofferenza che trova ascolto nel dettato costituzionale e nell’art 3 della Costituzione.
L’ordinanza ripropone in modo più preciso il problema del limite della creazione di soli tre embrioni che risulta gravemente lesivo della salute delle donne ed è in violazione dell’art. 32, 2 e 13 della Costituzione. A tal fine, il giudice propone una riscrittura della norma, così che il numero degli embrioni da creare e da impiantare possa essere valutato caso per caso, secondo criteri medici e le specifiche condizioni della coppia e della donna.
La riscrittura della norma non si ferma qui poiché il giudice formula anche una proposta per ampliare la possibilità di crioconservazione degli embrioni sovranumerari.
Il giudice evidenzia infine due nuovi profili di incostituzionalità: quello relativo al divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime e quello relativo alla impossibilità di revocare il consenso da parte della donna dal momento della fecondazione dell’ovulo.
Ora la palla passa al giudice costituzionale, che potrebbe anche decidere di aspettare questa nuova ordinanza e riunirla alle altre questioni già pendenti.
Nuova ordinanza del Tribunale di Firenze pone dubbi di costituzionalità sulla legge 40/2004
L’ordinanza ripropone in modo più preciso il problema del limite della creazione di soli tre embrioni
Rossella Bartolucci
Si aprono nuovi spazi per un giudizio più ampio della Corte costituzionale che il 4 novembre prossimo si troverà ad esaminare la legge n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Il Tribunale di Firenze infatti ha sollevato nuove questioni di costituzionalità con un’ordinanza dettagliata, puntuale ed estesa a nuovi aspetti di irrazionalità della legge 40.
Il ricorso che ha promosso l’ordinanza è stato presentato da una coppia infertile, sostenuta dalle associazioni HERA Onlus di Cataniae SOS Infertilità Onlus di Milano, con il collegio di difesa costituito dagli avvocati Maria Paola Costantini del Foro di Firenze, Ileana Alesso, Massimo Clara, prof. Marilisa D’Amico del Foro di Milano e Sebastiano Papandrea del Foro di Catania.
“Siamo contenti – dice la Signora Miriam – forse ci sarà qualcuno che ascolterà le nostre ragioni e non valuterà come irrisorie le nostre drammatiche e dolorose esperienze. Non è possibile che migliaia di coppie siano costrette ad andare all’estero per il silenzio e l’insensibilità del nostro Parlamento”.
La richiesta di procedere con la diagnosi preimpianto su di una coppia ad alto rischio genetico che cerca o di evitare la nascita di un figlio che nel 50% dei casi sarà malato di un tumore agli occhi o in alternativa affrontare l’aborto terapeutico, non può essere considerata eugenetica.
Nella diagnosi genetica preimpianto, non esiste nessuna possibilità tecnica e alcuna intenzione, di migliorare o modificare la specie. Si tratta di un falso problema posto da chi cerca di creare solo confusione. Piuttosto la diagnosi genetica preimpianto chiesta dalla coppia siciliana è una giusta considerazione per risolvere una situazione di sofferenza che trova ascolto nel dettato costituzionale e nell’art 3 della Costituzione.
L’ordinanza ripropone in modo più preciso il problema del limite della creazione di soli tre embrioni che risulta gravemente lesivo della salute delle donne ed è in violazione dell’art. 32, 2 e 13 della Costituzione. A tal fine, il giudice propone una riscrittura della norma, così che il numero degli embrioni da creare e da impiantare possa essere valutato caso per caso, secondo criteri medici e le specifiche condizioni della coppia e della donna.
La riscrittura della norma non si ferma qui poiché il giudice formula anche una proposta per ampliare la possibilità di crioconservazione degli embrioni sovranumerari.
Il giudice evidenzia infine due nuovi profili di incostituzionalità: quello relativo al divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime e quello relativo alla impossibilità di revocare il consenso da parte della donna dal momento della fecondazione dell’ovulo.
Ora la palla passa al giudice costituzionale, che potrebbe anche decidere di aspettare questa nuova ordinanza e riunirla alle altre questioni già pendenti.
Il 5 agosto 2007 è nato Pietro. 2.740 g x 49 cm. Il 22 gennaio 2008 è volato in cielo
Portatrice sana di SMA1
Il 14 giugno 2009 è nata Agata Sofia. 2.980 g x 48 cm
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- claire74cd
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CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
Riporto un articolo dell'ANSA di oggi.
Legge 40: Consulta, decide il medico
Depositate motivazioni della parziale bocciatura norma
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita. La sentenza fissa due importanti principi: l' ''autonomia e responsabilita' del medico'' nello stabilire il numero necessario di embrioni da impiantare, ''riducendo al minimo il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto''; il ricorso al congelamento di quegli embrioni ''prodotti ma non impiantati per scelta medica''.
Mi sembra una buona cosa, soprattutto il punto dove si parla del congelamento degli embrioni.
Ne sapremo di più sicuramente domani, quando si scatenerà la solita polemica politica.
Ragazze, io mi sento carica per questa notizia... ho qualche speranza in più, soprattutto di non dover andare all'estero e risparmiarmi 10.000 euro, oltre al fatto di non dover subire stimolazioni su stimolazioni.
Ciao
Chiara
Legge 40: Consulta, decide il medico
Depositate motivazioni della parziale bocciatura norma
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita. La sentenza fissa due importanti principi: l' ''autonomia e responsabilita' del medico'' nello stabilire il numero necessario di embrioni da impiantare, ''riducendo al minimo il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto''; il ricorso al congelamento di quegli embrioni ''prodotti ma non impiantati per scelta medica''.
Mi sembra una buona cosa, soprattutto il punto dove si parla del congelamento degli embrioni.
Ne sapremo di più sicuramente domani, quando si scatenerà la solita polemica politica.
Ragazze, io mi sento carica per questa notizia... ho qualche speranza in più, soprattutto di non dover andare all'estero e risparmiarmi 10.000 euro, oltre al fatto di non dover subire stimolazioni su stimolazioni.
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IN ATTESA.... DI BUONE NOTIZIE
RUMAGNòLA D.O.C ... BELA PATàCA
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- anto1970
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
raschiamento 25/6/2006 alla 9a settimana -
HO CAMBIATO LA FIRMA, MA NON COME SPERAVO.... ARRIVERANNO TEMPI MIGLIORI
*LA MARILYN MONROE DELLE MAIALONS*
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HO CAMBIATO LA FIRMA, MA NON COME SPERAVO.... ARRIVERANNO TEMPI MIGLIORI
*LA MARILYN MONROE DELLE MAIALONS*
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- claire74cd
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
Dopo un giorno da questa notizia dell'Ansa, ancora in TV non si è sentito niente, e anche nei giornali credo non sia uscita la notizia... ecco, ancora non se ne parla. Si vede che non è poi così importante come sembrava fino a qualche anno fa... oppure aspettano a tirarla fuori al momento giusto, quando passano in secondo piano altri fatti più "rilevanti" dal punto di vista mediatico. Mah, sono perplessa
Comunque, ho fatto una ricerca su internet e ho trovato i seguenti articoli:
http://www.affaritaliani.it/cronache/le ... 90509.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/le ... 90509.html
Speriamo bene, che sia la volta buona per tutte noi che abbiamo sofferto inutilmente a causa di questa legge.
Chiara
Comunque, ho fatto una ricerca su internet e ho trovato i seguenti articoli:
http://www.affaritaliani.it/cronache/le ... 90509.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/le ... 90509.html
Speriamo bene, che sia la volta buona per tutte noi che abbiamo sofferto inutilmente a causa di questa legge.
Chiara
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- annagiò
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
Grazie Claire Da quello che ho letto negli articoli sembra ci siano buoni sviluppi
Francesco 28/02/2010 (TC 40+0, 3770gr*52,7cm), Chiara 23/09/2011 (TC 38+5, 3950gr*52cm) e Elena 13/09/2013 (TC 39+1, 3830gr*52cm)
Sossina endometriosina rinata
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- Romicia
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Re: Firmiamo contro la legge 40
8 maggio 2009
CITAZIONE
(...)
6. – Le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, sono fondate, nei limiti che seguono.
6.1. – Va premesso che la legge in esame rivela – come sottolineato da alcuni dei rimettenti – un limite alla tutela apprestata all’embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, postulando la individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo un affievolimento della tutela dell’embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza, in conformità alla finalità proclamata dalla legge. E dunque, la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che il divieto di cui al comma 2 dell’art. 14 determina, con la esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all’art. 4, comma 2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luogo ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza.
Il limite legislativo in esame finisce, quindi, per un verso, per favorire – rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito – l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all’art. 14, comma 4, salvo il ricorso all’aborto. Ciò in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto.
Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso.
Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre».
L’intervento demolitorio mantiene, così, salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
(...)
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;
CITAZIONE
(...)
6. – Le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, sono fondate, nei limiti che seguono.
6.1. – Va premesso che la legge in esame rivela – come sottolineato da alcuni dei rimettenti – un limite alla tutela apprestata all’embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, postulando la individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo un affievolimento della tutela dell’embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza, in conformità alla finalità proclamata dalla legge. E dunque, la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che il divieto di cui al comma 2 dell’art. 14 determina, con la esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all’art. 4, comma 2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luogo ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza.
Il limite legislativo in esame finisce, quindi, per un verso, per favorire – rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito – l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all’art. 14, comma 4, salvo il ricorso all’aborto. Ciò in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto.
Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso.
Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre».
L’intervento demolitorio mantiene, così, salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
(...)
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
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Finalmente sono mamma e la sarò fino a quando esalerò l'ultimo respiro
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
Io non sono molto ottimista. Secondo me adessod evono aspettare un nuovo regolamento emanato dal ministero e quest'ultimo non ha la benchè minima intenzione di rivoluzionare la legge 40. Dunque ne uscirà sicuramente un nuovo regolamento attuativo che limiterà il più possibile le possibilità...
prima FIVET stoppata iperstimolo... seconda FIVET beta begative......terza FIVET beta negative... quarta FIVET aborto alla 11a settimana... quinta ICSI beta 200 18 ottobre... dpp 28/06/2011!
- Peperita
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
La mia amica inizia lunedì la soppressione.
Prevista la fecondazione di tutti gli ovuli.
Il Maria Vittoria di Torino le ha detto che il loro ufficio legale li h autorizzati.
Prevista la fecondazione di tutti gli ovuli.
Il Maria Vittoria di Torino le ha detto che il loro ufficio legale li h autorizzati.
- lulu00
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- Messaggi: 414
- Iscritto il: 20 ago 2005, 21:53
Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
L'altro giorno era sul giornale.....speriamo che sia davvero così......ma praticamente si possono impiantare piu' di tre ovuli? o si possono solo fecondare e poi congelare e ti impiantano sempre tre?
- claire74cd
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- Iscritto il: 27 gen 2007, 1:03
Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
io spero si possano congelare, e magari impiantarne solo due alla volta.
Già il fatto che nel centro dove va l'amica di Peperita fecondino tutti gli ovuli è positivo. Speriamo che si adeguino anche gli altri centri. Io fra un po' ricomincerò a Bologna, nel pubblico, e vorrei veramente fosse l'ultima stimolazione e l'ultimo pick-up.
W LA CONSULTA.... l'unico organo che ancora sembra dalla nostra parte!
Già il fatto che nel centro dove va l'amica di Peperita fecondino tutti gli ovuli è positivo. Speriamo che si adeguino anche gli altri centri. Io fra un po' ricomincerò a Bologna, nel pubblico, e vorrei veramente fosse l'ultima stimolazione e l'ultimo pick-up.
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IN ATTESA.... DI BUONE NOTIZIE
RUMAGNòLA D.O.C ... BELA PATàCA
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- nanachan
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- Iscritto il: 17 ott 2005, 17:43
Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
dove andrò io fecondano tutto
Le mie Bambine nella ninna nanna del cosmo.
E ora sono il tuo fiore e tu la mia acqua. * Nanà -per sempre-
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- claire74cd
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- Iscritto il: 27 gen 2007, 1:03
Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
nanachan, dai, allora i centri forse si stanno adeguando tutti, alla faccia di quella legge schifosa.
Voglio saperne di più prima che mi chiamino per cominciare la soppressione. Come si fa? Si riescono ad avere notizie su un determinato centro tramite internet o bisogna per forza aspettare o telefonare?
Voglio saperne di più prima che mi chiamino per cominciare la soppressione. Come si fa? Si riescono ad avere notizie su un determinato centro tramite internet o bisogna per forza aspettare o telefonare?
IN ATTESA.... DI BUONE NOTIZIE
RUMAGNòLA D.O.C ... BELA PATàCA
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- Peperita
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
Il Maria Vittoria è un centro pubblico.
Alla mia amica prima di sentire il parere dell' ufficio lagale avevano suggerito di preparare una lettera dall'avvocato con una diffida ad adempiere...
ma poi non è stata necessaria!!
Alla mia amica prima di sentire il parere dell' ufficio lagale avevano suggerito di preparare una lettera dall'avvocato con una diffida ad adempiere...
ma poi non è stata necessaria!!
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
claire74cd ha scritto:io spero si possano congelare, e magari impiantarne solo due alla volta.
Già il fatto che nel centro dove va l'amica di Peperita fecondino tutti gli ovuli è positivo. Speriamo che si adeguino anche gli altri centri. Io fra un po' ricomincerò a Bologna, nel pubblico, e vorrei veramente fosse l'ultima stimolazione e l'ultimo pick-up.
W LA CONSULTA.... l'unico organo che ancora sembra dalla nostra parte!
Magari ci chiamassero insieme, almeno potremmo darci sostegno a vicenda!
Anch'io comunque sono fiduciosa su questa cosa, la prima icsi che ho fatto avevo 8 ovuli tutti perfetti se avessi potuto congelare gli embrioni avrei avuto sicuramente più probabilità di riuscita!
14/02/2013 è nato il mio miracolo! Beatrice 3,020 kg x 46cm
Feb-2010 4° ICSI KO, Nov-2008 3° ICSI fallita, Set-2008 2° ICSI fallita, Mag-2008 1° ICSI fallita, 02/10/2006 raschiamento alla 9 SETT.
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Re: CORTE COSTITUZIONALE: MODIFICA LEGGE 40
Una cosa postiva è che fecondando più embrioni si può provare a fari arrivare a blastocisti....
su 8 ovuli fecondati ci sono probabilità migliori
su 8 ovuli fecondati ci sono probabilità migliori