GravidanzaOnLine: il Forum

Prima, durante e dopo la gravidanza

 

Cos'è l'Adozione a rischio Giuridico?

Scegliere di dare tutto il nostro amore a un bimbo che a volte arriva da lontano. Una scelta coraggiosa e spesso un percorso ad ostacoli
Rispondi
ROBY75
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 7515
Iscritto il: 15 apr 2005, 19:19

Cos'è l'Adozione a rischio Giuridico?

Messaggio da ROBY75 » 20 ago 2007, 11:23

magari può servire......

Cos'è l'adozione a rischio giuridico, o più tecnicamente l'affidamento a rischio giuridico di adozione? Come va affrontato? Quali sono le strategie da mettere in atto?
Molte sono state le risposte nel forum adozioni nazionali e internazionali, molte le riflessioni, che aspettano di essere riempite anche dalle vostre esperienze e dalle vostre domande, per capire meglio la propria disponibilità e, perché no, anche i propri limiti.

L'affidamento a rischio giuridico di adozione, detto anche adozione a rischio giuridico, è un provvedimento utilizzato dai Tribunali per i Minorenni al fine di evitare che un minore, nato in territorio italiano anche da genitori stranieri e in stato di abbandono, resti molti anni in istituto (con i gravi danni affettivi che ne possono derivare) in attesa di essere dichiarato definitivamente adottabile.
Il bambino viene quindi accolto da una famiglia in affidamento familiare provvisorio durante il tempo necessario al completamento del procedimento, famiglia che con la eventuale dichiarazione di adottabilità diventerà la sua, per sempre.
La scelta della famiglia affidataria del minore viene effettuata dal Tribunale per i Minorenni tra le coppie aventi i requisiti per la sua eventuale adozione, che hanno accettato il rischio giuridico al momento della dichiarazione di disponibilità e con residenza preferibilmente diversa dalla zona di provenienza del bambino. I servizi che seguono l'affidamento sono quelli di residenza della famiglia affidataria.
La fase di rischio giuridico si pone tra la notifica del provvedimento dello stato di adottabilità del minore e la fine dell’iter processuale in caso di ricorso da parte dei genitori del minore, del pubblico ministero o dei parenti entro il IV grado.
Il rischio giuridico è legato ai seguenti casi:
1) Figli di madre che non vuole essere riconosciuta.
Il codice civile sancisce il diritto di ogni donna (anche se non è cittadina italiana) di usufruire dell'assistenza medico-sanitaria per il parto, anche se dovesse decidere di non riconoscere il figlio.
I genitori hanno tempo 10 giorni dalla data della nascita per riconoscere il neonato. Se, trascorso tale termine, il bambino non viene riconosciuto, viene dichiarato lo stato di abbandono. In questo caso il rischio giuridico, che generalmente è molto lieve, permane per un breve periodo pari a circa due-tre mesi, poi parte il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali l’adozione diventa definitiva.
2) Bambini tolti dalla custodia della famiglia d'origine dal Tribunale dei Minori.
A differenza del primo caso, i bambini possono essere tolti alle famiglie di origine a qualsiasi età.
La segnalazione che un minore si trova in situazione di abbandono può essere effettuata dai Servizi Sociali, dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio, o da chiunque ne venga a conoscenza. I minori vengono quindi affidati temporaneamente a strutture di accoglienza (istituti o case famiglia) mentre il Tribunale per i Minori valuta se le difficoltà della famiglia di origine sono temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che di supporto psicologico. Se il Tribunale lo ritiene opportuno, e se la situazione appare recuperabile e transitoria, può proporre l'affido familiare (anche congiunto con la famiglia di origine).
Qualora invece si ritengano gravi i motivi (certificati da relazioni da parte degli operatori dei Servizi Pubblici) che hanno condotto all'allontanamento, il Tribunale per i Minori può decidere di emettere un "Decreto di adottabilità"e di iniziare i colloqui con le famiglie che hanno dato la disponibilità all'adozione e che possono esser ritenute abbinabili e compatibili con quel bambino.
Il bambino viene perciò collocato provvisoriamente in una di queste famiglie con un decreto di affidamento temporaneo.
La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello. La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti. Questi ultimi possono ancora, entro 30 giorni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione. In ogni caso l’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
Tutto questo iter ha tempi che non possono essere quantificati perché può anche accadere che la madre naturale non abbia fissa dimora o non possa essere rintracciata e quindi la notifica non venga consegnata; in questo caso la sentenza viene pubblicata sull’Albo Pretorio e dopo 20 giorni vengono considerati scaduti i termini per un eventuale ricorso.
Durante il procedimento gli aspiranti genitori adottivi possono chiedere informazioni sullo stato del procedimento relativo al bambino da loro accolto (ricorsi possibili, tempi e parti in causa, azioni di competenza del tutore e del curatore speciale del bambino, consulenza tecnica d’ufficio sulle scadenze) al Tribunale per i minorenni, alla Procura della Repubblica e alla Sezione per i minorenni della Corte di appello e della Corte di Cassazione.
Durante il periodo di rischio giuridico il Tribunale nomina un Tutore. Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero e le vaccinazioni di legge, anche se eseguite presso la A.S.L. di residenza della famiglia adottiva, devono essere comunicate al Tutore.
Gli interessi del bambino durante i vari gradi di giudizio vengono garantiti da due avvocati, uno nominato dal Tribunale dei Minori e l’altro dal Tutore.
Al termine dei tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione), se il ricorso viene accolto il minore può rientrare nella famiglia originaria. Se invece il ricorso viene respinto, o se i termini per i ricorsi sono scaduti, viene emesso un decreto di affidamento preadottivo e quindi, dopo 12 mesi, il decreto di adozione definitiva.

Una volta spiegato cosa sia il RG, viene spontaneo chiedersi: come va affrontato? Quali sono le strategie da mettere in atto?
Molte sono state le risposte nel forum adozioni nazionali e internazionali, di chi lo ha vissuto sulla propria pelle, e interessanti le soluzioni e le obiezioni sollevate.
Spesso la consapevolezza di cosa sia dal punto di vista giuridico, coincide con una serenità di fondo, data dalla consapevolezza che accompagnare un figlio, per un periodo della sua vita o per sempre, sia la cosa la cosa più importante, anche più importante del grande dolore che si potrebbe provare nel caso di un rientro in famiglia, e che, se non ci fosse chi è disposto a farlo, questi bambini sarebbero condannati a non assaporare mai la serenità di una famiglia.
Siamo infatti certi che tutto l'amore e le cure che doniamo a un bimbo con RG non andranno sicuramente persi, mai, qualsiasi cosa accada. Per questo il nostro essere presenti, con loro, deve essere sempre totale, senza riserve.
Non è una forma di autodifesa, ma di difesa del bambino.
Benché chi e' intorno alla famiglia e conosce la storia del bambino sia spesso spaventato dalla possibilità di un allontanamento, questo pensiero non incombe in modo permanente. Ci sono dei momenti in cui esso torna, eccome. Ma non ci si può permettere che questi momenti siano percepiti dai nostri figli.
Spesso quando ti ci trovi dentro, in una certa situazione, anche fra le meno sopportabili... ti adatti, e tiri oltre: si continua a vivere, anche perché si è spesso presi dall'affrontare le dinamiche emotive del bambino.
A volte poi si innesca un inconscio meccanismo di “difesa”, per cui non ci si interroga volutamente fino in fondo, non ammettendo cosi' con se stessi che l'allontanamento potrebbe anche accadere.
Sicuramente e' una strategia provvidenziale, dopo aver accettato consapevolmente il RG, non angosciarsi più sulle possibili conseguenze.
In fin dei conti non si sa quanto ci si possa davvero preparare ad una separazione del genere, tanto sarebbe perfettamente inutile, non cambierebbe le carte in tavola, ma comunicherebbe ansia estrema al quotidiano di tutta la famiglia.
E poi la testimonianza di chi ha superato il rischio giuridico e finalmente ha avuto il pezzo di carte definitivo e' chiara nel rimarcare che nonostante il momento fosse atteso, in realtà nel cuore ci si dona tutto e da subito, che non sarà un pezzo di carta a cambiare l'amore che li unisce, che non sarà il nuovo cognome a farlo sentire più figlio. Certo, è bene che tutto finisca presto, che le carte parlino chiaro, ma per il resto la vita insieme è iniziata nel momento in cui questo figlio ci viene affidato.
Infine un accenno va fatto a chi pur avendo dato la propria disponibilità per un RG in una prima adozione, vede talvolta rifiutata l'estensione allo stesso RG in una seconda domanda di adozione, rifiuto giustificato dal fatto che la stabilità ottenuta con la prima adozione non venga ad essere intaccata dal secondo RG, per riguardo al minore già presente in famiglia, specie se ancora piccino.
Tutte queste riflessioni aspettano di essere riempite dalle vostre esperienze e dalle vostre domande per capire meglio la propria disponibilità e, perché no, anche i propri limiti.

Rispondi

Torna a “ADOTTARE UN BAMBINO”