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Licenziamento per riduzione del personale

Come districarsi con moduli e modulini, quale ente ci tutela, cosa bisogna compilare, modalità, tempistiche, cosa ci spetta?
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nicochiara
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Licenziamento per riduzione del personale

Messaggio da nicochiara » 24 ago 2009, 13:19

Ciao a tutte!! Eccomi ancora una volta a chiedere il vosto aiuto!!!

Mio marito a giugno è stato licenziato per riduzione di personale.

I datori di lavoro stanno dilazionando il pagamento del TFR, ma senza documenti ufficiali (mio marito ha firmato che ha ricevuto tutto :martello ), ma questa è un'altra questione per cui tra l'altro avevo aperto un altro post.

Il mio dubbio adesso è un altro: sabato hanno chiesto a mio marito se ha niente in contrario :domanda se assumono qualcun'altro al suo posto.
La cosa a me suona strana: intanto che domanda è?!?!

E poi, in caso di licenziamento per riduzione di personale, non c'è un limite di tempo prima che possano assumere qualcun'altro?? Visto che mio marito è ancora disoccupato, non dovrebbe avere lui comunque la precedenza su altri?

Grazie fin d'ora per l'aiuto
Nicoletta
Nico e Chiara nata il 09/11/2004

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Re: Licenziamento per riduzione del personale

Messaggio da nicochiara » 2 set 2009, 13:46

Vedo che nessuno ha risposto.
Forse non è chiara la domanda. Cerco di spiegarmi meglio.

Può un datore di lavoro assumere qualcun'altro poco tempo dopo aver fatto dei licenziamenti per riduzione del personale?
Ho trovato alcuni commenti alle leggi in materia, ma non il testo integrale e dicevano che chi viene licenziato per riduzione del personale "ha la precedenza" in caso di nuove assunzioni da parte del datore di lavoro, ma non riesco a capire esattamente qual'è il limite di tempo (a volte ho trovato 6 mesi, altre 1 anno), nè che tipo di vincoli ha il datore di lavoro.
Riportando la questione al caso di mio marito, io ho l'impressione che l'abbiamo licenziato con la scusa di riduzione di personale, per poi assumere qualcun altro da pagare meno o più disponibile in termini di orario.
Nico e Chiara nata il 09/11/2004

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Re: Licenziamento per riduzione del personale

Messaggio da cleo » 2 set 2009, 15:06

Provo a risponderti io.

Secondo il più recente orientamento della Corte di cassazione, la norma di cui all'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo cui i lavoratori licenziati per riduzione del personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi da un lato attribuisce ad essi un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione da parte del datore di lavoro (e come tale, pienamente tutelabile) e dall'altro riguarda ogni caso di licenziamento per riduzione del personale e non soltanto l'ipotesi di licenziamento collettivo (la riduzione di personale in questione, infatti, si verifica anche attraverso il licenziamento plurimo oggettivo).
A tal proposito ti copio ed incollo alcune sentenze della Corte di Cassazione:

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 24 gennaio 1997, n. 723
La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (come modificato dalla legge 16 novembre 1962, n. 1618) stabilendo che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, attribuisce al lavoratore licenziato un diritto soggettivo alla riassunzione non solo nel caso di licenziamento collettivo ma anche nell'ipotesi di licenziamenti plurimi individuali.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 8 febbraio 2000, n. 1410
"Nell'attuale quadro normativo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori già assunti a termine per lavori di durata temporanea (art. 8 - bis D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, e art. 23 legge n. 56 del 1987), e dalla eliminazione di differenze ontologiche tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (legge n. 223 del 1991 e art. 4 D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236 del 1993), deve ritenersi che l'art. 15 della legge n. 264 del 1949 (avente ad oggetto la disciplina del collocamento), che riconosce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, non solo spieghi effetti anche nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma anche, sulla base di un'interpretazione estensiva, trovi applicazione in riferimento a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla legge n. 223/1991, come nel caso dei licenziamenti plurimi per fine lavori nelle costruzioni edili (art. 24, comma quarto, legge CIT.). (Nella specie la S.C., enunciato il riportato principio, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia confermata perché motivata in relazione anche ragioni - oggetto di censure disattese dal giudice di legittimità - relative alla preferenza data dall'impresa nelle nuove assunzioni ad altri dipendenti in posizione analoga, in applicazione di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali e mutuati dall'art. 5 legge n. 223/1991)".

Io credo che dobbiate rivolgervi, quanto prima, non tanto ad un sindacato ma proprio ad un avvocato perché il datore di lavoro ha violato non solo delle norme di Legge ma i diritti di tuo marito.
In bocca al lupo!
:sorrisoo
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011

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Re: Licenziamento per riduzione del personale

Messaggio da nicochiara » 3 set 2009, 9:32

Intanto :thank_you: Cleo.
Erano proprio le informazioni di cui avevo bisogno.
Le stampo e le porto a mio marito: deciderà lui come agire.
Se fosse per me avrei impiantato un bel casino già da un pezzo, ma lui è un pò meno impulsivo di me: penso che queste informazioni gli serviranno ad aprire un pò gli occhi sulla buona fede di certe persone.

Ciao
Nico e Chiara nata il 09/11/2004

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Re: Licenziamento per riduzione del personale

Messaggio da nicochiara » 3 set 2009, 9:38

P.S.: comunque non abbiamo ancora la prova che il datore di lavoro abbia assunto qualcun'altro. Fatto sta che ogni 3/4 giorni chiama per sapere se mio marito ha trovato lavoro da un'altra parte.

E' anche vero che mio marito vorrebbe trovare lavoro più vicino a casa (ora sarebbe a 50 km) per cui non gli interessa tornare a lavorare lì, ma potrebbe usare questa carta per farsi pagare tutto il tfr visto che a 3 mesi dal licenziamento gli ha dato solo 1/8 di quello che gli spetta.
Nico e Chiara nata il 09/11/2004

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