Beni in godimento ai soci (e famigliari)
Inviato: 5 feb 2013, 17:03
qualcuna ne sa qualcosa, nello specifico sulle autovetture (no autocarro)?
è da stamattina che ribalto internet, ho parlato con l'avvocato, con la motorizzazione civile.. capito pochissimo.
Sapevo che l'utilizzo dei mezzi aziendali da parte dei dipendenti va autorizzato, con apposita delega ecc..
che non si possono trasportare nemmeno i figli sui furgoni aziendali ecc...
ma da stamattina ne ho scoperta un'altra. la moglie o il marito NON dipendenti dell'azienda, non possono utilizzare l'auto aziendale in base alla legge di "ferragosto" e all'art. 67 del Tuir.
in pratica si tratta dei ridditi diversi e ci sono due passaggi che recitano
" l’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo."
e ancora
"L’Agenzia ha ritenuto che la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. h- ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del TUIR; si applicano pertanto le regole già note per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Se l’auto è concessa in uso promiscuo al socio si genera un reddito diverso in capo al socio ed una deducibilità del costo auto pari al 40 per cento."
"L’autorizzazione all’uso degli autoveicoli aziendali
Con l’occasione riteniamo opportuno ricordarVi che ,al fine di evitare gli inconvenienti che si possono verificare in sede di controlli di Polizia effettuati su strada, nell’ipotesi di mancata corrispondenza fra l’utilizzatore dell’autoveicolo ed il proprietario risultante dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà, il veicolo deve essere ‘accompagnato’ da un documento di autorizzazione con sottoscrizione autentica del legale rappresentante della società o dell’imprenditore. Tale autorizzazione dovrà contenere l’indicazione delle persone autorizzate alla guida del veicolo (socio, dipendente, collaboratori, amministratori ecc.); è possibile ulteriormente accompagnare la predetta autorizzazione con una fotocopia di una visura camerale che certifichi i poteri del legale rappresentante firmatario della scrittura." fonte
e fin qui ci siamo. ma la moglie o il figlio che utilizzano saltuariamente (o qualche ora al giorno) l'auto aziendale? vanno messi nella delega d'autorizzazione (sostitutiva atto notorio)?
è da stamattina che ribalto internet, ho parlato con l'avvocato, con la motorizzazione civile.. capito pochissimo.
Sapevo che l'utilizzo dei mezzi aziendali da parte dei dipendenti va autorizzato, con apposita delega ecc..
che non si possono trasportare nemmeno i figli sui furgoni aziendali ecc...
ma da stamattina ne ho scoperta un'altra. la moglie o il marito NON dipendenti dell'azienda, non possono utilizzare l'auto aziendale in base alla legge di "ferragosto" e all'art. 67 del Tuir.
in pratica si tratta dei ridditi diversi e ci sono due passaggi che recitano
" l’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo."
e ancora
"L’Agenzia ha ritenuto che la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. h- ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del TUIR; si applicano pertanto le regole già note per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Se l’auto è concessa in uso promiscuo al socio si genera un reddito diverso in capo al socio ed una deducibilità del costo auto pari al 40 per cento."
"L’autorizzazione all’uso degli autoveicoli aziendali
Con l’occasione riteniamo opportuno ricordarVi che ,al fine di evitare gli inconvenienti che si possono verificare in sede di controlli di Polizia effettuati su strada, nell’ipotesi di mancata corrispondenza fra l’utilizzatore dell’autoveicolo ed il proprietario risultante dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà, il veicolo deve essere ‘accompagnato’ da un documento di autorizzazione con sottoscrizione autentica del legale rappresentante della società o dell’imprenditore. Tale autorizzazione dovrà contenere l’indicazione delle persone autorizzate alla guida del veicolo (socio, dipendente, collaboratori, amministratori ecc.); è possibile ulteriormente accompagnare la predetta autorizzazione con una fotocopia di una visura camerale che certifichi i poteri del legale rappresentante firmatario della scrittura." fonte
e fin qui ci siamo. ma la moglie o il figlio che utilizzano saltuariamente (o qualche ora al giorno) l'auto aziendale? vanno messi nella delega d'autorizzazione (sostitutiva atto notorio)?