Provo a risponderti io.
Secondo il più recente orientamento della Corte di cassazione, la norma di cui all'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo cui i lavoratori licenziati per riduzione del personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi da un lato attribuisce ad essi un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione da parte del datore di lavoro (e come tale, pienamente tutelabile) e dall'altro riguarda ogni caso di licenziamento per riduzione del personale e non soltanto l'ipotesi di licenziamento collettivo (la riduzione di personale in questione, infatti, si verifica anche attraverso il licenziamento plurimo oggettivo).
A tal proposito ti copio ed incollo alcune sentenze della Corte di Cassazione:
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 24 gennaio 1997, n. 723
La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (come modificato dalla legge 16 novembre 1962, n. 1618) stabilendo che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, attribuisce al lavoratore licenziato un diritto soggettivo alla riassunzione non solo nel caso di licenziamento collettivo ma anche nell'ipotesi di licenziamenti plurimi individuali.
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 8 febbraio 2000, n. 1410
"Nell'attuale quadro normativo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori già assunti a termine per lavori di durata temporanea (art. 8 - bis D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, e art. 23 legge n. 56 del 1987), e dalla eliminazione di differenze ontologiche tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (legge n. 223 del 1991 e art. 4 D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236 del 1993), deve ritenersi che l'art. 15 della legge n. 264 del 1949 (avente ad oggetto la disciplina del collocamento), che riconosce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, non solo spieghi effetti anche nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma anche, sulla base di un'interpretazione estensiva, trovi applicazione in riferimento a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla legge n. 223/1991, come nel caso dei licenziamenti plurimi per fine lavori nelle costruzioni edili (art. 24, comma quarto, legge CIT.). (Nella specie la S.C., enunciato il riportato principio, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia confermata perché motivata in relazione anche ragioni - oggetto di censure disattese dal giudice di legittimità - relative alla preferenza data dall'impresa nelle nuove assunzioni ad altri dipendenti in posizione analoga, in applicazione di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali e mutuati dall'art. 5 legge n. 223/1991)".
Io credo che dobbiate rivolgervi, quanto prima, non tanto ad un sindacato ma proprio ad un avvocato perché il datore di lavoro ha violato non solo delle norme di Legge ma i diritti di tuo marito.
In bocca al lupo!
