Emissione ass bancari - cambiano le regole!
Inviato: 11 apr 2008, 17:05
Sperando di farvi cosa gradita...
Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le nuove norme antiriciclaggio che cambieranno le regole sull’utilizzo degli assegni (D.Lgs. 231/2007).
Che cosa cambia?
* Assegni NON TRASFERIBILI La soglia di non trasferibilità si riduce a 5.000,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
* Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) dovranno riportare in modo chiaro e leggibile la firma e il codice fiscale di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
* Nuovi libretti
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riporteranno prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE". Sarà possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto), che sarà addebitata sul tuo conto corrente all'atto della richiesta.
Sarà comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 5.000 €
* Assegni emessi a favore di se stessi ("a me medesimo" o "a me stesso").
Potranno essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
Cosa fare dei vecchi assegni?
* Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
o Per importi pari o superiori a 5.000,00 € dovranno riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
o Per importi inferiori potranno essere usati anche senza tale dicitura e non saranno soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
* Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
o assegni bancari di importo pari o superiore a 5.000,00 € senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità;
o assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;
Ti ricordiamo inoltre che le norme vigenti vietano l'emissione di assegni post-datati o privi di data e che tale violazione è soggetta a sanzioni specifiche.
Ti raccomandiamo pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.
Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le nuove norme antiriciclaggio che cambieranno le regole sull’utilizzo degli assegni (D.Lgs. 231/2007).
Che cosa cambia?
* Assegni NON TRASFERIBILI La soglia di non trasferibilità si riduce a 5.000,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
* Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) dovranno riportare in modo chiaro e leggibile la firma e il codice fiscale di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
* Nuovi libretti
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riporteranno prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE". Sarà possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto), che sarà addebitata sul tuo conto corrente all'atto della richiesta.
Sarà comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 5.000 €
* Assegni emessi a favore di se stessi ("a me medesimo" o "a me stesso").
Potranno essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
Cosa fare dei vecchi assegni?
* Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
o Per importi pari o superiori a 5.000,00 € dovranno riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
o Per importi inferiori potranno essere usati anche senza tale dicitura e non saranno soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
* Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
o assegni bancari di importo pari o superiore a 5.000,00 € senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità;
o assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;
Ti ricordiamo inoltre che le norme vigenti vietano l'emissione di assegni post-datati o privi di data e che tale violazione è soggetta a sanzioni specifiche.
Ti raccomandiamo pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.