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INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
- Ale74
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INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
Ciao a tutte.
A fine gennaio ho dato le dimissioni (causa mancanza di accordo sul part-time richiesto) approfittando della possibilità di ricevere l'indennità di disoccupazione (Ambra ha compiuto 1 anno il 20 marzo).
Fatte tutte le pratiche necessarie, l'INPS ha iniziato a pagarmi regolarmente...e fin qui tutto quadra.
Il mese scorso ho ricevuto FINALMENTE il TFR dal mio ex datore di lavoro e il relativo cedolino nel quale però non ho trovato la voce "INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO".
All'ispettorato del lavoro, al momento della convalida delle dimissioni, mi avevano detto che mi dovevano essere pagati anche i giorni di preavviso perchè come madre lavoratrice ne avevo diritto anche se ovviamente non avevo potuto lavorarli.
Chi ha avuto simili esperienze sa dirmi se nel cedolino dev'esserci proprio questa voce o se tale importo è indicato in altro modo? e se sì quale?
Vi ringrazio fin d'ora.
A fine gennaio ho dato le dimissioni (causa mancanza di accordo sul part-time richiesto) approfittando della possibilità di ricevere l'indennità di disoccupazione (Ambra ha compiuto 1 anno il 20 marzo).
Fatte tutte le pratiche necessarie, l'INPS ha iniziato a pagarmi regolarmente...e fin qui tutto quadra.
Il mese scorso ho ricevuto FINALMENTE il TFR dal mio ex datore di lavoro e il relativo cedolino nel quale però non ho trovato la voce "INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO".
All'ispettorato del lavoro, al momento della convalida delle dimissioni, mi avevano detto che mi dovevano essere pagati anche i giorni di preavviso perchè come madre lavoratrice ne avevo diritto anche se ovviamente non avevo potuto lavorarli.
Chi ha avuto simili esperienze sa dirmi se nel cedolino dev'esserci proprio questa voce o se tale importo è indicato in altro modo? e se sì quale?
Vi ringrazio fin d'ora.
AMBRA,la mia PINCIUPANCIA, è nata il 20/03/07: kg 3,860 x 51 cm
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
se ti sei licenziata tu, mollandoli su due piedi, dovrebbero averti trattenuto
5 oppure 8 oppure 10 gg. x il Tuo mancato preavviso.
no scusa, tu vai via su due piedi e ti devono pagare quello che non fai?
magari, anzi sicuramente, arriva qualcuna molto più informata (cmq proprio oggi parlavo di questo con l'uff. paghe) e mi contraddirà. ma nel caso a me sembra ingiusto verso il datore di lavoro.
5 oppure 8 oppure 10 gg. x il Tuo mancato preavviso.
no scusa, tu vai via su due piedi e ti devono pagare quello che non fai?
magari, anzi sicuramente, arriva qualcuna molto più informata (cmq proprio oggi parlavo di questo con l'uff. paghe) e mi contraddirà. ma nel caso a me sembra ingiusto verso il datore di lavoro.
Gaia,il soffio della mia vita è arrivata il 12 agosto 2003 I bambini devono essere felici, non farci felici
Non avere paura di essere solo. Le aquile volano sole, i piccioni volano in gruppo (prov. Lakota)
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- fiona 74
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
non sono propio sicura di quello che sto per scrivere, ma forse se ci si licenzia entro il primo anno di vita del figlio l'azienda non dovrebbe trattenere il mancato preavviso.
Credo sia una legge che tuteli le mamme lavoratrici pure se ci si licenzia in tronco.
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♥·.·♥ F E D E R I C O 18/07/2006 G IO V A N N I 17/04/2008♥·.·♥
"Mamma, quando ti bacio il mio cuore si riempie d' amore..." Giovanni 14 aprile 2011
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- fiona 74
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
ecco dovrebbe essere così:
Ai sensi degli artt. 54 e 55, D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) che dia le dimissioni durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento ha diritto, in ogni caso, all’indennità sostitutiva del preavviso ecc. ecc.
***
inoltre:
Divieto di licenziamento, sospensione dal lavoro, dimissioni in caso di maternità
Durante il periodo di maternità vige il divieto di licenziamento. La lavoratrice madre non può essere licenziata o sospesa dall'inizio della gestazione fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, nonché fino al compimento del 1° anno di età del bambino. Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell'intera Azienda o reparto.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Le disposizioni previste dall'art. 54, D. Lgs. n. 151 del 2001, cit. si applicano altresì in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Nel caso in cui la lavoratrice madre rassegni le dimissioni dal suo posto di lavoro durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento è necessario comunicare le dimissioni all'ispettorato del lavoro il quale dovrà controllarne la regolarità e provvedere alla loro convalida. In ogni caso permane il diritto al TFR oltre, ovviamente, l'indennità sostitutiva di preavviso.
Ai sensi degli artt. 54 e 55, D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) che dia le dimissioni durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento ha diritto, in ogni caso, all’indennità sostitutiva del preavviso ecc. ecc.
***
inoltre:
Divieto di licenziamento, sospensione dal lavoro, dimissioni in caso di maternità
Durante il periodo di maternità vige il divieto di licenziamento. La lavoratrice madre non può essere licenziata o sospesa dall'inizio della gestazione fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, nonché fino al compimento del 1° anno di età del bambino. Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell'intera Azienda o reparto.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Le disposizioni previste dall'art. 54, D. Lgs. n. 151 del 2001, cit. si applicano altresì in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Nel caso in cui la lavoratrice madre rassegni le dimissioni dal suo posto di lavoro durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento è necessario comunicare le dimissioni all'ispettorato del lavoro il quale dovrà controllarne la regolarità e provvedere alla loro convalida. In ogni caso permane il diritto al TFR oltre, ovviamente, l'indennità sostitutiva di preavviso.
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- Ale74
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
Ero certa della legge vigente e di averne diritto (me lo hanno sottolineato all'ispettorato del lavoro dicendomi peraltro che se non fosse figurato in busta paga avrei dovuto avvisarli)...ma vorrei capire SOTTO A CHE VOCE deve comparire nella busta paga...perchè se ci deve essere scritto così per esteso nella mia non c'è 

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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
bah, l'ultima parte non mi convince. cmq, sarà anche così, ma per me rimane un'ingiustizia.
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
su questo proprio non so aiutarti
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
Sei stata cmq molto gentile...speriamo qualcuno abbia avuto l'esperienza diretta!fiona 74 ha scritto:su questo proprio non so aiutarti
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
ely, penso sia una legge nata per tutelare le mamme, poi come capita ci sono persone che ci marciano alla grande ( non mi riferisco a ale 74 di cui non so nulla, tanto meno le sue motivazioni), un pò come per la maternità anticipata. Comunque aspettiamo le più esperte.
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
ok, tutela le lavoratrici madri.
ma io la parte in neretto non l'ho trovata. e a voler esser pignoli, si può interpretare
cmq ho trovato questi, che sono pressochè identici ai quelli di fiona, ma non trovo alcune parti. ho bisogno dell'ottico mi sa.
Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
*************ho trovato, credo, quello che dicevi fiona, ma..
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
"Tutela delle lavoratrici madri"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14)
Nota bene: testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53
Nota bene: la presente legge è stata abrogata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
la legge integrale n.53 del 8/03/2000 è anche qui
http://www.gravidanzaonline.it/servizi/ ... ntali.html
ma io la parte in neretto non l'ho trovata. e a voler esser pignoli, si può interpretare
come un prosieguo della voce "licenziamento da parte del datore di lavoro" e non di "dimissioni volontarie". cavillo...In ogni caso permane il diritto al TFR oltre, ovviamente, l'indennità sostitutiva di preavviso.
cmq ho trovato questi, che sono pressochè identici ai quelli di fiona, ma non trovo alcune parti. ho bisogno dell'ottico mi sa.
Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
*************ho trovato, credo, quello che dicevi fiona, ma..
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
"Tutela delle lavoratrici madri"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14)
Nota bene: testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53
Nota bene: la presente legge è stata abrogata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
la legge integrale n.53 del 8/03/2000 è anche qui
http://www.gravidanzaonline.it/servizi/ ... ntali.html
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
scusate ma da quel che leggo io capisco soltanto che il datore di lavoro entro il primo anno di età non può togliere il mancato preavviso alla lavoratrice.
Non è che alla lavoratrice venga retribuito il mancato preavviso.
Non è mica un premio.
Entro l'anno di età il datore di lavoro non può togliere soldi alla voce MANCATO PREAVVISO, ma mica te li regala
Non è che alla lavoratrice venga retribuito il mancato preavviso.
Non è mica un premio.
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C&G
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- Iscritto il: 24 ago 2006, 20:01
Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
Io porto la mia esperienza personale.
A fronte della legge riportata anche da Ely66 ho deciso di dare le dimissioni entro l'anno di mio figlio (come per Ale74 anche per me si trattava di un caso di rifiuto alla richiesta di part-time) e di usufruire del fatto che non fossi tenuta a fare il preavviso - e che quindi, allo scadere del periodo di allattamento, potessi stare direttamente a casa.
Una volta convalidate le mie dimissioni dall'Ispettorato del Lavoro ho scoperto, tramite i sindacati che effettivamente non solo non ero tenuta a fare il preavviso ma che l'indennità mi sarebbe stata comunque corrisposta.
Per quanto riguarda la busta paga, Ale74 sulla mia c'era scritto semplicemente "Indennità preavviso" e il numero di giorni.
A fronte della legge riportata anche da Ely66 ho deciso di dare le dimissioni entro l'anno di mio figlio (come per Ale74 anche per me si trattava di un caso di rifiuto alla richiesta di part-time) e di usufruire del fatto che non fossi tenuta a fare il preavviso - e che quindi, allo scadere del periodo di allattamento, potessi stare direttamente a casa.
Una volta convalidate le mie dimissioni dall'Ispettorato del Lavoro ho scoperto, tramite i sindacati che effettivamente non solo non ero tenuta a fare il preavviso ma che l'indennità mi sarebbe stata comunque corrisposta.
Per quanto riguarda la busta paga, Ale74 sulla mia c'era scritto semplicemente "Indennità preavviso" e il numero di giorni.
Carlo è nato il 01/12/2006 (41+0) ** peso 4,330 Kg ** lunghezza 52.5 cm **
L'ESSENZIALE E' INVISIBILE AGLI OCCHI (Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupery)
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
oddio adesso non ci capisco più niente, comunque visto che malu ha avuto un 'esperienza personale in cui l'indennità le è stata corrisposta, penso che ne abbia diritto pure ale.
ely, quello che avevo riportato l'ho trovato qui
http://extranet.regione.piemonte.it/cgi ... a.pl?id=17
ely, quello che avevo riportato l'ho trovato qui
http://extranet.regione.piemonte.it/cgi ... a.pl?id=17
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
Ragazze grazie...MALU era proprio quello che cercavo di capire...
Spero di non aver sollevato un polverone, volevo solo delle info più dettagliate per capire se mancava qualcosa o no.
Baci
Spero di non aver sollevato un polverone, volevo solo delle info più dettagliate per capire se mancava qualcosa o no.
Baci
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Re: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
confermo
una mia amica ha fatto come te e cioè ha dato le dimissioni prima dello scadere dell'anno del bimbo - in pratica non è mai rientrata a lavoro perchè ha fatto tutto il congedo parentale facoltativo
e non le è stato trattenuto il mancato preavviso
una mia amica ha fatto come te e cioè ha dato le dimissioni prima dello scadere dell'anno del bimbo - in pratica non è mai rientrata a lavoro perchè ha fatto tutto il congedo parentale facoltativo
e non le è stato trattenuto il mancato preavviso
Manu e Ilaria Francesca, ciccia di mamma nata il 29/09/06 per fare una sorpresa il giorno del compleanno del suo Papà