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PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 11 set 2008, 1:08
da Deborah
SCUSATE SE L'ARGOMENTO è POCO DELICATO

PERO' AL RIENTRO DALLA MIA SECONDA MATERNITA', MI SON TROVATA PER LA SECONDA VOLTA CON LE MIE MANSIONI CAMBIATE. (NATURALMENTE VERSO IL BASSO)

IL PROBLEMA è CHE L'AZIENDA FA QUESTO ANCHE CON I DIPENDENTI NORMALI QUANDO RIENTRANO DA PERIODI DI MALATTIA, COME SEGNO DI PUNIZIONE. QUINDI ORMAI PER I DIPENDENTI è DIVENTATA UNA COSA NORMALE

CMQ IO ORA SONO IN UN UFFICIO DA SOLA (PRIMA NOOOO)
A FARE UN LAVORO CREATO DAL NULLA SOLO PER IL MIO RIENTRO... A MIO AVVISO MI VEDONO COME IN ESUBERO.

SECONDO VOI DEVO APRIRE UNA VERTENZA? NATURALMENTE HO GIA PRESO LA DECISIONE DI LICENZIARMI.
SE COSI FOSSE AVREI UNA CERTA PREOCCUPAZIONE IN QUANTO SO CHE DURANO TANTO...
PERO' ESSERE TRATTATA COSI, SENZA ALCUNA CONSIDERAZIONE UMANA PER BEN 2 VOLTE MI SCOCCIA!

VOI AVETE CONSIGLI O ESPERIENZE IN MERITO?? :bomba

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 11 set 2008, 8:10
da nicoleb5
Deborah Non me ne intendo molto però non dovresti tornare a svolgere i compiti che svolgevi prima della maternità?
Io sapevo che è reato licenziare o abbassare di livello le mansioni.
Potresti chiedere ad un sindacato....

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 11 set 2008, 8:21
da alebeamail
Fino all'anno del bimbo loro non possono licenziarti ma molte aziende fanno quello che è capitato a te, puoi provare a fare vertenza ma secondo me risolvi poco

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 11 set 2008, 8:28
da illyflo
Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(da http://www.altalex.com/index.php?idnot=34182)

devi solo decidere se hai intenzione di intraprendere una battaglia lunga e dall'esito non così scontato come verrebbe spontaneo pensare....

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 11 set 2008, 8:50
da Peperita
Gli estremi per fare vertenza ci sono,e pure abbondantemente.
Io però prima scriverei una raccomandata al capo del personale nel quale chiedi il reintegro all'ultima mansione che svolgevi prima del parto. Poi eventualmente un colloqui col capo del personale al quale tu vada accompagnato da un RSA o RSU o comunque rappresentante del sindacato al quale sei iscritta.
Se questo non dovesse bastare fai vertenza MA SENZA LICENZIARTI!!

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 11 set 2008, 19:06
da pato
illyflo ha scritto:Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(da http://www.altalex.com/index.php?idnot=34182)

devi solo decidere se hai intenzione di intraprendere una battaglia lunga e dall'esito non così scontato come verrebbe spontaneo pensare....
si è vero. però a me avevano spiegato che il datore di lavoro poteva spostarti avendo l'obbligo solo di mantenerti il livello e la paga.
per esempio se eri un impegato livello B2 e 2000 euro al mese, potevano metterti a pulire i bagni (sempre che il tuo posto fosse stato eliminato) però dovevano mantenerti il b2 e i 2000 euro al mese, anche se i tuoi colleghi di bagno prendono 1000 euro.
insomma a me l'avevano spiegata così

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 12 set 2008, 13:00
da Peperita
per esempio se eri un impegato livello B2 e 2000 euro al mese, potevano metterti a pulire i bagni (sempre che il tuo posto fosse stato eliminato) però dovevano mantenerti il b2 e i 2000 euro al mese, anche se i tuoi colleghi di bagno prendono 1000 euro.
insomma a me l'avevano spiegata così
Assolutamente no,
Il demansionamento, pur mantenendo il livello retributivo, non è consentito.

Posso assegnarti a altra mansione, purchè tra quelle previste nel tuo ccnl al tuo livello di assunzione

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 14 set 2008, 20:32
da isolablu
Peperita ha scritto:
per esempio se eri un impegato livello B2 e 2000 euro al mese, potevano metterti a pulire i bagni (sempre che il tuo posto fosse stato eliminato) però dovevano mantenerti il b2 e i 2000 euro al mese, anche se i tuoi colleghi di bagno prendono 1000 euro.
insomma a me l'avevano spiegata così
Assolutamente no,
Il demansionamento, pur mantenendo il livello retributivo, non è consentito.

Posso assegnarti a altra mansione, purchè tra quelle previste nel tuo ccnl al tuo livello di assunzione
Quoto!
La mansione deve essere la stessa o equivalente.
Lei parla di demansionamento che non è previsto.

Prova a parlarne col capo prima di licenziarti. Così gli fai un favore.

Re: PER VOI è DA VERTENZA?

Inviato: 15 set 2008, 16:20
da leda71
non licenziarti, assolutamente.

per la vertenza vanno raccolte minuziosamente informazioni circa attività e responsabilità del lavoro che avevi e di quello che hai ora.