ho trovato questo:
http://www.sicurauto.it/codice-della-st" onclick="window.open(this.href);return false; ... tenuta.htm
alcuni punti salienti:
Articolo 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,
[1] hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. (...omissis....)
4. (...omissis...).
5. (...omissis...)
6. (...omissis...)
7. (...omissis...)
8. (...omissis...)
9. (...omissis...)
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 299,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 37,00 a euro 150,00 euro.
12.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00 euro.
13.
I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
NOTE
[1] Lettera inserita dalla Legge 29/07/2010, n. 120
[2] Parole così sostituite dalla Legge 29/07/2010, n. 120
* Al riguardo, vedasi anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio 2010: "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219, e 219-bis del Codice della Strada, in vigore dal 30 luglio 2010. Prime disposizioni operative".
...quindi, se non ho capito male, i BOOSTER non solo non sono più commerciabili, ma sono soggetti a CONFISCA se si viene fermati dai vigili/polizia per controlli
...bisogna informarsi meglio !!!!!