Scusa ma tu nel contratto con il tuo cliente metti una clausola "esclusi oneri per ricordare la data di scadenze della fine lavori?". Secondo me, se un progettista viene pagato per dirigere i lavori, è implicito che si assume l'onere di un collaudo finale, ... quindi anche per interesse del professionista stesso ... è opportuno marcarsi le date di scadenza. Io se seguo i lavori di ristrutturazione di una villetta .. sono io che "voglio" sapere se sono conclusi e in che modo son conclusi ... metti che il tuo cliente ha realizzato anche un opera abusiva che magari è critica dal punto di vista statico? Il direttore dei lavori rimane responsabile per 10 anni!i8aaq ha scritto:idem....ma se vieni pagato per anche "concludere" la pratica al comune DEVI ricordarti...mattiti un nodo al fazzoletto (o altro posto), uno scadenzario, un cucù...ma se il cliente ti paga non puoi dimenticartene...contrariamente se invece è un "favore" che fai che ti "sarebbe" più concesso non ricordartene....
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direttore dei lavori
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Re: direttore dei lavori
Alessia, Davide 02/12/2004 e Fabio 24/09/2006
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Re: direttore dei lavori
Anche io sono geometra e quoto Lalat. Da noi le scadenze se le deve ricordare il tecnico: anche se le pratiche sono intestate al proprietario, le varie comunicazioni del comune o del genio civile arrivano anche al tecnico e di conseguenza deve avere tutto sotto controllo!!
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Re: direttore dei lavori
....colleghe...non confondiamo/complichiamo le cose....come ben sapete c'è un DPR che regola il tutto....ed una ripassatina non fa mai male (magari mi sbaglio io perchè ho interpretato male il DPR...
)...quindi riepiloghiamo gli "attori" citati nel DPR 380/01 e modifiche (Testo unico sull'edilizia) sono:
1) proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo
2) progettista
3) progettista delle strutture
4) costruttore (o impresa)
5) direttore/i dei lavori (che potrebbero anche essere due figure tra opere in c.a. e "architettoniche")
6) collaudatore delle opere in c.a. ("che NON SIA intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera" v. art. 67 comma 2 del DPR)
7) "tecnico abilitato"
....tralasciando la parte impiantistica ed energetica (capo V e VI del DPR) perchè ci sarebbero anche altre figure.....detto ciò, lasciando perdere il caso di un intervento con strutture in c.a. e/o similari che è più complesso (presumo che stiamo parlando di una DIA per la ristrutturazione della casa di elly2...)...come certamente sapete, quando si parla di lavori effettuati con DIA, nel DPR suddetto non fa menzione che il progettista e/o il direttore dei lavori è OBBLIGATO a redigere e comunicare la fine lavori al comune, nè ne da le responsabilità e/o le sansioni, ma indica sempre che il "responsabile" è sempre e solo il committente...riporto parte dell'art. 23 che disciplina la DIA:
Art. 23 Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
......dall'art. 3 al 6 omissis.....
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
...ho omesso gli art. dal 3 al 6 in quanto parlano di edifici vincolati o altre cosucce non attinenti a quello che voglio dire.....
come vedete nell'art. 23 non viene per nulla nominato il direttore dei lavori in quanto effettivamente non è necessario (vista la non complessità delle opere concesse con DIA), infatti, che è tutt'altra cosa a livello di responsabilità e/o di complessità dei lavori, il DL viene "investito" solo nell'art. relativo alle "responsabilità" solo quando si parla di PdC (v. art. 29 comma 1 e 2)!
ovviamente nell'art. 23 su riportato, c'è il proprietario, l'impresa, il progettista e per ultimo, ma non da tralasciare, al comma 7 un fantomatico "tecnico abilitato" che "rilascia un certificato di collaudo finale".....
quindi il proprietario per comunicare al comune la fine dei lavori deve scegliere espressamente chi dovrà rilasciare il certificato di collaudo finale...ovviamente può essere il progettista stesso, ma anche un altro tecnico nominato da lui....
detto ciò è OVVIO che quando faccio i contratti di incarico con i clienti VOGLIO che sia tutto chiaro (e quindi lo specifico SICURAMENTE e DETTAGLIATAMENTE se dovrò fare io il collaudo e/o altro) quali siano esattamente le mie competenze....questo è sia a mia tutela (ovviamente proprio per non incorrere poi in sanzioni), ma anche per il cliente che così gli è CHIARISSIMO cosa faccio e quali obblighi ancora deve ottemperare....tutto questo sembra eccessivo, ma sicuramente evita eventuali litigi (e quindi procedimenti legali, ecc.) per poca chiarezza (mai sentite le classiche frasi: "ma io ho detto che....io ho pensato che...ecc. ecc. ecc."?) con il cliente....
sta di fatto che (come ho scritto già nella mia prima risposta che riporto...):
"comunque in qualità di D.L. non può "permettere" di far eseguire dei lavori in assenza di concessione (ed i lavori eseguiti con una concessione scaduta sono come abusivi....), quindi un minimo di vigilanza sulla scadenza della concessione doveva averla anche lui sotto mano...."
spero di essere stato ora un pò più chiaro cosa intendevo dire....
1) proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo
2) progettista
3) progettista delle strutture
4) costruttore (o impresa)
5) direttore/i dei lavori (che potrebbero anche essere due figure tra opere in c.a. e "architettoniche")
6) collaudatore delle opere in c.a. ("che NON SIA intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera" v. art. 67 comma 2 del DPR)
7) "tecnico abilitato"
....tralasciando la parte impiantistica ed energetica (capo V e VI del DPR) perchè ci sarebbero anche altre figure.....detto ciò, lasciando perdere il caso di un intervento con strutture in c.a. e/o similari che è più complesso (presumo che stiamo parlando di una DIA per la ristrutturazione della casa di elly2...)...come certamente sapete, quando si parla di lavori effettuati con DIA, nel DPR suddetto non fa menzione che il progettista e/o il direttore dei lavori è OBBLIGATO a redigere e comunicare la fine lavori al comune, nè ne da le responsabilità e/o le sansioni, ma indica sempre che il "responsabile" è sempre e solo il committente...riporto parte dell'art. 23 che disciplina la DIA:
Art. 23 Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
......dall'art. 3 al 6 omissis.....
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
...ho omesso gli art. dal 3 al 6 in quanto parlano di edifici vincolati o altre cosucce non attinenti a quello che voglio dire.....
come vedete nell'art. 23 non viene per nulla nominato il direttore dei lavori in quanto effettivamente non è necessario (vista la non complessità delle opere concesse con DIA), infatti, che è tutt'altra cosa a livello di responsabilità e/o di complessità dei lavori, il DL viene "investito" solo nell'art. relativo alle "responsabilità" solo quando si parla di PdC (v. art. 29 comma 1 e 2)!
ovviamente nell'art. 23 su riportato, c'è il proprietario, l'impresa, il progettista e per ultimo, ma non da tralasciare, al comma 7 un fantomatico "tecnico abilitato" che "rilascia un certificato di collaudo finale".....
quindi il proprietario per comunicare al comune la fine dei lavori deve scegliere espressamente chi dovrà rilasciare il certificato di collaudo finale...ovviamente può essere il progettista stesso, ma anche un altro tecnico nominato da lui....
detto ciò è OVVIO che quando faccio i contratti di incarico con i clienti VOGLIO che sia tutto chiaro (e quindi lo specifico SICURAMENTE e DETTAGLIATAMENTE se dovrò fare io il collaudo e/o altro) quali siano esattamente le mie competenze....questo è sia a mia tutela (ovviamente proprio per non incorrere poi in sanzioni), ma anche per il cliente che così gli è CHIARISSIMO cosa faccio e quali obblighi ancora deve ottemperare....tutto questo sembra eccessivo, ma sicuramente evita eventuali litigi (e quindi procedimenti legali, ecc.) per poca chiarezza (mai sentite le classiche frasi: "ma io ho detto che....io ho pensato che...ecc. ecc. ecc."?) con il cliente....
sta di fatto che (come ho scritto già nella mia prima risposta che riporto...):
"comunque in qualità di D.L. non può "permettere" di far eseguire dei lavori in assenza di concessione (ed i lavori eseguiti con una concessione scaduta sono come abusivi....), quindi un minimo di vigilanza sulla scadenza della concessione doveva averla anche lui sotto mano...."
spero di essere stato ora un pò più chiaro cosa intendevo dire....
Luca è nato il 21.10.2009 ore 21:43 - "Dio mi liberi dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, dall’orgoglio che non s’inchina davanti a un bambino." Kahlil Gibran
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Re: direttore dei lavori
...fermo restando che le opere abusive sono abusive e basta, quindi che sia il D.L. o il progettista o un altro tecnico abilitato che emana il certificato di collaudo che attesta la conformità delle opere al progetto, certamente non lo emanerà se le opere non sono conformi (...a meno che non sia un pazzo...), quindi il cliente che ha eseguito (prima, durante o dopo) un opera abusiva ne risponde solo ed esclusivamente lui...lalat ha scritto:metti che il tuo cliente ha realizzato anche un opera abusiva che magari è critica dal punto di vista statico? Il direttore dei lavori rimane responsabile per 10 anni!
è vero...però parlando sempre di DIA e senza opere in c.a., le comunicazioni che vengono mandate anche al progettista (occhio...la progettista non al direttore dei lavori se nominato che può essere anche un'altra persona) se ci fate caso (almeno il modello che arriva quì) c'è scritto in pratica pari pari ciò che dice il DPR...kuma ha scritto:Anche io sono geometra e quoto Lalat. Da noi le scadenze se le deve ricordare il tecnico: anche se le pratiche sono intestate al proprietario, le varie comunicazioni del comune o del genio civile arrivano anche al tecnico e di conseguenza deve avere tutto sotto controllo!!
"si rammenta che: ....l'obbligo per l'interessato (parla del proprietario essendo il primo intestatario della lettera) di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori...."
e
"un tecnico incaricato dovrà emettere un certificato di collaudo che attesti la conformità delle opere al progetto presentato....." ecc. ecc....
poi le comunicazioni (parlo sempre per la DIA) sono inviate anche al progettista in quanto è lui che ha redatto il progetto corredato con tanto di relazione asseverata dove dichiara che le opere da eseguire sono conformi al PRG e alle norme di piano, ecc....quindi è ovvio che anche lui venga coinvolto nelle varie comunicazioni riferite alla approvazione o meno della DIA in quanto è lui che ha fatto il progetto, ma non è certo obbligato (se non espressamente incaricato) ad essere lui a fare l'attestazione di conformità al progetto....
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