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INCIDENTE PROBATORIO

Come districarsi con moduli e modulini, quale ente ci tutela, cosa bisogna compilare, modalità, tempistiche, cosa ci spetta?
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MOMO75
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INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da MOMO75 » 18 set 2009, 14:15

NON ENTRO NELLO SPECIFICO PERCHE' NON CI RIESCO.....
COMUNQUE MI SERVIREBBERO NOTIZIE SU QUESTO ARGOMENTO, TUTTO QUELLO CHE SI PUO' SAPERE: PERCHE' SI FA, COME SI SVOLGE, I TEMPI, ECC....

ALL'INIZIO DI QUESTA AVVENTURA, O MEGLIO DISSAVENTURA, L'AVVOCATO MI DISSE CHE IL PM VOLEVA APRIRE L'INCIDENTE PROBATORIO; AI PRIMI DI SETTEMBRE MI CHIAMA E MI DICE CHE L'INCIDENTE PROBATORIO VERRA' NOTIFICATO A GIORNI, OGGI MI TEL E MI DICE CHE IL PM HA RICHIESTO LA PERIZIA DEL MEDICO LEGALE CHE DOVREMMO VEDERCI VENERDI PROSSIMO IO, LUI ED IL MEDICO LEGALE APPUNTO PER PARLARE DI QUESTO.
IO VORREI CAPIRCI UN PO' DI PIU'

....POSSO SOLO DRIVI CHE TUTTO QUESTO LO STO FACENDO PER LA MIA MAMMA :cuore
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giggia
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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da giggia » 18 set 2009, 15:51

MOMO75, prova a chiedere nel post delle mamme con la toga, loro sapranno sicuramente aiutarti :sorrisoo
"Le mamme sono sempre mamme, anche senza bambini" Livia, 4 anni La funzione cerca è diventata fInzione cerca - giggia mamma di Livia (18.04.03) e Claudia (20.11.06)

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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da Peperita » 18 set 2009, 15:53

L'incidente probatorio è una specie di parentesi processuale anticipata, per evitare che alcune prove possano andare perdute o deteriorarsi.

Immagino si tratti di una autopsia :coccola

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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da MOMO75 » 18 set 2009, 15:57

giggia ha scritto:MOMO75, prova a chiedere nel post delle mamme con la toga, loro sapranno sicuramente aiutarti :sorrisoo
GRAZIE :bacio
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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da dottbaby » 18 set 2009, 16:55

art. 392 c.p.p.
Nel corso delle indagini preliminari il PM e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al Giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non possa essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all'esame dell apersona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all'esame delle person eindicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso);
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al PM hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze di cui alle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda un apersona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
Nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), anche se relativi al materiale pronografico di cui all'art. 600 quater.1 (pornografia virtuale), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602acquisto e alienazione di schiavi), 609 bis (violenza sessuale), 609 ter (aggravanti per la violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenne), 609 quinquies (corruzione di minorenne) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo) c.p. il PM o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
Il PM e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni.

art. 393 c.p.p.
La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari (ma ora è consentito anche in fase di udienza preliminare)e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
La richiesta proposta dal PM indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1, lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1 bis (reati sessuali etc..), il PM deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
Il PM e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari, ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il Giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il Giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

art. 394 c.p.p.
La persona offesa può chiedere al PM di promuovere un incidente probatorio.
Se non accoglie la richiesta, il PM pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

art. 395 c.p.p.
La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del GIP, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al PM e alle persone indicate nell'art. 393, comma 1, lettera b).
24.10.07
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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da dottbaby » 18 set 2009, 17:18

art. 396 c.p.p.
Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il PM ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'art. 393, comma 1, lettera b).
Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del PM, che comunica senza ritardo al Giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

art. 397 c.p.p.
Il PM può chiedere che il Giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del Giudice entro il termine previsto dall'art. 396, comma 1 e indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
Il Giudice, se non dichiara innammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara innammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di innammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al PM.
nell'accogliere la richiesta di differimento il Giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al PM e notificata per estratto alle persone indicate nell'art. 393, comma 1, lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate all'udienza.

art. 398 c.p.p.
Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396, comma 1, il Giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara innammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di innammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al PM e notificata alle persone interessate.
Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il Giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a 10 giorni.
Il Giudice fa notifiare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al PM.
La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2 bis (reati sessuali).
Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del Giudice competente, quest'ultimo può delegare il GIP del luogo dove la prova deve essere assunta.
Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli artt. 600 etc. (reati sessuali) il Giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni 16 (o anche un maggiorenne infermo di mente), con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno. A tale fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal Tribunale, avvalendosi il Giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
24.10.07
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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da dottbaby » 18 set 2009, 17:34

art. 399 c.p.p.
Se la persona sottopsta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice ne ordina l'accompaganmento coattivo.

art. 400 c.p.p.
Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il Giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

art. 401 c.p.p.
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del PM e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il Giudice designa altro difensore a norma dell'art. 97, comma 4 (difensore d'ufficio reperibile).
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del Giudice.
Non è copnsentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offes apuò chiedere al Giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
Salvo quanto previsto dall'art. 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il Giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al PM. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

art. 402 c.p.p.
Se il PM o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previste dall'art 401, comma 6 (altre persone), il Giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'art. 398, comma 3, rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 3 giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.

art. 403 c.p.p.
Nel dibattiemnto le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha parteipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.

art. 404 c.p.p.
La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'art. 652 (efficacia di giudicato nel processo civile per il ristoro del danno), salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da dottbaby » 18 set 2009, 17:35

So di averti semplicmeente trascritto qui le norme del codice di rito, ma non sapendo di cosa si tratta, è difficile spiegarti diversamente la cosa, salvo quanto già fatto da Peperita e da Falchetto.
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Re: INCIDENTE PROBATORIO

Messaggio da MOMO75 » 18 set 2009, 22:15

grazie :sorrisoo
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