GravidanzaOnLine: il Forum

Prima, durante e dopo la gravidanza

 

gravidanza a rischio e co.co.pro

Come districarsi con moduli e modulini, quale ente ci tutela, cosa bisogna compilare, modalità, tempistiche, cosa ci spetta?
Rispondi
Avatar utente
esse
Expert~GolGirl®
Expert~GolGirl®
Messaggi: 3371
Iscritto il: 13 set 2005, 17:43

gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da esse » 17 set 2008, 23:59

ciao a tutte.
ho provato a cercare quest'argomento ma non ho trovato nulla di già esistente nel forum.

io sono alla 16esima settimana di gravidanza. dall'11esima settimana sono a letto perchè ho avuto due minacce d'aborto e ho un distacco che non si riassorbe (anzi raddoppia nonostante il riposo).
lavoro come grafico in una società che si occupa di marketing, ho un contratto a progetto con scadenza fine gennaio 2009 (contratto richiesto così da me).
non essendo obbligata alla presenza in ufficio e avendo tranquillamente i mezzi per poter svolgere il mio lavoro anche stando a letto, sto portando avanti i progetti della società da casa (sono l'unico grafico della società e so che se io mi fermo li metto in gravi difficoltà). dalle 9 alle 18 sono connessa, operativa e disponibile, nulla sta rimanendo indietro e nonostante tutto mi sembra di riuscire a portare avanti le cose tranquillamente.

se .... se non fosse per il mio capo. una pazza.
lei si dimentica tutto. mi dice di fare delle cose e poi dice che non è vero (per fortuna mia, non sua, mi scrive tutto via mail ...), non controlla i file che le mando in visione, mi dice di mandarli in stampa e poi DOPO si rende conto che voleva fare delle modifiche. è sempre così, solo che in ufficio, di persona, è +facile gestire la situazione, da casa il tutto si complica.

è successo già due volte da quando sono a casa che io eseguo alla lettera una sua indicazione, poi lei cambia idea e versione e dice che io prendo delle iniziative che le creano GRAVISSIMI problemi. quando io le dimostro che ho eseguito ciò che lei mi ha detto (ovvero: le rigiro la mail in cui mi ha detto di fare la tal cosa) lei da' in escandescenza, mi insulta, mi da' della bugiarda, tenta di mettermi contro le colleghe ... io a quel punto alzo un po' il tono (tutto sempre rigorosamente x email), le dimostro ulteriormente e agli occhi di tutti di avere ragione e lei diventa tutta docile e carina ... :bomba
oggi l'ha fatto di nuovo. io sono stufa di sopportare le sue angherie. tra l'altro visto il suo modo di fare e conoscendola (se qualcuno manca dall'ufficio diventa il capro espiatorio di tutte le colpe ... anche della pulizia del bagno non soddisfacente) ho paura che lei possa giocarmi qualche brutto scherzo e non rinnovarmi il contratto a febbraio. poco male perchè tanto la mia intenzione è di andarmene quanto prima- però visto il trattamento che mi sta riservando, a questo punto vorrei tutelarmi.

sapete se per i co.co.pro è prevista la maternità anticipata per grav a rischio?
io so dei 5 mesi all'80% pagati dall'inps, e so che si può usufruire della sospensione del contratto x 180 giorni, però vorrei sapere se, nel caso, lei si comporti di nuovo così, posso mandarla a quel paese e farle rendere conto che o impara a rispettare le persone e il proprio lavoro (non prtendo un po' di comprensione per la situazione ... giammai) oppure si ritrova fregata perchè è quello che merita.

scusate la lunghezza ... sapete darmi un consiglio??
grazie. :sorrisoo
1 marzo 2009, ore 1.25 ... semplicemente EMMA!
"Nessun sogno e' solamente un sogno". (Eyes Wide Shut) |

Avatar utente
cleo
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 9782
Iscritto il: 20 mag 2005, 8:11

Re: gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da cleo » 18 set 2008, 12:37

Si: col DM 12/12/2007 viene esteso il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici parasubordinate x le ipotesi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e interdizione anticipata autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

:sorrisoo
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011

Avatar utente
cleo
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 9782
Iscritto il: 20 mag 2005, 8:11

Re: gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da cleo » 18 set 2008, 14:48

Ho sbagliato a scrivere il riferimento di Legge :martello
Ti metto qualche info + precisa:

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha disposto l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori subordinati in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, ed in particolare dei c.d. parasubordinati.
Questo è un orientamento normativo consolidatosi nel corso degli anni: infatti, la parasubordinazione rappresenta l’espressione delle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro e non si configura come una categoria distinta rispetto al lavoro autonomo e subordinato ma definisce solamente una serie di rapporti contrattuali tipici e atipici che, pur rientrando nell’alveo del lavoro autonomo, presentano elementi peculiari che giustificano l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori dipendenti.
Al riguardo, si ricorda che il comma 788 dell’art.1 della Finanziaria 2007 ha già introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un istituto tipico del lavoro subordinato, l’indennità giornaliera di malattia.
Nel caso di specie, il comma 791 dell’art.1 della stessa legge Finanziaria 2007 ha previsto l'emanazione di un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.17 e 22 del decreto legislativo n.151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53), a tutela e sostegno della maternità delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (di seguito definita "gestione separata"), nonché delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.
Con la pubblicazione del relativo decreto, datato 12 luglio 2007, sulla G.U. n.247 del 23 ottobre 2007 si applica di fatto la tutela già prevista per le lavoratrici subordinate di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 in favore delle lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata.
Estendendo i divieti di adibizione al lavoro, già previsti per la generalità dei datori di lavoro, di cui agli artt.16 e 17 del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 (di seguito "decreto legislativo 151/2001"), ai committenti e agli associanti in partecipazione, il legislatore ha voluto garantire anche a queste lavoratrici, qualora si trovassero in stato di gravidanza, il diritto-dovere di astenersi dal lavoro durante determinati periodi.

Astensione obbligatoria - Pertanto, così come disposto dall’art.16 del decreto legislativo 151/2001, è fatto divieto ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) e le associate in partecipazione :
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto;
b) ovvero durante il mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.


[/size]Astensione anticipata e interdizione dal lavoro - Inoltre, se le predette lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli per la salute della gestante o del nascituro, il divieto di adibire le donne al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto (art.17 del decreto legislativo 151/2001).
Resta ferma, anche in questi casi, la facoltà per il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di disporre l'interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art.7, comma 6, e all'art.12, comma 2, del citato Decreto Legislativo 151/2001, per uno o più periodi per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la stessa non possa essere adibita ad altre mansioni.
Il predetto divieto opera anche nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale ma limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art.17 comma 2 lettera a) Decreto Legislativo 151/2001).


Indennità di maternità ~- A queste lavoratrici sarà corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria di cui all’art.16 del Decreto Legislativo 151/2001 nonché per i periodi di divieto anticipato e di interdizione al lavoro autorizzati ai sensi dell'art.17 del predetto decreto legislativo 151/2001, purché nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata di un’ aliquota aggiuntiva stabilita nella misura di 0,22 punti percentuali. Tale aliquota aggiuntiva e' dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari dell’aliquota dello 0,5 per cento.
Per fruire della predetta indennità le professioniste iscritte alla gestione separata e le collaboratrici unitamente ai loro committenti dovranno rendere l’attestazione sull’astensione effettiva nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Contributi figurativi - Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e' corrisposta l'indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Proroga del contratto a progetto - Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa, hanno diritto, ai sensi dell'art.66 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011

Avatar utente
ci610
Silver~GolGirl®
Silver~GolGirl®
Messaggi: 17744
Iscritto il: 20 mag 2005, 10:15

Re: gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da ci610 » 18 set 2008, 16:57

si esse, hai diritto alla maternità anticipata (all'80% dello stipendio), ai 5 mesi di obbligatoria (sempre 80%) e 3 mesi di facoltativa (al 30%)
Dodò 13 Aprile 2008 _ Papelina 1 Marzo 2010

Avatar utente
esse
Expert~GolGirl®
Expert~GolGirl®
Messaggi: 3371
Iscritto il: 13 set 2005, 17:43

Re: gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da esse » 18 set 2008, 18:01

cleo, ci ... non so come ringraziarvi!!!

mi sa che il mio capo adesso finalmente si becca quello che si merita!! :sorrisoo
1 marzo 2009, ore 1.25 ... semplicemente EMMA!
"Nessun sogno e' solamente un sogno". (Eyes Wide Shut) |

Avatar utente
cleo
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 9782
Iscritto il: 20 mag 2005, 8:11

Re: gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da cleo » 18 set 2008, 20:46

Esse, ricordati che devi comunque prima farti rilasciare un certificato medico (da un ginecologo non privato, quindi o consultorio o ospedale) che attesti il rischio specifico (nel tuo caso il distacco e tutto quanto).
In secondo luogo devi recarti presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente residente (cioé in base al tuo comune di residenza; per Roma presumo che non ce ne sia una sola ma piuttosto ce ne siano diverse per ..... quartieri? circoscrizioni?) dove presenterai il certificato di cui sopra e immediatamente verrà rilasciato il provvedimento di interdizione al lavoro.
Una copia la porti alla tua capa e l'altra te la tieni tu.
Ora: per le lavoratrici dipendenti, NON bisogna fare altro. Cioé all'INPS non serve il certificato di maternità anticipata perché va allegato alla domanda di richiesta di maternità obbligatoria.
Per le lavoratrici parasubordinate non so (presumo sia identica la procedura ma non sono sicura): ti conviene quindi fare una telefonata all'INPS e parlare con l'area prestazioni a sostegno del reddito e chiedere se è necessario inoltrare una copia del certificato di interdizione al lavoro.

Se hai bisogno di altro sono qui.

P.S.....leggo che "sembra" femmina :yeee tutto bene ora?
:bacio
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011

Avatar utente
cleo
Master~GolGirl®
Master~GolGirl®
Messaggi: 9782
Iscritto il: 20 mag 2005, 8:11

Re: gravidanza a rischio e co.co.pro

Messaggio da cleo » 18 set 2008, 20:48

cleo ha scritto: In secondo luogo devi recarti presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente residente
Territorialmente COMPETENTE, non residente :martello
Čℓ℮Ø mamma di Tzunami Anna 19/03/2006 e di mad-Maddalena 21/04/2011

Rispondi

Torna a “BUROCRAZIA & MODULISTICA”