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IVA PRIMA CASA
- gz
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IVA PRIMA CASA
HO UNA DOMANDA
NOI ABBIAMO ACQUISTATO CASA 5 ANNI FA E HO PAGATO IVA AL 4% COME PRIMA CASA
ORA VORREI CAMBIARE CASA
HO ANCORA DIRITTO DI AVERE L'IVA AL 4% COME PRIMA CASA?
OVVIAMENTE VENDENDO PRIMA LA MIA?
NOI ABBIAMO ACQUISTATO CASA 5 ANNI FA E HO PAGATO IVA AL 4% COME PRIMA CASA
ORA VORREI CAMBIARE CASA
HO ANCORA DIRITTO DI AVERE L'IVA AL 4% COME PRIMA CASA?
OVVIAMENTE VENDENDO PRIMA LA MIA?
GZ=Gianna - PCOssina - Cacciatrice - ex SOSsina
Mamma di MARLENE 2,370 kg x 48 cm e GIANMARCO 1,610 kg x 44,5 cm nati l'1 11 2006 alla 32+0 x foto vedi fb
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- kiky72
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Re: IVA PRIMA CASA
A QUANTO NE SO IO SI CHE PUOI PERCHE' E SEMPRE LA PRIMA CASA IN QUANTO L'ALTRA POI LA VENDI E NON LA TIENI....
MA ASPETTIAMO QUALCUNO DI + INFORMATO!!!!
MA ASPETTIAMO QUALCUNO DI + INFORMATO!!!!
Martina 16.02.2009
- gz
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Re: IVA PRIMA CASA
STO CERCANDO INFO ONLINE MA NON MI SONO CHIARE
ANCHE IO LA PENSAVO COME TE
MA C'E' CHI MI HA DETTO CHE DELL'IVA AL 4% NE PUOI USUFRUIRE UNA SOLA VOLTA NELLA VITA E MI SONO SALITI I DUBBI
ANCHE IO LA PENSAVO COME TE
MA C'E' CHI MI HA DETTO CHE DELL'IVA AL 4% NE PUOI USUFRUIRE UNA SOLA VOLTA NELLA VITA E MI SONO SALITI I DUBBI
GZ=Gianna - PCOssina - Cacciatrice - ex SOSsina
Mamma di MARLENE 2,370 kg x 48 cm e GIANMARCO 1,610 kg x 44,5 cm nati l'1 11 2006 alla 32+0 x foto vedi fb
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- Veru
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Re: IVA PRIMA CASA
Ciao Gianna, per aver diritto ancora all'iva 4% devi rogitare prima la tua (anche solo il giorno prima) perchè deve risultare che quella che vai a comprare è PRIMA casa...
Innamorata ♥ dei miei 2 EFFE: ♂IL GAGIOTTO 16.11.04- h.14.28 gr.3370 50cm♀LA PATATONA 09.07.09- h.15.18 gr.2720 46cm*un Angioletto che ci protegge 15.06.07*BisMamma*Lugliolina09
- gz
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Re: IVA PRIMA CASA
SE E' SUFFICIENTE SONO OK.
O ALMENO SPERO
MA MI HANNO PARLATO DI CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO PRIMA CASA
8. Credito d'imposta PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto che abbia fruito dell'agevolazione "prima casa".
Il riconoscimento di tale credito d'imposta è a favore di coloro che acquistano "entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro dell'imposta di registro" (Circ. 19/E del 2001, par. 1.1.)
Il credito d'imposta attribuito dalla legge n. 448 del 1998 ha carattere personale e spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un'altra casa di abitazione non di lusso "a qualsiasi titolo", entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si è fruito del regime di favore, sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini dell'iva.
Stante la formulazione della norma attributiva del credito d'imposta, è possibile pertanto fruirne sia per gli acquisti a titolo oneroso che per i trasferimenti a titolo gratuito disposti per atto di donazione.
Il credito d'imposta compete anche nell'ipotesi in cui un soggetto acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la legge in commento prevede che l'acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo (cfr. circolare n. 19/E del 1ª marzo 2001). Nel caso del contratto di appalto, come precisato nella menzionata circolare 19/E del 2001, per fruire del credito d'imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l'applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che l'acquisto della prima casa di abitazione, oggetto della successiva vendita, sia avvenuto a titolo oneroso. Pertanto, non godrà del beneficio in esame l'alienazione di un'abitazione pervenuta al venditore per atto di donazione o di successione per la quale sia stata corrisposta l'imposta sulle successioni e donazioni, ancorché a suo tempo il donante o il de cuius l'abbia acquistata avvalendosi dell'agevolazione "prima casa".
Tale conclusione è motivata dall'espresso riferimento recato dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998, all'imposta di registro e all'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, quale presupposto per l'attribuzione del credito d'imposta.
La predetta regola subisce, però, un'eccezione nell'ipotesi in cui il destinatario del trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi) sia un soggetto diverso dal coniuge, dal parente in linea retta o da quello entro il quarto grado, ed il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore all'importo di euro 180.759,91 (350 milioni di lire). In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, detti atti sono soggetti "... alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso...".
Ne consegue che in questa ipotesi l'atto di trasferimento sconta l'imposta di registro, ancorché nella misura ridotta qualora il beneficiario, sussistendone le condizioni, renda in atto le dichiarazioni previste nella richiamata nota II-bis.
In caso di successiva vendita e riacquisto entro un anno di altra "casa di abitazione non di lusso", l'acquirente, ancorché abbia ricevuto l'immobile per donazione o successione, potrà avvalersi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998.
Riassumendo quanto precisato in precedenza, come già ricordato peraltro nella Circolare 19/E del 2001, il credito d'imposta in esame non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo quanto in precedenza precisato;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa" di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa del T. U. registro;
- se il contribuente è decaduto dall'agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, lettere b) e c), del Testo Unico Registro, l'espressa richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito.
L'importo del credito è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul primo acquisto agevolato e non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
MA NON E' CHE CI HO CAPITO TANTO
O ALMENO SPERO
MA MI HANNO PARLATO DI CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO PRIMA CASA
8. Credito d'imposta PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto che abbia fruito dell'agevolazione "prima casa".
Il riconoscimento di tale credito d'imposta è a favore di coloro che acquistano "entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro dell'imposta di registro" (Circ. 19/E del 2001, par. 1.1.)
Il credito d'imposta attribuito dalla legge n. 448 del 1998 ha carattere personale e spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un'altra casa di abitazione non di lusso "a qualsiasi titolo", entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si è fruito del regime di favore, sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini dell'iva.
Stante la formulazione della norma attributiva del credito d'imposta, è possibile pertanto fruirne sia per gli acquisti a titolo oneroso che per i trasferimenti a titolo gratuito disposti per atto di donazione.
Il credito d'imposta compete anche nell'ipotesi in cui un soggetto acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la legge in commento prevede che l'acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo (cfr. circolare n. 19/E del 1ª marzo 2001). Nel caso del contratto di appalto, come precisato nella menzionata circolare 19/E del 2001, per fruire del credito d'imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l'applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che l'acquisto della prima casa di abitazione, oggetto della successiva vendita, sia avvenuto a titolo oneroso. Pertanto, non godrà del beneficio in esame l'alienazione di un'abitazione pervenuta al venditore per atto di donazione o di successione per la quale sia stata corrisposta l'imposta sulle successioni e donazioni, ancorché a suo tempo il donante o il de cuius l'abbia acquistata avvalendosi dell'agevolazione "prima casa".
Tale conclusione è motivata dall'espresso riferimento recato dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998, all'imposta di registro e all'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, quale presupposto per l'attribuzione del credito d'imposta.
La predetta regola subisce, però, un'eccezione nell'ipotesi in cui il destinatario del trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi) sia un soggetto diverso dal coniuge, dal parente in linea retta o da quello entro il quarto grado, ed il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore all'importo di euro 180.759,91 (350 milioni di lire). In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, detti atti sono soggetti "... alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso...".
Ne consegue che in questa ipotesi l'atto di trasferimento sconta l'imposta di registro, ancorché nella misura ridotta qualora il beneficiario, sussistendone le condizioni, renda in atto le dichiarazioni previste nella richiamata nota II-bis.
In caso di successiva vendita e riacquisto entro un anno di altra "casa di abitazione non di lusso", l'acquirente, ancorché abbia ricevuto l'immobile per donazione o successione, potrà avvalersi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998.
Riassumendo quanto precisato in precedenza, come già ricordato peraltro nella Circolare 19/E del 2001, il credito d'imposta in esame non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo quanto in precedenza precisato;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa" di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa del T. U. registro;
- se il contribuente è decaduto dall'agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, lettere b) e c), del Testo Unico Registro, l'espressa richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito.
L'importo del credito è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul primo acquisto agevolato e non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
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GZ=Gianna - PCOssina - Cacciatrice - ex SOSsina
Mamma di MARLENE 2,370 kg x 48 cm e GIANMARCO 1,610 kg x 44,5 cm nati l'1 11 2006 alla 32+0 x foto vedi fb
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- Hillary
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Re: IVA PRIMA CASA
Gizzy, ho torvato queto
- esiste la possibilita' di usufruire nuovamente delle agevolazioni dopo averne gia' goduto in passato: cio' e' possibile trovandosi nuovamente -nel momento in cui venga effettuato l'acquisto- nelle condizioni di cui sopra.
Ti mando il link in MP.
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Re: IVA PRIMA CASA
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- pato
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Re: IVA PRIMA CASA
io l'ho fatto..ti spiego.
se compri da un costruttore paghi l'iva al 4.. da un privato al 3.
tu avendo pagato al 4 immagino che hai comprato da un costruttore. quando comprerai la prossima casa (ovviamente prima devi vendere la vecchia) i casi sono 2:
_compri da un altro costruttore.
in questo caso,se mettiamo che nella vecchia casa l'iva ammontava a 10000 per esempio e nella nuova 12000 pagherai solamente 2000.
_compri da un privato.
in questo caso pagherai l'iva al 3% eil giorno del rogito la pagherai interamente e il rimborso relativo alla casa venduta ti verrà dato, per intero, l'anno dopo in denuncia dei redditi.
ner rogito deve esserci che intendi usufruire delle agevolazioni prima casa!
se compri da un costruttore paghi l'iva al 4.. da un privato al 3.
tu avendo pagato al 4 immagino che hai comprato da un costruttore. quando comprerai la prossima casa (ovviamente prima devi vendere la vecchia) i casi sono 2:
_compri da un altro costruttore.
in questo caso,se mettiamo che nella vecchia casa l'iva ammontava a 10000 per esempio e nella nuova 12000 pagherai solamente 2000.
_compri da un privato.
in questo caso pagherai l'iva al 3% eil giorno del rogito la pagherai interamente e il rimborso relativo alla casa venduta ti verrà dato, per intero, l'anno dopo in denuncia dei redditi.
ner rogito deve esserci che intendi usufruire delle agevolazioni prima casa!

Io ti sento. Ti sento sempre, anche quando non ci sei.
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Re: IVA PRIMA CASA
SE TUTTO VA BENE (NEL SENSO CHE STIAMO ANCORA DECIDENDO SE COMPRARE O MENO)
COMPRERO' ANCORA DA UN COSTRUTTORE
COMPRERO' ANCORA DA UN COSTRUTTORE
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Re: IVA PRIMA CASA
PATO DAVVERO???
QUINDI PAGHEREI SOLAMENTE LA DIFFERENZA DI IVA TRA UNA E L'ALTRA????
MAGARIIIIIIIIIIII
GRAZIE
QUINDI PAGHEREI SOLAMENTE LA DIFFERENZA DI IVA TRA UNA E L'ALTRA????
MAGARIIIIIIIIIIII
GRAZIE
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Re: IVA PRIMA CASA
si.gz ha scritto:PATO DAVVERO???
QUINDI PAGHEREI SOLAMENTE LA DIFFERENZA DI IVA TRA UNA E L'ALTRA????
MAGARIIIIIIIIIIII![]()
GRAZIE
tu porterai agli atti il rogito vecchio e farà tutto il notaio.
io non l'ho potuto fare perchè la prima casa avevo pagato il 3% mentre la seconda, comprandola nuova, il 4%. cmq poi nel 730 sono tornati tutti.

Io ti sento. Ti sento sempre, anche quando non ci sei.
- gz
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Re: IVA PRIMA CASA
PATO GRAZIEEEEEEEEEE
TVB TANTO TANTO IN QUESTO MOMENTO
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Re: IVA PRIMA CASA
Non vorrei darti una brutta notizia ma anche nel caso in cui ti acquistassi da un costruttore l'iva dovuta è il 4%.
In fase di dichiarazione dei redditi se c'è un credito di imposta potrai avere il rimborso di quello pagato in più, ma ricordati che deve essere sempre menzionato nel rogito notarile......
In fase di dichiarazione dei redditi se c'è un credito di imposta potrai avere il rimborso di quello pagato in più, ma ricordati che deve essere sempre menzionato nel rogito notarile......
Simone 02/02/2007 Matilde 23/08/2009
*Agostina 09* ♥
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- gz
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Re: IVA PRIMA CASA
GRAZIE
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