Allora, è una questione abbastanza complessa perché tira in ballo molteplici aspetti spesso in contrasto fra loro.
Provo a riassumere.
Il Giudice del Lavoro, in una sentenza, ha affermato che:
"se è vero che il licenziamento per esito negativo della prova attiene ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro sul comportamento e sulle capacità professionali del lavoratore e che il merito di tale valutazione è sottratta al sindacato giudiziario, e se è altresì vero che il datore di lavoro non è tenuto a rendere espliciti nella lettera di licenziamento i motivi per cui ritiene che la prova abbia avuto esito negativo, è parimenti vero che il lavoratore può fornire dimostrazione dell’esito positivo della prova, anche sulla base di indizi, e quindi della non corrispondenza all’effettiva volontà del datore di lavoro della ragione addotta a sostegno del licenziamento".
In pratica il senso è questo: il datore di lavoro che decida di recedere dal contratto adducendo il mancato superamento del periodo di prova non è tenuto a motivare il mancato superamento della prova. Ma se la lavoratrice, durante la prova, comunica il suo stato di gravidanza e il datore di lavoro rescinde il contratto per mancato superamento del periodo di prova senza alcuna motivazione espressa, la lavoratrice può dire: tu mi hai licenziata perché incinta.
E questo va in violazione delle norme a tutela della lavoratrice madre la quale non può essere licenziata dal momento in cui rimane incinta (anche se non ha ancora reso noto il suo stato al suo datore di lavoro) fino ad un anno di vita del bambino.
E viola anche il divieto di discriminazione.
Riassumendo: si, puoi essere licenziata al termine della prova anche se incinta ma se e solo se nella lettera di licenziamento vengono specificati i motivi i quali, ovviamente, non possono e non devono fare riferimento alla gravidanza.
Es. idiota: assumo una dattilografa. Durante il periodo di prova scopro che NON sa battere a macchina. Mi dice che è incinta. La lascio a casa non perché incinta ma perché non è in grado di fare il lavoro per il quale l'ho assunto.
Ma in Italia la tutela della lavoratrice incinta e madre fino all'anno di vita del bambino è molto forte e io sono fermamente convinta che, impugnando un recesso di questo tipo, sarebbe facile vincere la causa da parte della dipendente incinta.
Perché se è vero che lei non sa battere a macchina è altrettanto vero che è incinta e quindi "scomoda" e quindi lei, in soldoni, può dire: tu dici che mi licenzi perché non so battere a macchina ma in realtà mi licenzi perché sono incinta.
Spero di averti chiarito qualche dubbio.
