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DIMISSIONI ENTRO L'ANNO:PROCEDURA.

Come districarsi con moduli e modulini, quale ente ci tutela, cosa bisogna compilare, modalità, tempistiche, cosa ci spetta?
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bububi
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DIMISSIONI ENTRO L'ANNO:PROCEDURA.

Messaggio da bububi » 27 ott 2008, 13:31

Sono vicina a dare le famigerate dimissioni entro l'anno, non sono proprio felice ma non ho altra scelta... :x:
so che si è parlato molto qui nel forum di questo (ho partecipato anch'io) ma vorrei sapere se qualcuna sa l'ESATTA (e sopratutto ATTUALE) procedura da seguire:
per dare le dimissioni adesso dobbiamo andare presso un ente tipo associazione sindacale? dopo bisogna andare all'ispettorato del lavoro perchè le ratifichi? poi basta? :domanda
se qualcuno recentemente lo ha fatto può aiutarmi?
grazie :sorrisoo
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cleo
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Re: DIMISSIONI ENTRO L'ANNO:PROCEDURA.

Messaggio da cleo » 27 ott 2008, 14:24

Innanzitutto devi redigere la lettera di dimissioni.
Poi comunichi in ditta la tua decisione.
Poi vai alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) con un tuo documento di identità e lì loro certificheranno che le dimissioni sono state rassegnate da te spontaneamente e senza alcuna pressione da parte del datore di lavoro.
Una volta fatto questo, consegni la lettera di dimissioni in ditta.

Non ho fatto io personalmente la procedura, ma ho telefonato settimana scorsa in Direzione Provinciale per informarmi se era cambiato qualcosa perché un cliente mi ha chiesto espresse informazioni.

:sorrisoo
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Re: DIMISSIONI ENTRO L'ANNO:PROCEDURA.

Messaggio da cleo » 27 ott 2008, 14:26

Alcune info in proposito:

MINISTERO DEL LAVORO - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE - ISTRUZIONI DEL MINISTERO



Con circolare 4 giugno 2007 il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in merito alla corretta procedura da seguire per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del bambino ( o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento).

Durante tale periodo, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151/01, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’eventuale richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Tale disposizione, attuativa del dettato costituzionale, fondandosi su una presunzione di non spontaneità delle dimissioni (atto per definizione volontaria), ha lo scopo di assicurare, proprio mediante l’istituto della convalida, che queste siano frutto di una libera scelta della lavoratrice stessa.

In mancanza di convalida, infatti, le dimissioni in parola devono considerarsi affette da nullità assoluta e, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, inidonee alla estinzione del rapporto lavorativo, con conseguente diritto dell’interessata alla conservazione del posto e al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c..

Per le ragioni di cui sopra, il Dicastero precisa, che le Direzioni provinciali devono accertare l’effettiva volontà della lavoratrice all’atto di presentazione delle dimissioni e che questa operazione può essere effettuata unicamente mediante un colloquio diretto con l’interessata.

Solo in questo modo, secondo il Ministero, potrà escludersi che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro sia stata frutto di una coartazione datoriale.

Del resto, deve considerarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, a nulla rilevando la conoscenza o meno della situazione protetta da parte del datore di lavoro al momento del licenziamento o delle dimissioni.

Pertanto, il Ministero invita le competenti strutture territoriali ad adoperarsi affinché la suddetta verifica sia sempre compiuta tramite una tempestiva convocazione dell’interessata, al fine di verificare l’effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni.

Diverse modalità di verifica, che, senza l’osservanza della descritta procedura, si limitino al semplice esame del documento in sè - a parere del Dicastero - non possono ritenersi sufficienti all’accertamento dell’autentica volontà della lavoratrice o del lavoratore.

Alla luce di tutto quanto sopra, si invitano le imprese ad una gestione estremamente attenta e prudenziale nei confronti di fattispecie analoghe a quelle oggetto della lettera circolare in commento.
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011

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