Agibilità è la certificazione che viene attestata da un professionista quando un edificio rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire alle persone di vivere in tutta sicurezza e in pieno comfort nei locali. Il riferimento normativo è il Testo Unico dell'Edilizia (DpR 380/2001).
È una certificazione burocratica rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune dov'è situato il fabbricato e viene emessa dopo la fine dei lavori (di realizzazione o di ristrutturazione), dopo che un tecnico abilitato (in genere diverso dal progettista e dal direttore dei lavori) ha eseguito un collaudo e ha certificato la sussistenza di tutti i criteri di legge (altezze minime interne, dimensioni, distanze dagli altri fabbricati e dai confini, salubrità dei locali, impianti elettrici, idrico-santari e gas con certificati di conformità rilasciati da i vari impiantisti, ecc. ecc.).
La certificazione dell'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
L'agibilità non certifica solo la sicurezza, ma anche il rispetto di tutte le norme tecniche relative alle costruzioni in generale e all'edificio in oggetto in particolare. Se, ad esempio, durante il collaudo di un appartamento, il collaudatore attesta che la superficie finestrata di una stanza è minore del valore di 1/8 della superficie della stanza stessa (questa è una norma di igiene) l'agibilità non può essere rilasciata, perché il fabbricato non rispetta tutte le norme imposte alle costruzioni per civile abitazione. Il certificato è necessario per poter dichiarare allo Stato che in quel locale vi possono andare ad abitare o a lavorare persone; è quindi indispensabile per fare un cambio di residenza, per aprire un'attività commerciale, ecc. .
Abitabilità e agibilità
Un tempo le due caratteristiche erano distinte: l'edificio agibile era quello che rispettava solo una parte delle norme tecniche (calcoli strutturali, igiene e altro); mentre l’abitabilità veniva rilasciata in seguito quando erano state completate le opere e solo per gli immobili residenziali. Poteva essere revocata una sola o entrambe queste certificazioni. Grazie alle opere di snellimento delle pratiche burocratiche, è stata soppressa l’abitabilità, le cui competenze sono confluite interamente nell'agibilità.
Pertanto queste mansarde se non rispettano i vari parametri di cui sopra (in particolare l'altezza media e soprattutto il rapporto "aeroilluminante") NON possono essere dichiarate agibili (o abitabili) e quindi usate (teoricamente) solo come deposito se sono "accessibili".
per quanto riguarda le tabelle millesimali, è vero che possono essere cambiate, ma l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile dispone che le tabelle possano venire modificate ricorrendo una di queste due condizioni:
- quando risulta che siano conseguenza di un errore
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
...e, se non vado errato (ma quì ci vuole un avvocato), è necessaria l'approvazione della revisione di tutti i condomini...
per quanto riguarda invece il discorso del bagno...per "Antibagno" non deve essere necessariamente un antibagno come lo si intende, ma anche un disimpegno (es. un corridoio)...insomma il bagno non può aprire direttamente in una stanza, ma deve avere un altro locale interposto, che sia esso un antibagno e/o un corridoio e/o un disimpegno.....
