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Donazione immobile a minore e a figli non concepiti

Come districarsi con moduli e modulini, quale ente ci tutela, cosa bisogna compilare, modalità, tempistiche, cosa ci spetta?
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Vajana
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Donazione immobile a minore e a figli non concepiti

Messaggio da Vajana » 15 mag 2013, 18:16

Ciao, ho letto da qualche parte che si possono donare immobili anche a figli che verranno, quindi non concepiti.

Chi può spiegarmi meglio la modalità?

Grazie
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Samuele 23/06/2011

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mt73
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Re: Donazione immobile a minore e a figli non concepiti

Messaggio da mt73 » 15 mag 2013, 18:38

Nel testamento può essere previsto come erede un non concepito ma deve essere individuato il genitore ipotetico, in questo caso se il testatore muore prima che l'erede sia concepito si avrà l'amministrazione dei beni da parte di soggetto individuato per legge. Si rtiene concepito chi nasce entro 300 giorni dalla morte del testatore
maria teresa + enrico = nunzio (29/10/04) ed enrica (26/09/08) l'angioletto tommaso veglia su di noi (13/10/06) mamma con la toga first P.C.I.ottobrina 2008

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Re: Donazione immobile a minore e a figli non concepiti

Messaggio da Vajana » 15 mag 2013, 19:06

ma se il proprietario dell'immobile ancora in vita , volesse donare il bene al figlio minore e in parti uguali anche ai figli che verranno, è possibile?

mi riferisco a questo http://www.testolegge.com/codice-civile/articolo-784

grazie mille!
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Samuele 23/06/2011

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Re: Donazione immobile a minore e a figli non concepiti

Messaggio da Corallina » 26 giu 2013, 17:26

Vajana,la legge ammette la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione. Così come previsto per
gli incapaci in genere, anche i nascituri, come i figli non ancora concepiti, potranno accettare la donazione tramite i legali rappresentanti (genitori o curatore speciale nominato per l’occasione), che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.
Nel caso di donazione fatta congiuntamente a più donatari la legge prevede che la ripartizione, in mancanza di accordi diversi, s’intenda fatta per parti uguali.

Nel caso in cui un genitore donasse un bene esclusivamente ad un figlio, la donazione potrebbe essere revocata per sopravvenienza di uno o di altri figli non ancora nati all'epoca della donazione, ma successivamente.
La madre trasformerà con successo la fame in soddisfazione, il dolore in piacere, la solitudine in compagnia, la paura di morire in tranquillità
G. 2.5.2008 A. 26.2.2013

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Re: Donazione immobile a minore e a figli non concepiti

Messaggio da Vajana » 28 giu 2013, 9:59

grazie Corallina, è tutto chiarissimo!

Vajana
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Samuele 23/06/2011

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