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CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Come districarsi con moduli e modulini, quale ente ci tutela, cosa bisogna compilare, modalità, tempistiche, cosa ci spetta?
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skander
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CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 22 ago 2009, 14:10

Ciao belle golline,
volete ridere un po'?
Vi racconto della mia fortuna allora.

Anno 2008
Contratto tempo determinato, scadenza contratto, niente rinnovo perchè sono incinta.
Carini.
Non posso richiedere la disoccupazione perchè non ho maturato sufficienti contributi, niente disoccupazione quindi, niente maternità, niente di niente.
Poi mi tocca pure abortire a 22 settimane per acc...

Anno 2009
Sto lavorando in uno stramaledetto studio legale da uno stramaledetto avvocato.
Contratto apprendistato. PArt time.
Mi becco la varicella. Che cu*o 1.
Dopo 8 giorno scopro di essere incinta, con la varicella. :che_dici
Lo comunico al capo, anche tramite certificato di gravidanza spedito in raccomandata.
Nel frattempo non mi paga lo stipendio. Che cu*o 2.
Oggi 22/08 ricevo sua raccomandata stramaledetta, dove a suo dire avrei trovato l'assegno di maggio.
Si si.
Beh, c'ho trovato sua lettera con il titolo "risoluzione contratto".
:urka
Che cu*o 3

Beh, mi ritrovo che a decorrere dal 20/08, due giorni fa, il contratto è risolto per cessazione della sua stramaledetta attività. Cessazione temporanea stabilita in precedenza dal Consiglio Nazionale Forense come "punizione" per qualcosa che ha fatto.
Intanto mi ritrovo per la seconda volta incinta e senza lavoro.
Che cu*o 4.

E adesso?

La lettera è battuta a computer, sottoscritta ma non autografata.
E' valida comunque?

Posso andare a casa sua a pestarlo a sangue?

Suggerimenti?

Però sono sfigata eh... :aargh
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da mamyanna » 22 ago 2009, 14:30

SKA ciao!
Bè innanzitutto la sf..a non la menziono nemmeno perchè qui siamo al top.
Poi io ad ogni modo in una situazione del genere, farei uscire i sindacati perchè deve essere innanzitutto accertato che l'attività è stata cessata davvero...poi....ci sono altri dipendenti in quell'azienda o sei la sola? Sai a volte i datori di lavoro partono in quarta senza l'ok di un'ufficio paghe, pensando di poter cacciare fuori un dipendente nei modi e nei tempi desiderati...........tra l'altro gli apprendisti sono tutelatissimi.....
Aggiungo inoltre....pagare la maternità cosa, che la paga l'INPS all'80%?A carico el datore di lavoro rimangono solo: il 20% di integrazione, qualora sia previsto,+ maturaz.ratei ferie e tfr........e non è un costo da non potersi permettere....
M 01/07/2005

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 22 ago 2009, 14:38

probabilmente Mamyanna lo disturbava l'idea di anticipare la paga da parte dell'INPS.... :che_dici
Mi sento più a terra di uno zerbino, sporco oltretutto.

Lui è un avvocato, le leggi le sa bene, e la cessazione dell'attività mi sa che è l'unica clausola che lascia la porta del licenziamento aperta.

Non ho parole, davvero.
Non ho voglia di frignare, non ho voglia di urlare, nemmeno di piacchiare, sono proprio con il morale a terra.

Bu

:boh
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 22 ago 2009, 15:09

Eh Mamy, dimenticavo di risponderti...
Sono l'unica dipendente, o meglio, ero.

:che_dici
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da mamyanna » 22 ago 2009, 15:17

skander ha scritto:probabilmente Mamyanna lo disturbava l'idea di anticipare la paga da parte dell'INPS.... :che_dici
Mi sento più a terra di uno zerbino, sporco oltretutto.

Lui è un avvocato, le leggi le sa bene, e la cessazione dell'attività mi sa che è l'unica clausola che lascia la porta del licenziamento aperta.

Non ho parole, davvero.
Non ho voglia di frignare, non ho voglia di urlare, nemmeno di piacchiare, sono proprio con il morale a terra.

Bu

:boh
Ma quello che mi domando io è: ma vale la pena di cessare un'attività che dovrebbe funzionare, solo x non anticipare una maternità che dopo qualche gg viene scontata nell'F24? Cioè sono incredula.....
M 01/07/2005

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 22 ago 2009, 15:19

figurati noi
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da pandistelle » 22 ago 2009, 20:54

Ciao Skander!
Innanzitutto io controllerei al Consiglio dell'Ordine dove lui è iscritto: se ha avuto un provvedimento deve essere esposto al pubblico, in bacheca. Se così è ..... sei stata davvero sfigatella, ma dovrei comunque riflettere sul discorso maternità.
Se invece ti ha mentito ... :grrr ... ci attrezziamo per sotterrarlo!
:sorrisoo
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da pandistelle » 22 ago 2009, 20:59

In ogni caso, mi riservo di darti spiegazioni adeguate quando sarò più serena, mentalmente parlando!
Scusami!
:bacio
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da helzbeth » 23 ago 2009, 8:28

dubito che un avvocato cessi la propria attività per non pagare una maternità, gli costa molto di più chiudere che non pagare te, e con quella spiegazione poi... si gioca il nome e la faccia.

Per cosa, poi? riaprire tra tot mesi e continuare come prima?
Non è così facile
figli piccoli problemi piccoli, figli grandi problemi grandi

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da dottbaby » 23 ago 2009, 10:15

Ciao bella!
Non posso che quotare Pandistelle. Se e' stato realmente destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione o, peggio, di cancellazione dall'albo, purtroppo per te (ma direi anche per lui) il licenziamento regge, perche' non e' che avesse scelta, ma semplicemente non puo' più' esercitare (se lo facesse, commetterebbe un reato).
Piuttosto, mi consta (ma dovrebbe confermartelo un consulente del lavoro) che la maternita' ti spetti comunque, pagata interamente dall'INPS...
24.10.07
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 24 ago 2009, 14:29

Stamane sono andata alla direzione provinciale del lavoro e poi dai sindacati.
Per quanto riguarda il licenziamento, non può licenziarmi perchè incinta.
Il provvedimento disciplinare che ha ricevuto lo impone di SOSPENDERE la sua attività per 5 mesi, non di chiudere, pertanto doveva sospendermi e non licenziarmi (1 a 0 per me)
Conseguenza= denuncia dai sindacati
Il fatto che non mi pagava, beh quello è un bel problema, abbiamo consentito alla conciliazione per vedere se ci arriva di testa a concludere qualcosa di sano, altrimenti gli arriverà ispezione e sanzione relativa. (2 a 0 per me)
Conseguenza= altra denuncia
La maternità dovrebbe spettarmi dall'INPS, ma vediamo se riesco a percepire pure un'indennità dalla regione, simile alla cassa integrazione...
:incrocini speriamo bene, sennò vado a mangiare a casa sua..

Grazie a tutte :cuore
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da dottbaby » 24 ago 2009, 15:37

5 mesi? In effetti, quando ho letto cessazione dell'attività, avevo pensato ad un periodo ben più lungo....se poi magari ci metti che è anziano (non so perché, ma l'ho dato per scontato)...ci poteva stare!
E' meno peggio di quanto mi sembrasse...in bocca al lupo!!!
24.10.07
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da cinzia1974 » 27 ago 2009, 12:00

:incrocini in bocca al lupo per tutto!
/=\ Matteo 05.12.06 Alessia 04.01.10 /=\
... e ho visto grandi orologi su gente di poco polso ...

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 1 set 2009, 13:57

grazie, speriamo bene :incrocini :ok
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da gattina » 13 set 2009, 16:25

skander ha scritto:Stamane sono andata alla direzione provinciale del lavoro e poi dai sindacati.
Per quanto riguarda il licenziamento, non può licenziarmi perchè incinta.
Nel mio caso non possono licenziare neanche prima che il bimbo compia un anno, informati bene. Infatti i furbi che mi vogliono mandar via mi hanno proposto in alternativa alle dimissioni l'aspettativa non retribuita finchè il bimbo non ha un anno :urka
Dicono che non c'è lavoro quindi mi mandano via, dopo che io per tenrmi il posto ho accettato di farmi tutta la maternità facoltativa a 2 soldi per tenermi il lavoro, sono nera!!! :pistole
CLAUDIO 05 Nov '08 *miciofila* ~ aspirante mamma ecologica ~
RIECCOMI DOPO UNA LUNGA ASSENZA!

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 25 set 2009, 15:38

Chiedo cortesemente un aiuto.
Allora come ho già spiegato licenziamento al 20/08, ad oggi, all'inps mi hanno respinto la domanda di disoccupazione perchè negli ultimi 24 mesi solo per 6 ho maturati i relativi contributi, altri mesi sono stata apprendista, quindi niente contributi per la disoccupazione.
Di conseguenza, mi ha spiegato l'impiegato del momento, niente maternità, nemmeno anticipata nè obbligatoria. E io ne resto fregata insomma.
Ok, ho ricorso al licenziamento, ma è possibile che nessuno mi tuteli?
:aargh


grazie
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da caracalla » 25 set 2009, 15:55

scusami ma ti riporto:

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

e tu i 78 gg lavorativi maturati ce li hai... :sorrisoo
⎝⏠⏝⏠⎠Chuck Norris non legge i libri. Li fissa fino a quando non ottiene le informazioni che gli servono⎝⏠⏝⏠⎠

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 25 set 2009, 15:58

mmmmmmmmmm interessante... grazie :bacio
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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da mariangelac » 25 set 2009, 16:16

Riporto quanto scritto nel sito dell'INPS:
A chi spetta
L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell’anno
solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto
alla prestazione) per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico
rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità
di disoccupazione.
Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello
compreso fra le dimissioni e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro. È, invece, indennizzabile
il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi
dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo.
Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia
della durata e della misura della prestazione da liquidare.
Quando spetta
Per ottenere l’indennità occorre:
• essere assicurati da almeno 2 anni e aver versato almeno un contributo prima
del biennio precedente la domanda;
• avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo
di riferimento
. Vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma
anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussiste
l’obbligo di contribuzione (le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità
ecc.) Sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non
retribuiti ecc.).
La domanda
La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.
La domanda deve essere:
• compilata sull’apposito modulo;
• accompagnata dalle dichiarazioni dei datori di lavoro nell’anno solare di riferimento;
• corredata dal modulo per le detrazioni ai fini dell’Irpef, compilato e firmato dall’interessato

Nn so se rientri nel caso puoi chiedere ed ottenere l'assegno di maternità dello stato, ti riporto quanto scritto nel sito inps:
La legge prevede forme di tutela anche per le
madri che, al momento del parto o dell’ingresso
in famiglia del bambino in affidamento
o adottato, non possono essere considerate
lavoratrici, ma che comunque hanno avuto
un rapporto di lavoro non lontano nel tempo.
Per questo motivo è stato istituito l’assegno di
maternità dello Stato.
La madre si deve trovare in una delle seguenti
situazioni:
1.si sia dimessa volontariamente dal lavoro
durante la gravidanza ed ha almeno 3 mesi
di contribuzione nel periodo compreso
fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del
bambino (o il suo inserimento in famiglia,
nel caso di adozione o affidamento). I contributi
possono essere relativi ad attività lavorativa
subordinata (compresi i lavori socialmente
utili) o parasubordinata;
2.abbia avuto precedentemente diritto ad
una prestazione dell’Inps. Ad esempio in
caso di malattia o disoccupazione, per aver
lavorato almeno tre mesi, purché non sia
trascorso un determinato periodo di tempo,
diverso a seconda dei casi (comunque mai
superiore ai nove mesi).

Se non rientri neppure in questa casistica prova a richiedere l'assegno del comune:
E’ una prestazione concessa dal Comune di residenza
(e materialmente pagata dall’Inps) che
viene riconosciuta per legge alle donne non lavoratrici,
non iscritte ad alcun fondo previdenziale.
La speciale prestazione è riconosciuta alle
cittadine italiane o comunitarie residenti in
Italia o extracomunitarie in possesso della
carta di soggiorno (vedi pagina 26), per ogni
figlio biologico e per ogni minore adottato o
in affidamento preadottivo.
L’assegno viene corrisposto per un massimo di
cinque mensilità per ogni bambino (quindi in
caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia).
L’importo per il 2005 è pari a 283,92 euro
mensili, per un totale di 1.419,59 euro.
L’assegno di maternità viene concesso alle seguenti
condizioni:
• la madre non deve avere diritto ad altro
trattamento economico di maternità (nel
caso in cui ne percepisca uno di importo
inferiore, viene corrisposta la differenza);
• il nucleo familiare di appartenenza della
madre non deve superare i limiti di reddito
stabiliti annualmente con il criterio dell’Indicatore
della Situazione Economica (si veda
in merito lo schema riassuntivo a pagina
30).

Spero di esserti stata utile, e scusa se faccio un mero copia incolla nn c'ho tempo neppure per ........ ehmmm ehmmm le mie deiezioni :ahah
Ciascuno quanto piu interna contentezza gli manca, tanto piu desidera nell'opinione altrui passare per felice. (Schopenhauer)

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Re: CESSAZIONE ATTIVITA' PER NON PAGARE LA MATERNITA'

Messaggio da skander » 25 set 2009, 16:26

come al solito queste cose succedono sempre di venerdì e quindi mi toccherà aspettare fino a lunedì per parlare con l'inps.
Intanto grazie :ok
e speriamo bene :incrocini
I quattro colori della mia vita

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