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Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Scegliere di dare tutto il nostro amore a un bimbo che a volte arriva da lontano. Una scelta coraggiosa e spesso un percorso ad ostacoli
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ROBY75
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Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da ROBY75 » 20 ago 2007, 11:31

Queste sono alcune informazioni utili che rispondono alle domande iniziali relative all'adozione e all'affido

Chi può Adottare: requisiti per l'adozione
I requisiti per l?adozione internazionale sono gli stessi che per l?adozione nazionale, e sono previsti dall?art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l?adozione e l?affidamento e che riteniamo utile riportare perch? il suo contenuto interessa pi? di ogni altro le coppie. "L?adozione ? permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare." Riguardo all?et?, secondo la legge:- la differenza minima tra adottante e adottato ? di 18 anni;- la differenza massima tra adottanti ed adottato ? di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite pu? essere derogato se i coniugi adottano due o pi? fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.Ci? vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia pu? adottare un bambino non pi? piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia pu? adottare un bambino non pi? piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia pu? adottare un ragazzino di 13.I limiti di et? introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all?adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all?et? adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialit? naturale.Questo dice la nostra legge; ma poich? l'abbinamento con il bambino adottabile ? deciso dall'Autorit? straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realt?, perch? la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani. Quindi, per adottare bisogna:- essere in due;- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilit?;- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare? chiaro che per questi ultimi requisiti non si pu? procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione pi? complessa ?nel merito?, cio? nei contenuti e nelle modalit? del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ci? perch? l'interdisciplinarit? ? necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilit? ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficolt? di inserimento.
Chi pu? Adottare Requisiti per l?adozioneI requisiti per l?adozione internazionale sono gli stessi che per l?adozione nazionale, e sono previsti dall?art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l?adozione e l?affidamento e che riteniamo utile riportare perch? il suo contenuto interessa pi? di ogni altro le coppie. "L?adozione ? permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare." Riguardo all?et?, secondo la legge:- la differenza minima tra adottante e adottato ? di 18 anni;- la differenza massima tra adottanti ed adottato ? di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite pu? essere derogato se i coniugi adottano due o pi? fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.Ci? vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia pu? adottare un bambino non pi? piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia pu? adottare un bambino non pi? piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia pu? adottare un ragazzino di 13.I limiti di et? introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all?adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all?et? adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialit? naturale.Questo dice la nostra legge; ma poich? l'abbinamento con il bambino adottabile ? deciso dall'Autorit? straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realt?, perch? la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani. Quindi, per adottare bisogna:- essere in due;- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilit?;- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare? chiaro che per questi ultimi requisiti non si pu? procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione pi? complessa ?nel merito?, cio? nei contenuti e nelle modalit? del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ci? perch? l'interdisciplinarit? ? necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilit? ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficolt? di inserimento.
L?importanza delle motivazioni
Avere un figlio adottivo ? aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l?accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui former? una vera famiglia, come una sua seconda possibilit? di vita.
Solo cos?, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si pu? iniziare correttamente la strada dell?adozione.

Adottare un bambino straniero
Nel caso dell?adozione di un bambino straniero questo percorso ? pi? articolato ma per molti versi anche pi? ricco. L?adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa pi? complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una pi? approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.
L'adozione internazionale ? l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorit? e alle leggi che vi operano.
Perch? una simile adozione possa essere efficace in Italia ? necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sar? ritenuta valida, e il bambino non potr? nemmeno entrare nel nostro paese. Per di pi?, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione pu? costituire un reato.
Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.
L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate pi? di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione pi? di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.
La tendenza all aumento nelle adozioni internazionali ? stata costante, e ha visto nel 1999 l ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneit? all'adozione internazionale sono state pi? di settemila.
Uno sviluppo cos? rapido del fenomeno non ? riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. Queste si sono indirizzate cos? verso l'unica strada possibile, quella internazionale.
IL Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale ? il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.
Lo spirito della Convenzione e della legge italiana ? basato sul principio di sussidiariet? dell'adozione internazionale: l'adozione deve cio? essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilit? di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.
L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed ? uno strumento per arricchire l aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna societ?. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi pi? poveri. Ma non ? l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.

1^ TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2? tappa)
SOGGETTI: coppia
Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, ? il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente ? presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno pi? di uno. (vedi elenco sotto Tribunali per i minorenni )
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, ? quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Una volta individuato il Tribunale, occorrer? rivolgersi all ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilit?" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilit? ad adottarne uno. Infatti l istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilit? di averne una ad un bambino che ne ? privo. E non viceversa.

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la documentazione richiesta pu? variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richieta)
1. Certificato di nascita dei richiedenti;
2. Stato di famiglia;
3. Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
4. Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
5. Certificato rilasciato dal medico curante;
6. Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
7. Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
8. Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilit?:
? le coppie coniugate;
? sposate al momento della dichiarazione di disponibilit? (? computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
? non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
? con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
? in possesso delle capacit? di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneit?.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilit?, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

2^ TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
SOGGETTI: servizi degli enti locali
coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria citt? di residenza;
ITALIA

I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialit? genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi ? volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornir? al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E' chiaro che questo ? un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi per? devono cercare di sondare la loro capacit? di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una pi? approfondita preparazione all adozione.
In questa fase ? anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

3^ TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi
territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e pu?, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneit? o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneit?.
Il decreto di idoneit? pu? contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con pi? bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se ? gi? stato scelto dai coniugi.

4^ TAPPA: Inizia la ricerca
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneit?.
SOGGETTI: Ente Autorizzato
Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi;
ITALIA

La coppia in possesso del decreto di idoneit?, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia pu? orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realt? dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato ? un passo OBBLIGATO perch? si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

5^ TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato
Autorit? Centrale straniera
Commissione per le adozioni internazionali italiana
Coppia
Bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia; ESTERO

Si tratta della fase pi? delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorit? straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorit? del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si ? rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Pu? accadere inoltre che sia l ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorit? centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che pu? non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

6^ TAPPA: Il rientro in Italia
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali
Ente autorizzato
Coppia
Bambino
LUOGO: ITALIA
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

7^ TAPPA: La conclusione
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
Coppia
LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
Dopo che il bambino ? entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione ? il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneit?).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che ? appena nata.

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NOTIZIE GENTILMENTE OFFERTE DA GRAZIA67
L'Ente autorizzato informa e affianca i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale: cura lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assiste i genitori davanti all'autorit? straniera e li sostenine nel percorso post-adozione.
La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorit? straniere.
I compiti degli enti autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (art.31). L'ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizieranno e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorit? straniere la loro dichiarazione di disponibilit? all'adozione, unitamente al decreto di idoneit? e alla relazione dei servizi sociosanitari e attendere di ricevere da quelle autorit? la proposta di incontro con un determinato bambino. L'autorit? straniera fa la proposta all'ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi. Se avviene l'incontro e si instaura un rapporto positivo, l?ente comunica all'autorit? straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi, i quali dal canto loro hanno consentito all'abbinamento, ed assiste questi ultimi in tutte le attivit? da svolgere nel paese straniero: presenzia all'udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.
Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'ente vigila sulle modalit? di trasferimento del bambino in Italia,dove questo arriver? in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino ? giunto in Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni l'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolt?. L'ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed ? tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all'autorit? straniera.

Tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale, per poter svolgere la loro attivit?, devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa. Per questo vengono chiamati enti autorizzati. Se un?associazione opera nel campo delle adozioni senza la predetta autorizzazione, il socio operante commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e tantomeno possono operare come intermediari gli avvocati o altri professionisti, i quali quindi, rispondono del pari penalmente. Anche coloro che si rivolgono ad associazioni non autorizzate o a singolo intermediario, commettono un reato (art. 72 bis legge sull'adozione), anche se di minore gravit?. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire:
* che siano diretti e composti da personale specializzato;
* che dispongano di un'adeguata struttura organizzativa;
* che non abbiano fini di lucro;
* che non operino discriminazioni ideologiche o religiose;
* che si impegnino a partecipare ad attivit? di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine;
* che abbiano sede legale in Italia.


Cos'? l'affidamento
In Italia l'affidamento familiare ? regolamentato dalla Legge 184/1983, che ? stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001.
L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunit? di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficolt? e per vari motivi (difficolt? educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.
L'affidamento ? caratterizzato dalla temporaneit?, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.
L'affidamento ? consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dell'Autorit? Giudiziaria.
L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorit? Giudiziaria.
L'affidamento pu? essere diurno o part-time (quando ? limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).
L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria' ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorit? Giudiziaria.
L'ascolto del minore ? previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di et?, mentre per et? inferiori vengono individuate le forme pi? opportune di coinvolgimento del bambino.
La durata dell'affidamento ? temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorit? Giudiziaria.
L'affidamento pu? cessare quando la situazione di temporanea difficolt? viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.


Come diventare affidatari
L'affidamento pu? essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela).
Possono offrire la disponibilit? all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole.
Non sono fissati particolari vincoli di et? degli affidatari rispetto al minore affidato.
Per offrire la disponibilit? ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza.
Un'apposita ?quipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare.
I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa.
Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico pu? essere di entit? mensile ridotta e comunque ? determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilit? di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternit? e alla paternit? estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari.
Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento.


Per informazioni e chiarimenti sul percorso e sulle procedure per diventare affidatari, le famiglie e le persone interessate possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali del proprio luogo di residenza.
Nel sito sono inoltre segnalati alcuni riferimenti utili di SERVIZI PUBBLICI per l'affidamento (comuni, province, asl) e di ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI PRIVATE del settore.


spero possa essere utile

ronrob
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da ronrob » 6 giu 2008, 12:59

Per caso sapete dirmi, con onesta franchezza, se potrebbe essere fattibile una comune famiglia? Noi potremmo essere interessati

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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da lights » 26 nov 2008, 9:46

ROBY 75, ti ringrazio tantissimo per tutte q
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da lights » 26 nov 2008, 9:49

(non so cosa sia successo!)

allora... ROBY 75 grazie per tutte le informazioni. Siccome io me le sono stampate, mi sono permessa di farne una versione con tutti i "?" sostituiti dalle lettere giuste. (àèìòù ').

eccola qui:

Chi può Adottare: requisiti per l'adozione
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perchè il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie. "L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare." Riguardo all’età, secondo la legge:- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.Questo dice la nostra legge; ma poichè l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perchè la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani. Quindi, per adottare bisogna:- essere in due;- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare è chiaro che per questi ultimi requisiti non si pu ò procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa nel merito, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perchè l'interdisciplinarità è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.
Chi può Adottare Requisiti per l’adozioneI requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perchè il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie. "L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare." Riguardo all’età, secondo la legge:- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.Questo dice la nostra legge; ma poichè l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perchè la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani. Quindi, per adottare bisogna:- essere in due;- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottareè chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa ?nel merito?, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perchè l'interdisciplinarità è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.
L’importanza delle motivazioni
Avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita.
Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell’adozione.

Adottare un bambino straniero
Nel caso dell’adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L’adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.
L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perchè una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.
Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.
L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.
La tendenza all aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha visto nel 1999 l ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila.
Uno sviluppo così rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. Queste si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale.
IL Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.
Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.
L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per arricchire l aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.

1^ TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2 tappa)
SOGGETTI: coppia
Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto Tribunali per i minorenni )
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richiesta)
1. Certificato di nascita dei richiedenti;
2. Stato di famiglia;
3. Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
4. Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
5. Certificato rilasciato dal medico curante;
6. Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
7. Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
8. Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:
- le coppie coniugate;
- sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
- non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
- con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
- in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

2^ TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
SOGGETTI: servizi degli enti locali
coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza;
ITALIA

I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all adozione.
In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

3^ TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi
territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

4^ TAPPA: Inizia la ricerca
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato
Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi;
ITALIA

La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perchè si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

5^ TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato
Autorità Centrale straniera
Commissione per le adozioni internazionali italiana
Coppia
Bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia; ESTERO

Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

6^ TAPPA: Il rientro in Italia
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali
Ente autorizzato
Coppia
Bambino
LUOGO: ITALIA
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

7^ TAPPA: La conclusione
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
Coppia
LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

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NOTIZIE GENTILMENTE OFFERTE DA GRAZIA67
L'Ente autorizzato informa e affianca i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale: cura lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assiste i genitori davanti all'autorità straniera e li sostenine nel percorso post-adozione.
La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.
I compiti degli enti autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (art.31). L'ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizieranno e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari e attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un determinato bambino. L'autorità straniera fa la proposta all'ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi. Se avviene l'incontro e si instaura un rapporto positivo, l’ente comunica all'autorità straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi, i quali dal canto loro hanno consentito all'abbinamento, ed assiste questi ultimi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero: presenzia all'udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.
Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia,dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni l'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà. L'ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all'autorità straniera.

Tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale, per poter svolgere la loro attività, devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa. Per questo vengono chiamati enti autorizzati. Se un’associazione opera nel campo delle adozioni senza la predetta autorizzazione, il socio operante commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e tantomeno possono operare come intermediari gli avvocati o altri professionisti, i quali quindi, rispondono del pari penalmente. Anche coloro che si rivolgono ad associazioni non autorizzate o a singolo intermediario, commettono un reato (art. 72 bis legge sull'adozione), anche se di minore gravità. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire:
* che siano diretti e composti da personale specializzato;
* che dispongano di un'adeguata struttura organizzativa;
* che non abbiano fini di lucro;
* che non operino discriminazioni ideologiche o religiose;
* che si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine;
* che abbiano sede legale in Italia.


Cos'è l'affidamento
In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001.
L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.
L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.
L'affidamento è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).
L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria' ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.
L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.
La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.


Come diventare affidatari
L'affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela).
Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole.
Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.
Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza.
Un'apposita equipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare.
I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa.
Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari.
Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento.


Per informazioni e chiarimenti sul percorso e sulle procedure per diventare affidatari, le famiglie e le persone interessate possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali del proprio luogo di residenza.
Nel sito sono inoltre segnalati alcuni riferimenti utili di SERVIZI PUBBLICI per l'affidamento (comuni, province, asl) e di ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI PRIVATE del settore.
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aly74
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da aly74 » 4 gen 2009, 7:57

ciao!
grazie mille per le informazioni ... mi chiedevo se per l'affido i requisiti che deve avere la casa o la stabilità lavorativa sono simili alle adozioni...
e in caso di coppie sposate devono entrambi dare il consenso o se è part time basta uno solo?
:bacio
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da lights » 4 gen 2009, 9:01

Ciao Aly! Grazie del messaggio!
Io non ne so nulla, ma a occhio e croce direi che entrambi devono dare l'assenso, mi sembrerebbe la cosa più logica. Spero che ti risponda qualcuna che ne sa più di me!

Ciao Ciao

PS Sei per caso di Messina? noi andiamo lì ogni tanto perchè abbiamo dei parenti...
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da aly74 » 5 gen 2009, 4:50

lights ha scritto:Ciao Aly! Grazie del messaggio!

PS Sei per caso di Messina? noi andiamo lì ogni tanto perchè abbiamo dei parenti...

no, di Palermo... ma lavoro in provincia di messina da un paio di anni.
ciao!
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da tigrotto » 9 giu 2009, 17:02

Grazie , molto interessante :sorrisoo

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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da FRA80 » 10 set 2010, 12:59

scusate, io avrei una domanda.
Io convivo da 4 anni, se dovessi sposarmi domani posso partire subito con la richiesta di adozione o devo cmq "stare per un po' sposata"?
:dizionario
Scusate ho scritto di M.. spero capiate..
DIEGO 28 SETTEMBRE 08, 4.420Kg, 58 cm
1°ICSI mag 2015 beta +, il mio microcucciolo mi ha lasciata presto.
2°Criotransfer set 2015 beta negative 3°ICSI dic 2015 sospesa 4°ICSI apr 2016 beta negative 5°Criotransfer lug 2016 beta negative

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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da dreamyeyes » 10 set 2010, 14:15

FRA80, requisito indispensabile è il vincolo matrimoniale.
Sono richiesti almeno 3 anni di matrimonio ma possono essere uniti agli anni di convivenza, quindi quando arriverà il momento dovrai solo certificare questo periodo :ok
ʚϊɞ Non sarai cresciuto sotto il mio cuore, ma dentro ♥ ʚϊɞ ®

E dopo 5 anni di attesa Eva Thanh è con noi!

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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da barbara77 » 6 dic 2010, 10:41

Ciao a tutte.

Abbiamo presentato da 1 mese la domanda di disponibilita' ad adottare sia nazionale che internazionale. Ora stiamo facendo visite e poi inizieranno i colloqui con assistenti sociali e psicologo. Ci hanno gia' fissato la data x l'incontro con il giudice il 23 febbraio. Ma non e' gia' x l'idoneita' giusto?


:thank_you:
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da teacher » 2 gen 2011, 18:43

barbara dipende cosa c'è scritto.
Ad esempio sulla nostra "convocazione" c'era scritto "entro 4 messi dalla presente i documenti dovranno pervenire al tribunale dei minori, ove il giudice competente provvederà alla valutazione e convocazione".
Ossia gli assistenti avevano 4 mesi per fare colloquio, stendere la relazione e mandarla al giudice, che poi ci avrebbe convocato.

Se invece voi avete una data così precisa, forse.... :incrocini
magari chiedi alle assistenti!
Endina,7/7/2010 un buco nero nel cuore.
Giacomo (20/10/2011) e Valentina (3/3/2013)

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Kylie
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da Kylie » 9 nov 2011, 11:54

ragazze una domandina, nn ho letto tutto :fischia ma per l'affido come funziona?è più semplice la cosa?una mia amica dirigente di comunità, mi diceva che ti affidano bimbi italiani (ma anche stranieri ma residenti in italia) che hanno ancora legami con i parenti (madre o padre) e quindi non adottabili, ci sono maree di bambini così...ma la procedura è lunga? qualcuna di voi ha chiesto un affido? grazie :thank_you:
♥♥*****✫ Angelica&Adelaide✫****♥♥
Completa..mente felice con le mie civettine socio ragù e arancina!

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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da fiorino » 10 mag 2012, 15:11

grazie per le informazioni!adesso vediamo come fare,proviamo anche noi con l'adozione! :incrocini

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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da GiuliB » 2 mag 2017, 16:13

lights ha scritto:ROBY 75, ti ringrazio tantissimo per tutte q
ti ringrazio per averci fornito di tutte queste informazioni

GiuliB
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Re: Adozione e Affido: per sapere come muoversi

Messaggio da GiuliB » 2 mag 2017, 16:16

Grazie delle informazioni

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