Ma la malattia del bambino non e' come il congedo...almeno credo.
Comunque se parlimo di congedo
http://www.*********/gravidanza_00002e.html qui dice che e' fino agli 8 anni, se non erro e' fino ai 3 retribuiti e poi fino agli 8 non retribuiti e per un max di 10 mesi, nn parla di anni solari ecc...credo quindi sia nell'arco dei 3 o degli 8 anni.
Sul sito INPS dice
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento.Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro.
La legge finanziaria ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2007, anche per le lavoratrici parasubordinate che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di congedi parentali di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi (e fino all'ottavo anno di età del bambino), l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data.(per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 euro).
La domanda, su modulo AST.FAC (disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto nella sezione “moduli”) va presentata all’Inps e al datore di lavoro.
Le indennità sono pagate dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.
http://www.inps.it/home/default.asp?ItemDir=4797