Se leggi qui
http://www.cuprel.unisi.it/Linee_guida/ ... imadri.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
c' scritto così
Il viaggio tra il luogo di lavoro e l’abituale residenza non viene contemplato dalla
legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici
UE.
Infatti alla voce “spostamenti all’interno o all’esterno del luogo di lavoro” troviamo la
seguente descrizione: “Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di
lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui
fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere
effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere”.
Si ritiene pertanto opportuno, nell’analisi del rischio per stabilire il periodo di
astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i
seguenti elementi:
a) distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e
ritorno)
c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche
sfavorevoli, ecc. )
In linea di massima, si applica il seguente criterio:
· un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di
percorrenza
· tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati