mmmm...allora...facciamo un pò di chiarezza...come sapete tutti la nuova finanziaria (quella 2009) ha prorogato le detrazioni fiscali del 36% fino al 2012 il cosiddetto "bonus detrazioni", ovvero la possibilita' di detrarre dalle imposte sui redditi una parte delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione della casa.
Le condizioni prorogate sono quelle in vigore per il 2007 e prevedono la possibilita' di detrarre dalle tasse il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa. E' stata anche definitivamente prorogata (fino all'anno 2012 e successivi) l'iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali.
Il tetto massimo di spesa consentito per calcolare l'agevolazione e' di 48.000 euro all'anno per ogni edificio in modo autonomo. Il limite si riferisce solo all'edificio e non anche alla persona fisica, quindi se vi sono piu' soggetti aventi diritto esso dev'essere diviso tra questi.
Condizione importante per poter godere dei benefici e' che nelle fatture venga distinto ed evidenziato il costo della manodopera rispetto agli altri.
Le detrazioni si possono applicare ai lavori effettuati in case di abitazione e nelle parti comuni degli edifici residenziali nel corso dell'anno. Questo per ogni singolo immobile sul quale si siano effettuati lavori di manutenzione o di ristrutturazione, nel limite massimo di 48.000 euro gia' detto.
Ogni anno, per dieci (cinque o tre, a seconda dei casi) anni, il contribuente detrarra' la quota di spesa relativa, nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Cio' significa che se la spesa annua detraibile risulta superiore all'Irpef che deve essere pagata, la detrazione sara' solo pari all'Irpef ed il resto della cifra andra' perso, non essendo recuperabile l'anno successivo (ne' tantomeno rimborsato!).
Possono usufruire della detrazione tutti gli individui soggetti all'Irpef e non riguardano solamente i PROPRIETARI, ma anche tutti gli altri che siano titolari di diritti reali sugli immobili, e che ne sostengono le spese.
Ecco le varie categorie legittimate alle detrazioni:
- il proprietario od il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto di usufrutto;
- il titolare di un diritto di uso;
- il titolare di un diritto di abitazione o superficie;
- il locatario;
- il comodatario;
- il familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, anche se non legalmente sposato (a patto che i bonifici e le fatture sono a lui intestati). Vedi Cassazione 26543/2008;
- i soci di una cooperativa, sia essa divisa, indivisa o semplice;
- gli imprenditori individuali, eccetto che per gli immobili strumentali o la merce;
- l'acquirente che, nel caso di compromesso in fase di vendita, sia gia' immesso nel possesso ed esegua per se' i lavori (e' necessario che il compromesso sia gia' stato registrato e che l'acquirente indichi gli estremi di tale registrazione nell'apposito modulo di inizio lavori).
Si puo' effettuare detrazione anche nel caso in cui i lavori siano effettuati di persona e quindi siano da detrarre solamente le spese di acquisto dei materiali.
LAVORI PER I QUALI E' PREVISTO IL BONUS
- le spese sostenute per eseguire interventi di
manutenzione ordinaria (*) nelle parti comuni di edifici residenziali, da dividere tra i condomini secondo le quote condominiali
(non sono ammessi a determinare agevolazioni gli stessi interventi che, invece di essere effettuati su parti comuni, venissero invece attuati sulle proprieta' private -appartamenti o villette, cantine, soffitte, garage);
- gli interventi di
manutenzione straordinaria(*) realizzati su immobili di qualsiasi categoria (anche rurale);
- le opere di restauro e risanamento conservativo;
- i lavori di ristrutturazione edilizia sia per gli appartamenti singoli che per gli impianti condominiali.
(*) Definizione ai sensi del "testo unico dell'edilizia" (d.p.r.380/01), art.3 comma 1 (lettere "a" e "b"):
-
interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
-
interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Esempi di
- Opere di manutenzione ordinaria
Finiture di edifici: riparazione, risanamento, sostituzione;
Opere necessarie a mantenere in efficienza, o ad ottimizzarne il funzionamento- per gli impianti tecnologici esistenti;
Il rifacimento dell'impianto elettrico ed idrico-sanitario;
L'impermeabilizzazione di tetti od altre superfici esposte;
La tinteggiatura di pareti, infissi, interni ed esterni, la verniciatura di portoni, la sostituzione di pavimenti. Il rifacimento di intonaco;
La rimozione di maioliche;
La costruzione di un soppalco senza aumento di volume e superficie;
Il restauro di una veranda;
La realizzazione di una piscina;
Il restauro di cassette della posta;
L'abbattimento di barriere architettoniche.
- Opere di manutenzione straordinaria
I lavori necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici;
La realizzazione di impianti tecnologici od igienico-sanitari od il loro miglioramento (che non modifichino la volumetria dell'immobile ne' l'uso della struttura);
L'installazione o riparazione di ascensori e dei relativi macchinari;
L'installazione di scale di sicurezza;
La realizzazione di scale interne;
Il ripristino e la sostituzione del tetto e della copertura;
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
La sostituzione di tramezzi esterni senza l'alterazione della tipologia dell'immobile;
La sostituzione di infissi e serramenti o persiane con serrande od altro;
Recinzioni della proprieta';
Sostituzione del tavolato del tetto;
Rifacimento o riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali;
Installazione di macchinari che abbiano la caratteristica di migliorare sicurezza, funzionamento ed utilizzo degli impianti.
- Interventi ammessi al beneficio della detrazione ex art.31,legge 5/8/78 n.457:
Realizzazione di posti auto - autorimesse;
Eliminazione di barriere architettoniche (sia per le parti comuni che per le singole unita');
Opere tese al risparmio energetico;
Opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
Opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
Adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica.
Le spese che, OLTRE a quelle per l'esecuzione dei lavori, possono essere detratte sono:
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- messa in regola degli edifici (ex L.46/90 sugli impianti elettrici);
- adeguamento degli impianti a metano (ex. L.1083/71);
- sopralluoghi e perizie;
- oneri di urbanizzazione;
- relazione di conformita' dei lavori alle leggi vigenti;
- acquisto dei materiali;
- l'IVA , i diritti per le concessioni/autorizzazioni/denunce di inizio attivita', le imposte di bollo;
- altri oneri eventuali collegati alla realizzazione dei lavori o degli impianti;
- TOSAP pagata per gli spazi pubblici necessari ai lavori.
(vedi Risoluzioni Ag.Entrate n.121/1998 e 229/2009)
COSA FARE PER USUFRUIRE DEL BONUS
Invio comunicazione inizio lavori e documentazione al Centro di Servizio
Occorre inviare (per raccomandata a/r) o presentare la comunicazione di inizio lavori, prima (o contestualmente) dell'inizio degli stessi, all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara (indirizzo unico per tutta Italia).
Vanno allegati:
- copia della concessione/autorizzazione/Dia (ove previsto);
- dati catastali o fotocopia di domanda accatastamento;
- fotocopia ricevute pagamenti ICI a decorrere dal 1997, se dovuta e se a richiedere le agevolazioni e' il proprietario od altro titolare di diritto di proprieta' (non pero' negli altri casi e neppure nel caso di lavori condominiali).;
- fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale per la ripartizione delle spese in caso di lavori in conodominii (nel caso di susseguenti aumenti dell'importo preventivato, occorre inviare una nuova tabella con ripartizione delle spese);
- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetto non titolare di diritto di proprieta', come un locatore od un comodatario: dichiarazione di consenso del proprietario.
E' possibile inoltre produrre una dichiarazione notoria sostitutiva ex art.4, L.15/68, che attesti il possesso di suddetta documentazione e la disponibilita' a mostrarla a richiesta, senza dover cosi' inviare per raccomandata tutti i summenzionati documenti.
L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con risoluzione n.325/E del 12/11/07,
che e' possibile sostituire la DIA (dichiarazione inizio attivita') con una
autocertificazione del contribuente in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA. L'autocertificazione e' inoltre utilizzabile dal contribuente anche in caso di controlli da parte degli agenti del fisco, al fine di fornire prove sulla natura degli interventi realizzati.
Pagamenti tramite bonifico
Le spese detraibili devono venire pagate tramite bonifico bancario (indicando la causale del versamento), indicando anche il codice fiscale
di chi effettua i pagamenti (indicandoli tutti se sono piu' persone a sostenere le spese ed a dover beneficiare delle agevolazioni), nonche' la partita IVA (od il codice) della ditta che riceve il pagamento.
Le banche presso le quali vengono effettuati i bonifici bancari devono comunicare al fisco, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi delle transazioni relative effettuate.
FRAZIONAMENTO DEL BONUS PER PIU' ANNI
Il bonus dev'essere ripartito, come regola generale, in dieci rate annuali dello stesso importo. Se il contribuente ha o supera i 75 anni e' resa possibile la detrazione in cinque anni, se ha o supera gli 80 le rate possono essere tre. In ambedue i casi, comunque, deve trattarsi di titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto dell'intervento edilizio (non possono pertanto ridurre le rate gli inquilini o i comodatari). La scelta per la ripartizione della detrazione deve essere effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui la spesa viene sostenuta. Se le spese vengono sostenute in piu' anni, la scelta operata nella prima dichiarazione non e' vincolante anche per l'anno successivo.
MOTIVI DI DECADENZA
Non puo' essere ammessa la detrazione nei seguenti casi (con conseguente perdita del diritto e recupero dell'importo detratto da parte degli uffici finanziari):
-comunicazioni di inizio lavori non preventivamente inviata al Centro di Servizio;
-comunicazione priva dei dati catastali dell'immobile;
-mancanza di allegati relativi alle abilitazioni amministrative richieste dalla legge;
-mancanza di fotocopia della domanda di accatastamento (in assenza di dati catastali) -mancanza delle fotocopie dei versamenti ICI;
-non e' allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale per le opere su parti comuni;
-non e' allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;
-mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali quando obbligatoria;
-mancata esibizione delle fatture o ricevute relative alle spese, ovvero del bonifico bancario;
-intestazione di fatture o del bonifico a persona diversa dalla richiedente il beneficio;
-pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale;
-opere difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio, oppure non conformi alle norme urbanistiche od edilizie comunali;
-violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' quelle contributive (eccetto che nel caso in cui il proprietario sia in possesso di dichiarazione di osservanza da parte della ditta ai sensi dell'art. 4, L.15/68, mostrando cosi' la propria buona fede);
-mancato invio -quanto previsto- della comunicazione di esecuzione dei lavori al Centro di Servizio.
Fonte: Decreto Legge 5/09 art.2 e Circolare Agenzia delle entrate n.35 del 16/7/09; chiarimenti utili sul sito della rivista dell'Agenzia delle entrate
Inoltre sul sito dell'agenzia delle entrate e' presente una utile guida contenente tutte le informazioni aggiornate al 2008:
clicca qui
...quindi...verifica che il geom. ha fatto tutto ciò e se siete "conformi" (v. la definizione di manutenzione ordinaria SOLO su parti condominiali che ho evidenziato prima in rosso....)